Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 239/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Catania, sez. Lavoro, n. 2618/2024 del 13/05/2024.

Giustizia amministrativa202501518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Catania, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023 e condannato l'amministrazione all'attribuzione del beneficio per complessivi € 2.500,00, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, n. 2618/2024. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per cinque anni scolastici, condannando l'amministrazione all'attribuzione del beneficio per complessivi € 2.500,00, oltre accessori. Il Ministero si è costituito e ha depositato un ordine di pagamento in favore del difensore della ricorrente, relativo alle somme riconosciute a titolo di spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'integrale mancata esecuzione del giudicato nei propri confronti, poiché l'amministrazione non aveva dimostrato di averle attribuito le somme dovute in esecuzione della sentenza, mentre il pagamento disposto in favore del procuratore riguardava le spese processuali distratte e non esauriva l'obbligo di adempimento verso la parte vittoriosa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione ai fini esecutivi e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 l. 669/1996. Il Ministero non ha provato di aver eseguito il giudicato nei confronti della ricorrente: l'ordine di pagamento prodotto riguardava esclusivamente le spese di lite distratte in favore del difensore antistatario, che non era parte del giudizio di ottemperanza, e non dimostrava l'attribuzione alla docente del beneficio economico riconosciuto dal giudice civile. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente dello stesso ufficio, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha stabilito che l'incarico commissariale costituisce obbligo di servizio, salvo giustificato motivo, e che non spetta alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e resa necessaria dall'inadempimento dell'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica riconosciuto alla docente dalla sentenza civile oggetto di ottemperanza.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono l'azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR.

  • art. 14 l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di attivare l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    È richiamato dalla sentenza civile per la determinazione degli accessori sulle somme dovute.

  • art. 22 l. 724/1994

    È richiamato quale norma che estende il regime degli accessori previsto dall'art. 16, comma 6, l. 412/1991.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve dimostrare l'integrale esecuzione del giudicato; la mera produzione di un atto di pagamento non è sufficiente quando tale atto riguarda soltanto una componente dell'obbligazione giudiziale e non prova l'adempimento in favore della parte vittoriosa.
  • La distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario non esaurisce l'obbligo di eseguire una sentenza che riconosca direttamente alla parte anche ulteriori somme o utilità: il pagamento delle spese al difensore non equivale all'attribuzione del beneficio spettante alla parte.
  • Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e accertata la persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta scelto tra i dirigenti dell'amministrazione inadempiente esercita una funzione rientrante nell'attività istituzionale e nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, sicché non gli spetta uno specifico compenso, quando l'incarico deriva dall'inadempimento dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.