Cassazione Penale, Sentenza n. 22295/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge: il ricorrente deduce che il Tribunale di sorveglianza avrebbe trascurato elementi positivi riconducibili alla sua situazione personale e trattamentale, quali la regolarità della condotta carceraria, la peculiarità del suo contributo nei fatti per cui è stato condannato, il costante riconoscimento di liberazioni anticipate, il comportamento durante la detenzione domiciliare del 2020 e l'età avanzata, che avrebbero dovuto portare alla concessione del permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter l. 354/1975.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha confermato che, ai sensi dell'art. 30-ter l. 354/1975, la concessione dei permessi premio richiede la verifica di tre presupposti: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al trattamento. Per i reati ostativi di prima fascia (es. associazione mafiosa), alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, permane una presunzione relativa di perdurante pericolosità che il richiedente deve confutare con elementi concreti e specifici idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino di tali collegamenti. La Corte ha ritenuto che Verolla non abbia prodotto elementi tali da superare la presunzione di pericolosità; le circostanze dedotte (buona condotta, età, salute, precedenti ammissioni a benefici) non sono state ritenute sufficienti da sole. Di conseguenza il diniego è stato confermato e Verolla è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro
La norma stabilisce i presupposti ordinari per la concessione dei permessi premio (regolarità della condotta, assenza di pericolosità sociale, finalità del permesso). La Corte ha richiamato che il giudice deve valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e verificare questi requisiti prima di concedere il beneficio.
art. 30-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354
La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali
Definisce il significato di 'regolare condotta'. Tuttavia, per reati ostativi tale regolarità non è sufficiente ad escludere la pericolosità sociale se non accompagnata da elementi concreti che dimostrino il distacco dai legami criminali.
art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (riferimento interpretativo)
Richiamato quale parametro rispetto alla necessità di escludere collegamenti attuali con organizzazioni criminali; la giurisprudenza richiede acquisizione di informazioni specifiche (Procura nazionale antimafia, Procura distrettuale, Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica) per valutare l'assenza di collegamenti.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.
Sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019
Ha trasformato la presunzione di perdurante pericolosità dei condannati per reati ostativi da assoluta in relativa: il beneficiario non collaborante può tentare di superare la presunzione presentando elementi fattuali concreti, ma l'onere probatorio e le verifiche restano rigorose e possono essere integrate dal giudice.
Sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2022
Ha affermato che la valutazione dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva e che non è irragionevole ancorare al giudice di sorveglianza il compito di valutare la forza presuntiva e il regime probatorio necessario per superarla, anche differenziando eventuali casi di impossibilità oggettiva a collaborare.
Sentenza della Corte costituzionale n. 504 del 1995 (richiamata)
Sottolinea la funzione pedagogico-propulsiva e premiale dei permessi premio come strumento del trattamento rieducativo.
Massime di principio
- Per condannati per reati 'ostativi' di prima fascia (es. associazione mafiosa) la concessione dei permessi premio richiede non solo regolare condotta e elementi soggettivi ma anche elementi oggettivi e specifici idonei a escludere l'attualità e il rischio di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.
- La buona condotta carceraria, l'età avanzata, lo stato di salute o precedenti concessioni di benefici non sono, di per sé, sufficienti a superare la presunzione di pericolosità; devono essere corredati da prove concrete e circostanziate.
- L'onere probatorio è 'relativo': il richiedente deve allegare fatti concreti che contrastino la presunzione; il giudice ha il potere/dovere di completare l'istruttoria, anche d'ufficio, e di acquisire informazioni da Procura nazionale antimafia, Procura distrettuale e Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- La valutazione del giudice di sorveglianza deve seguire criteri rigorosi, proporzionati alla forza del vincolo mafioso da cui si pretende l'allontanamento; la decisione negativa è legittima se risulta la mancanza di elementi pregnanti contrari alla pericolosità.
- In situazioni analoghe, il candidato al permesso premio dovrebbe presentare documentazione specifica e circostanziata (es. assenza di indagini o sequestri successivi, dichiarazioni o prove che attestino il distacco dai sodalizi, elementi di resocializzazione concreti) e sollecitare l'acquisizione delle informazioni istituzionali necessarie per consentire una valutazione completa.
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