Cassazione Civile, Ordinanza n. 01065/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, con cui l'Ufficio aveva ricostruito maggiori ricavi nell'attività esercitata dal contribuente, poi in parte ridotti dai giudici di merito. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato gli appelli del contribuente ritenendo utilizzabili presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base di fatture di vendita non corrispondenti a fatture di acquisto, irregolarità nei documenti di trasporto, fatture prive dei requisiti formali e commistione tra l'attività del ricorrente e quella del padre. Il ricorrente proponeva tre motivi: con il primo denunciava violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni, sostenendo che la contabilità non fosse completamente inattendibile e che mancasse una vera valutazione di inattendibilità; con il secondo lamentava che la presunzione di maggiori ricavi fosse stata applicata in modo indistinto all'attività di manutenzione, senza distinguere tra diverse tipologie di beni; con il terzo deduceva omesso esame degli sconti praticati, risultanti dalle fatture prodotte. Prima della decisione, tuttavia, il contribuente chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando di avere presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, accolta dall'Ufficio, e di avere versato le rate dovute.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo perfezionata la definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 119/2018, poiché risultavano sia l'avvenuto pagamento di quanto dovuto sia la richiesta dell'Agenzia delle Entrate di declaratoria di estinzione. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei tre motivi di ricorso. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le ha anticipate. È stato inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nei motivi come base dell'accertamento dell'Ufficio; il ricorrente sosteneva che non potesse essere utilizzato in assenza di contabilità completamente inattendibile.
art. 2729 c.c.
Richiamato per contestare la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a fondamento dell'accertamento.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione alla dedotta irregolarità formale di alcune fatture.
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la nozione di contabilità inattendibile richiede irregolarità gravi, numerose e ripetute tali da rendere inattendibili le scritture nel loro complesso.
art. 1, comma 2, d.P.R. n. 570/1996
Invocato dal ricorrente per sostenere l'assenza dei presupposti quantitativi e qualitativi che legittimerebbero il giudizio di inattendibilità della contabilità.
art. 2697 c.c.
Richiamato per dedurre un errato riparto dell'onere della prova in materia di maggiori ricavi e di sconti praticati.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro dei vizi denunciati nei tre motivi di ricorso.
art. 6 d.l. n. 119/2018
comma 2-ter, comma 10, comma 12, comma 13
Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione e prevede l'estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione dopo il deposito della domanda e del pagamento dovuto.
L. n. 136/2018
Legge di conversione del d.l. 119/2018, richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per escludere, nel caso di estinzione del giudizio, il presupposto dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato come norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato, escluso in presenza della causa estintiva.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria pendente in cassazione rientra nella definizione agevolata e il contribuente deposita la domanda con il pagamento dovuto, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione per definizione agevolata impedisce l'esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione nel merito.
- In materia di accertamento tributario fondato su presunzioni, il contribuente può contestare la gravità, precisione e concordanza degli indizi e l'idoneità delle irregolarità contabili a fondare la ricostruzione dei ricavi; tuttavia, se interviene una causa estintiva del processo, tali questioni restano assorbite.
- Nel processo estinto per accesso a una definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non è dovuto l'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00980/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00981/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00982/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00983/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00984/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00985/2023 del 16/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →