Cassazione Civile, Ordinanza n. 14610/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
Alcuni creditori, già insinuati al passivo di un fallimento iniziato nel 1994 e definito nel 2020, avevano chiesto l’indennizzo ex L. n. 89/2001 per l’irragionevole durata della procedura. La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione ritenendo escluso il danno non patrimoniale perché, già prima del superamento del termine ragionevole, sarebbe stato evidente che non vi fosse alcuna seria aspettativa di soddisfazione dei crediti chirografari, in ragione dell’ingente ammontare dei crediti privilegiati e chirografari ammessi e dell’esiguo attivo fallimentare. I ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 2, commi 2 e 2 quinquies, L. 89/2001, 6 CEDU, 111 Cost. e 2697 c.c., sostenendo che il decreto si poneva in contrasto con i principi di legittimità già espressi dalla Cassazione e che era stato omesso l’esame della circostanza decisiva relativa al fatto che la relazione del curatore richiamata dalla Corte d’appello era stata depositata solo nel 2020, quindi a distanza di oltre ventisei anni dall’apertura del fallimento. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha sostenuto che il protrarsi della procedura derivava da procedimenti esterni, a loro volta irragionevolmente durati, e che vi sarebbe stato difetto di legittimazione passiva della procedura presupposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale del Ministero e ha accolto il ricorso principale dei creditori. Ha ritenuto illegittimo il ragionamento della Corte d’appello, che aveva escluso l’equa riparazione valorizzando la presunta mancanza di aspettative di soddisfacimento già in epoca anteriore alla durata ragionevole del processo, anche sulla base di una relazione del curatore del 2020. Secondo la Cassazione, tale impostazione contrasta con la propria giurisprudenza: nel giudizio sull’equa riparazione per durata irragionevole del fallimento, elementi come l’ammontare dei crediti, l’esiguità dell’attivo, le possibili azioni revocatorie o una generica speranza di realizzo non bastano, di per sé, a escludere il danno non patrimoniale; inoltre, una volta allegata la ragionevole durata e l’ammissione al passivo, non grava sul creditore l’onere di dimostrare il ritardo nella liquidazione, ma spetta all’Amministrazione provare specifiche circostanze idonee a giustificare il ritardo o a escludere il danno. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
Rileva ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo; la durata irragionevole della procedura fallimentare può fondare il diritto all’indennizzo salvo specifiche circostanze ostative.
art. 2, comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89
La complessità della procedura e le attività degli organi fallimentari possono essere valutate ai fini della ragionevolezza della durata, ma non basta un generico richiamo all’andamento della procedura per escludere il danno.
art. 2, comma 2-quinquies, L. 24 marzo 2001, n. 89
Le cause ostative ivi previste non consentono di negare l’indennizzo al creditore insinuato al passivo solo perché i crediti appaiano di fatto difficilmente soddisfabili o l’attivo sia esiguo.
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
Disciplina l’opposizione avverso il decreto sul diritto all’equa riparazione, oggetto del giudizio di legittimità.
art. 6 CEDU
Richiamato a sostegno del diritto alla ragionevole durata del processo e alla tutela indennitaria per sua violazione.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell’onere probatorio: l’Amministrazione convenuta deve dimostrare le circostanze che escludono il danno o giustificano il ritardo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge dedotta nel ricorso principale e nel ricorso incidentale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Censura di omesso esame di un fatto decisivo dedotta con il secondo motivo del ricorso principale.
art. 75 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale dal Ministero, che ne deduceva la violazione in relazione alla legittimazione passiva.
art. 39 T.U. 76/90
Citato solo come riferimento alla posizione del creditore munito di privilegio speciale richiamata nella relazione del curatore.
Massime di principio
- Nell’equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, l’ammissione del creditore al passivo è indice della non pretestuosità della pretesa e consente di presumere il danno non patrimoniale, salvo circostanze concrete e positive che lo escludano.
- Non è sufficiente, per negare l’indennizzo, valorizzare in modo astratto l’esiguità dell’attivo, l’ammontare dei crediti ammessi, la presenza di crediti privilegiati o la mera probabilità di insoddisfazione del creditore.
- La relazione del curatore o altri elementi formatisi molto tempo dopo l’inizio della procedura non possono essere utilizzati per retrodatare la consapevolezza dell’infondatezza della pretesa del creditore, se ciò contrasta con la cronologia effettiva della procedura.
- Nel giudizio di equa riparazione, una volta allegata la durata irragionevole della procedura, spetta all’Amministrazione dimostrare specifiche ragioni giustificative del ritardo o fatti ostativi al riconoscimento del danno, non al creditore provare il contrario.
- Le attività connesse a controversie parallele o ad altri segmenti della procedura fallimentare possono rilevare nella valutazione della durata complessiva, ma non eliminano automaticamente la legittimazione del creditore alla domanda di equa riparazione.
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