Cassazione Civile, Ordinanza n. 18371/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia di Latina con cui era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 170.390 per violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 22 del 1997, in relazione alla mancata o incompleta indicazione, nel formulario di identificazione dei rifiuti, del peso della partita trasportata al momento del carico. Il destinatario dell'ingiunzione ha proposto opposizione, poi rigettata in primo grado e in appello. In cassazione ha dedotto tre motivi: primo, violazione del d.lgs. n. 22 del 1997 e dell'art. 3 l. n. 689 del 1981, sostenendo che l'affidamento al modello ministeriale e la conformità del formulario avrebbero integrato errore scusabile e quindi escluso la responsabilità; secondo, omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto non prodotti i registri di carico e scarico che, invece, secondo il ricorrente, erano in atti insieme ai formulari e alle bolle di pesa; terzo, violazione dell'art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 1997, assumendo che la fattispecie rientrasse nelle ipotesi di formulario formalmente incompleto ma sostanzialmente ricostruibile, e anche che si dovesse applicare l'art. 8 l. n. 689 del 1981 per l'unicità sostanziale dell'episodio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in ogni caso infondato, perché la corte territoriale aveva correttamente applicato il principio per cui l'esimente della buona fede richiede la prova, a carico dell'opponente, di elementi positivi esterni, idonei a ingenerare un errore inevitabile sulla liceità del fatto, prova che nel caso concreto non risultava fornita; inoltre ha ribadito che la disciplina sui formulari dei rifiuti impone l'indicazione della quantità già alla partenza e non consente una mera indicazione alternativa a destino. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si fondava su un preteso errore di fatto, non deducibile con ricorso per cassazione ma, al più, con revocazione; il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per la parte connessa al secondo, mentre per il resto è stato ritenuto inammissibile perché la questione sull'art. 8 l. n. 689 del 1981 era nuova e il ricorrente non aveva indicato dove fosse stata dedotta nei gradi di merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 22 del 1997
norma posta a base della sanzione amministrativa per la violazione contestata in materia di rifiuti.
art. 3 l. n. 689 del 1981
l'esimente della buona fede opera solo se l'errore sulla liceità del fatto sia incolpevole, inevitabile e determinato da elementi positivi esterni, la cui prova grava sull'opponente.
d.m. n. 145 del 1998
i formulari di identificazione dei rifiuti richiedono l'indicazione della quantità anche all'inizio del trasporto; la previsione del peso da verificarsi a destino non consente di omettere l'indicazione iniziale.
artt. 12, comma 3, e 15, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22 del 1997
impongono al produttore di rifiuti avviati allo smaltimento di indicare la quantità all'atto della partenza nel formulario di accompagnamento.
art. 52, comma 4, d.lgs. n. 22 del 1997
richiede che le informazioni mancanti o inesatte siano comunque ricostruibili aliunde; non si applica se la ricostruzione dipende da elementi non verificati o non provati.
art. 8 l. n. 689 del 1981
la sua applicazione è stata prospettata dal ricorrente per l'unicità sostanziale dell'episodio, ma la questione è stata dichiarata nuova e quindi non esaminabile in cassazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
invocato per le censure di violazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
invocato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 395 n. 4 c.p.c.
l'eventuale errore di percezione dei documenti è errore di fatto rilevante solo ai fini della revocazione, non del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'esimente della buona fede in materia di sanzioni amministrative richiede la prova di un errore inevitabile e incolpevole, determinato da circostanze esterne positive, non bastando il mero affidamento soggettivo dell'autore sulla correttezza del proprio operato.
- Quando la normativa impone la tracciabilità di rifiuti mediante formulario, la quantità deve risultare già alla partenza: la possibilità di verifica a destino non sostituisce l'obbligo di indicazione iniziale.
- Chi contesta una sanzione amministrativa e invoca la buona fede o la ricostruzione aliunde dei dati deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria tesi; la mera deduzione non è sufficiente.
- L'omessa considerazione, da parte del giudice di merito, di un documento asseritamente prodotto integra, se del caso, un errore di fatto deducibile solo con revocazione, non con ricorso per cassazione.
- In sede di legittimità non possono essere esaminate questioni nuove di fatto o miste fatto-diritto se il ricorrente non dimostra specificamente di averle già dedotte nei gradi di merito e non indica l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
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