Cassazione Penale, Sentenza n. 13340/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 322, comma 2 c.p., contestando che: 1) la sentenza non avrebbe adeguatamente motivato e valorizzato la dichiarazione dell'appuntato che aveva detto di non essere certo della serietà della proposta; 2) l'offerta di regalie sarebbe stata generica e quindi inidonea a integrare il reato; 3) la condotta non avrebbe avuto efficacia offensiva né turbamento psicologico del pubblico ufficiale; 4) si sarebbe dovuta escludere la punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 5) si sarebbero dovute riconoscere le circostanze attenuanti generiche, ritenute invece incompatibili con l'attenuante prevista dall'art. 323-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto corretta la valutazione della sentenza impugnata secondo cui la semplice offerta o promessa, se caratterizzata da adeguata serietà e idonea a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale, integra il reato di istigazione alla corruzione (anche se non specifica né quantifica l'utilità promessa). Ha osservato che l'appuntato aveva comunque chiarito la serietà della proposta e che l'imputata, pluripregiudicata e sottoposta a misura di prevenzione, aveva prospettato regalie a persona di sua conoscenza in grado di ottenere informazioni su attività investigative. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'applicabilità dell'art. 131-bis, richiamando che il giudice deve indicare i criteri rilevanti ai sensi dell'art.133 c.p. ma non necessariamente tutti, e che qui la tenuità era esclusa per lo spessore della condotta (ricerca di una 'talpa' nelle forze dell'ordine). Ha altresì confermato la mancata applicazione delle attenuanti generiche e il rigetto delle censure sulla motivazione. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte applica il principio che per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché dotata di adeguata serietà e idoneità a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale; non è necessario che l'utilità sia specificata o quantificata.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità può essere esclusa quando, valutati i criteri rilevanti ex art.133 c.p., emerga lo spessore della condotta; non è richiesta la disamina di tutti gli elementi di valutazione, ma la sentenza deve indicare quelli ritenuti rilevanti.
Richiamato come criterio di riferimento per valutare la tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis; la valutazione può concentrarsi sui criteri ritenuti rilevanti dal giudice.
Richiamata nella contestazione difensiva circa l'ipotesi di incompatibilità con le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi tali da giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche nel caso concreto.
Richiamato dal ricorso (a sostegno dell'idea che la mancata percezione del disvalore per scarsa cultura potesse giustificare attenuanti); la Corte ha escluso tale rilievo, ritenendo che la promessa di regalie per ottenere informazioni sia apprezzabile come illecito da chiunque.
Massime di principio
- Per il reato di istigazione alla corruzione è sufficiente l'offerta o la promessa di vantaggi, purché dotata di serietà e di una potenziale idoneità a turbare il pubblico ufficiale; non è necessario specificare o quantificare l'utilità promessa.
- La valutazione dell'idoneità dell'offerta va fatta con giudizio ex ante: la condotta è penalmente rilevante se può potenzialmente raggiungere lo scopo, salvo che sia totalmente irrilevante o del tutto irrisoria.
- La mancanza di dettagli nell'offerta (es. assenza di cifra o di descrizione precisa del vantaggio) non esclude automaticamente la configurabilità del reato se la proposta appare seria nel contesto e diretta a una persona in grado di fornire l'utilità promessa.
- L'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede valutazione comparata secondo i criteri dell'art.133 c.p.; il giudice non è obbligato ad esaurire tutti i criteri, ma deve motivare sui rilevanti.
- La presenza di precedenti, misure di prevenzione o il contesto di ricerca di una 'talpa' all'interno delle forze di polizia costituiscono elementi che possono escludere la tenuità del fatto e rendere meno probabile il riconoscimento di attenuanti generiche.
- La mera casualità dell'incontro fra agente e pubblico ufficiale non esclude di per sé la rilevanza penale della proposta corruttiva.
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