Cassazione Penale, Sentenza n. 45546/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Coronella ha impugnato la conferma della condanna per il reato di tentato omicidio (art. 56, 575 c.p.), sostenendo: (1) vizio di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie riguardo alla direzione e all'idoneità degli spari a causare la morte — le dichiarazioni testimoniali sarebbero vaghe, non sarebbero stati compiuti rilievi oggettivi sulla traiettoria, altezza dei fori e comparazione dei bossoli con l'arma; alcuni fori sarebbero oltre i 2 m e sul paraurti, incompatibili con una volontà omicida; possibile che la vittima avesse già girato l'angolo; richiesta la riqualificazione del fatto in minacce o lesioni e, alternativamente, la configurabilità solo del dolo eventuale o della legittima difesa, atteso che il ricorrente temeva per la propria incolumità dopo essere stato raggiunto da colpi di fucile dal Magliulo; (2) violazione in materia di pena: omessa concessione delle attenuanti generiche e mancata riduzione al minimo, avendo il ricorrente reagito a una provocazione, offerto ristoro e (si dice) si sarebbe riappacificato con la vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in entrambi i motivi. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione congiunta di primo e secondo grado (principio della "doppia conforme"), confermando che le dichiarazioni testimoniali e gli accertamenti sui luoghi (rilievi dei testi, misurazione dei fori circa m. 1,70 rispetto al marciapiede) dimostrano che i colpi erano diretti verso la vittima, che stava fuggendo, e dunque idonei a cagionare la morte. Ha escluso vizi per omissione di accertamenti indispensabili: la valutazione complessiva delle prove è rimessa al giudice di merito e la Cassazione non può rivederne la valutazione probatoria se la motivazione è logica e sufficiente. Ha confermato anche la valutazione del trattamento sanzionatorio: recidiva, personalità negativa, gravità dell'azione (sparo in centro città, negligendo la pubblica incolumità), irrilevanza dell'offerta risarcitoria tardiva e sproporzionata, e insussistenza di elementi positivi per riconoscere le attenuanti generiche. Pena confermata (otto anni di reclusione) e condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen. (tentativo)
Norma richiamata per la configurazione del reato come tentato omicidio: il fatto è stato ritenuto consumato nella forma tentata.
art. 575 cod. pen. (omicidio)
Norma richiamata nella qualificazione del reato come omicidio tentato (art. 56 combinato con 575).
art. 62, comma 1, n. 1, cod. pen. (recidiva)
Richiamata ai fini della valutazione del trattamento sanzionatorio: la recidiva è stata ritenuta sussistente e ha inciso per aggravare la pena.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma di procedura penale invocata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione e travisamento delle prove; la Corte ha ritenuto infondati tali motivi, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado e quella d'appello sono conformi ("doppia conforme"), la Cassazione verifica la logica e completezza della motivazione ma non rivaluta i fatti; per contrastare una ricostruzione consolidata è necessario dimostrare vizi formali o incongruenze logiche evidenti.
- Per contestare la direzione e l'idoneità degli spari in un processo per tentato omicidio occorrono accertamenti tecnici specifici e elementi oggettivi (rilievi balistici, misurazioni delle tracce, comparazione dei bossoli/arma); semplici contraddizioni o estratti di deposizioni non sono, di per sé, sufficienti in Cassazione.
- La legittima difesa e l'assenza di volontà omicida devono essere provate con elementi concreti e coerenti: dichiarazioni generiche di timore o riferimenti a provocazioni non sostituiscono accertamenti che mostrino l'immediatezza e la proporzionalità della reazione.
- Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e valutabili nella personalità o nel comportamento del reo; offerte risarcitorie tardive o non proporzionate e una presunta riconciliazione non provata sono generalmente insufficienti per ottenere la loro concessione.
- La recidiva e la gravità della condotta (es. sparare in centro abitato con rischio per la pubblica incolumità) influiscono significativamente sul trattamento sanzionatorio e possono giustificare pene al di sopra del minimo edittale.
- In sede di ricorso per Cassazione bisogna evitare argomentazioni generiche che estraggono singoli brani probatori: il motivo deve essere autosufficiente e dimostrare vizi di diritto o di motivazione rilevanti e non una mera richiesta di riconsiderazione dei fatti.
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