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Sentenza

Sentenza n. 199/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della nota (prot. n. 21073 class. 34.28.02/2) in data 26 luglio 2021, notificata a mezzo pec il successivo 4 agosto 2021, recante “Diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione e contestuale avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale” relativamente alla denuncia per rilascio dell'attestato di libera circolazione prot n. 3752 del 9 febbraio 2021 del dipinto attribuito a Paul Cézanne ad oggetto “Natura morta con fiori e frutta”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non cognito alla ricorrente, ivi inclusi il “Preavviso di diniego al rilascio del suddetto attestato” comunicato con nota prot. n. 11893 del 3 maggio 2021 e trasmesso con prot. n. 5045 di pari data e l'allegata “Relazione storico artistica” nonchè, per quanto occorre possa, i verbali e le valutazioni della Commissione istituita presso l'Ufficio Esportazione; per quanto riguarda i motivi aggiunti del decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 10, comma 3 lettera a) e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in data 28 febbraio 2022, notificato a mezzo pec in data 2 marzo 2022, con accompagnatoria del Segretario Regionale della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia – Dott.ssa Francesca Furst, recante “Paul Cezanne (Aix – en –Provence 1839 – 1906) dipinto raffigurante Natura morta con fiori e frutta, 1895 – 1899 circa (olio su tela; cm 65,5 x 81,5) firmato sul recto in basso a sinistra “Cezanne” Proprietà: Sig.ra Bruna Bocchia,” con il quale la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia, in persona del suo Segretario Generale ha disposto che “ il dipinto eseguito da Paul Cezanne (Aix En en – Provence 1839 – 1906) raffigurante Natura morta con fiori e frutta, 1895 – 1899 circa (olio su tela; cm 65,5 x 81,5) firmato sul recto in basso a sinistra “Cezanne”, individuato nelle premesse e descritto nell'allegata Relazione storico artistica, è dichiarato di interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3 lettera a) e 13, comma 1 del Codice dei Beni Culturali per i motivi contenuti nella citata Relazione Storico artistica e come tale è sottoposto a tutte le normative in esso contenute; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non cognito alla ricorrente, ivi inclusi l'allegata “Relazione storico artistica” del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano recante Paul Cezanne (Aix En en – Provence 1839 – 1906) raffigurante Natura morta con fiori e frutta, 1895 – 99 c., olio su tela, cm 65,5 x 81,5 (misure dichiarate) firmato in basso a sinistra sul recto “Cezanne”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non cognito alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202102080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'attestato di libera circolazione di un dipinto attribuito a Paul Cézanne, con contestuale avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale, nonché successivo decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava il diniego dell'attestato di libera circolazione richiesto ai sensi dell'art. 68 d.lgs. 42/2004 per un dipinto attribuito a Paul Cézanne, nonché, con motivi aggiunti, il successivo decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a), e 13 d.lgs. 42/2004. Deduceva, in sintesi: violazione dell'art. 68 d.lgs. 42/2004, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto ed errore di istruttoria, violazione del principio del contrarius actus, contraddittorietà e carenza di motivazione, valorizzando il precedente rilascio di un attestato di libera circolazione; violazione del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 68, comma 3, d.lgs. 42/2004, con asserita perdita del potere dell'Amministrazione; erroneità dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e sviamento, sostenendo l'insussistenza dei presupposti sostanziali per negare la libera circolazione alla luce del DM 537/2017 e dell'assenza di un'attinenza del dipinto alla storia culturale italiana; infine, incompatibilità degli artt. 64-bis, 65 e 68 d.lgs. 42/2004 con il diritto dell'Unione europea e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE, per asserita lesione della libera circolazione delle merci. I motivi aggiunti deducevano l'illegittimità derivata del vincolo rispetto ai vizi denunciati contro il diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, compensando le spese. Ha escluso la contraddittorietà dell'azione amministrativa: il precedente rilascio dell'attestato era avvenuto quando l'autenticità dell'opera non era ancora stata definitivamente accertata e aveva consentito alla proprietaria di acquisire ulteriori attestazioni; nel frattempo erano state svolte indagini diagnostiche e acquisite tre valutazioni tecniche convergenti sull'autenticità e sull'eccezionale qualità dell'opera. Ha escluso anche la violazione del termine di quaranta giorni, rilevando la complessa interlocuzione procedimentale, le ulteriori attività istruttorie e il comportamento ondivago della ricorrente, che aveva prima chiesto la trasformazione dell'istanza in autorizzazione all'esportazione temporanea e poi vi aveva rinunciato. In ogni caso, il termine previsto dall'art. 68, comma 3, è stato qualificato come ordinatorio: la sua inosservanza non determina né l'illegittimità dell'atto tardivo né l'estinzione del potere ministeriale, in assenza di una previsione legislativa di perentorietà o di decadenza. Quanto alle valutazioni sostanziali, il TAR ha riconosciuto l'ampia discrezionalità tecnica dell'Amministrazione nella valutazione dell'interesse culturale e ha limitato il sindacato alla verifica dell'attendibilità tecnico-scientifica, della plausibilità e dell'assenza di illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza. La motivazione amministrativa, fondata sulla qualità artistica, sull'originalità, sulla rarità dell'opera, sulla sua provenienza e sulla scarsità di opere analoghe nelle collezioni pubbliche italiane, è stata ritenuta coerente e sufficientemente istruita. Il giudice ha precisato che gli elementi e criteri del DM 537/2017 non devono essere necessariamente tutti considerati, essendo sufficiente che il provvedimento sia autonomamente sorretto da elementi idonei, nella specie qualità artistica e rarità. Ha inoltre ritenuto irrilevante che l'autore fosse francese, poiché il dipinto presentava comunque attinenza alla storia collezionistica italiana e rilevanza per l'influenza esercitata dall'artista sulle avanguardie anche italiane. Ha infine escluso il contrasto con il diritto UE: l'art. 36 TFUE consente restrizioni all'esportazione giustificate dalla tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, purché non discriminatorie o dissimulate, e l'art. 64-bis, comma 3, d.lgs. 42/2004 esclude l'assimilazione dei beni culturali alle merci ai fini della loro circolazione internazionale. Il decreto di vincolo è stato respinto anche perché impugnato per illegittimità derivata dai medesimi motivi infondati.

