Sentenza n. 3690/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7460/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7460/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7460/2025, notificata al Ministero il 4 novembre 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 6 febbraio 2026. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui, mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, nonché a pagare 1.030 euro oltre accessori e spese in favore del procuratore antistatario. Dedotta la persistente inerzia dell'Amministrazione, è stata chiesta la declaratoria di mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'azione di ottemperanza, in particolare l'irrevocabilità del titolo giudiziale, comprovata dalla mancata impugnazione e dalla certificazione di cancelleria, nonché l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza presupposta, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro il termine decadenziale di cui all'art. 71 del medesimo decreto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Sono state poste a carico del Ministero le spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza e l'adozione delle misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche presuppone l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Rileva per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta, ritenuto autorizzato.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è individuato nel compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non nel deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, tale definitività sia adeguatamente documentata e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine specifico e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
- Il commissario ad acta deve effettuare il deposito degli atti mediante la procedura del processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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