Norme richiamate

  • art. 68 d.lgs. 42/2004

    comma 1; comma 3; comma 4; comma 6

    Disciplina la denuncia per il rilascio dell'attestato di libera circolazione, la relativa valutazione amministrativa e il possibile avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale. Il termine previsto dal comma 3 è ordinatorio e la sua violazione, in assenza di una previsione di decadenza, non determina l'illegittimità dell'atto tardivo né la perdita del potere ministeriale.

  • art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. 42/2004

    Costituisce, insieme all'art. 13, la base normativa per la dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante del dipinto.

  • art. 13 d.lgs. 42/2004

    Fonda la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante adottata nei confronti dell'opera.

  • art. 14 d.lgs. 42/2004

    Richiamato quale disciplina del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale avviato dopo il diniego dell'attestato.

  • art. 64-bis d.lgs. 42/2004

    Esclude l'assimilazione dei beni culturali alle merci ai fini del regime della loro circolazione internazionale e si coordina con la tutela del patrimonio culturale prevista dal diritto UE.

  • art. 65 d.lgs. 42/2004

    Individua il quadro normativo dei beni culturali soggetti alle limitazioni della circolazione internazionale e alla valutazione dell'attestato.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base delle risultanze istruttorie e dei criteri di qualità e rarità.

  • art. 20, comma 4, l. 241/1990

    Esclude che il silenzio dell'Amministrazione nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale abbia valore di assenso.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Conferma, secondo il principio richiamato dal giudice, che la violazione del termine finale del procedimento non determina di regola l'illegittimità dell'atto tardivo, salvo che la legge qualifichi il termine come perentorio.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    Collega al ritardo conseguenze sul piano della responsabilità dell'Amministrazione, senza configurare automaticamente l'invalidità dell'atto tardivo.

  • art. 36 TFUE

    Consente agli Stati membri di introdurre divieti o restrizioni all'esportazione giustificati dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, purché non costituiscano discriminazione arbitraria o restrizione dissimulata al commercio.

  • art. 267 TFUE

    Invocato dalla ricorrente per il rinvio pregiudiziale, ritenuto non necessario dal TAR perché la normativa nazionale è stata considerata compatibile con il diritto UE.

  • DM 6 dicembre 2017, n. 537

    Fissa indirizzi generali e criteri per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell'attestato di libera circolazione. I criteri sono parametri valutativi e non devono essere necessariamente applicati tutti; nel caso concreto qualità artistica e rarità erano sufficienti a sostenere autonomamente la decisione.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio dell'attestato di libera circolazione previsto dall'art. 68 d.lgs. 42/2004, il termine di quaranta giorni ha natura ordinatoria, salvo espressa qualificazione legislativa di perentorietà o previsione di una sanzione decadenziale; la sua inosservanza non comporta né l'invalidità del provvedimento tardivo né l'estinzione del potere dell'Amministrazione.
  • La precedente adozione di un provvedimento favorevole sulla circolazione di un bene culturale non impedisce una successiva diversa valutazione quando siano intervenuti nuovi accertamenti istruttori o siano emersi elementi ulteriori sull'autenticità, la qualità e la rarità dell'opera; in tale situazione non sussiste, di per sé, contraddittorietà dell'azione amministrativa.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali in materia di interesse culturale riguarda l'attendibilità tecnico-scientifica, la plausibilità, la coerenza e l'assenza di illogicità o irragionevolezza, senza sostituire la valutazione del giudice a quella dell'organo amministrativo competente. L'interessato che contesti il nucleo tecnico della decisione deve dimostrare che essa sia scientificamente inattendibile o inaccettabile.
  • Gli indirizzi e criteri del DM 537/2017 costituiscono parametri per la valutazione dell'opera, ma non impongono l'esame analitico di ogni singolo criterio: la decisione può essere legittimamente sorretta anche da uno o più elementi autonomamente sufficienti, quali la qualità artistica e la rarità, purché adeguatamente istruiti e motivati.
  • Ai fini della tutela del patrimonio culturale nazionale, un'opera di autore straniero può presentare interesse culturale rilevante per l'Italia quando abbia una significativa attinenza con la storia collezionistica italiana o abbia inciso sullo sviluppo delle correnti artistiche anche italiane; non è necessario che l'autore abbia avuto un rapporto diretto con il contesto culturale italiano.
  • Le restrizioni nazionali all'esportazione di beni culturali sono compatibili con l'art. 36 TFUE quando perseguono la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale e non costituiscono discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate al commercio tra Stati membri.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione e prelazione dei beni culturaliVincolo culturaleTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTermini del procedimento

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