Sentenza n. 640/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, e/o adozione di idonee misure cautelari, ex artt. 55 e 56 c.p.a., - della ordinanza n. 69 adottata dal Sindaco di Comune di Brindisi in data 28.10.2024, notificata il 30.10.2024, con cui è stata disposta, ai sensi dell’art. 9 Legge n. 447/1995, la “inibitoria totale di diffusione sonora interna ed esterna per n. 30 (trenta) giorni dal giorno successivo a quello della notifica” nei confronti di cinque esercizi commerciali, fra cui due di titolarità della “--OMISSIS-. denominati “-OMISSIS-”, sito in Brindisi in -OMISSIS-, e “-OMISSIS-”, sito in Brindisi alla via -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, allo stato non meglio conosciuto, fra cui la nota della Questura di Brindisi acquisita dal Comune di Brindisi in data 24.10.2024 al prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui dovesse risultare lesivo degli interessi del ricorrente e con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché, per la condanna del Comune di Brindisi, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla parte ricorrente a causa e comunque derivanti dalla inibitoria alla diffusione sonora interna ed esterna disposta in danno dei due suddetti esercizi commerciali, il tutto con le maggiorazioni per interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che disponeva, per trenta giorni, l'inibitoria totale della diffusione sonora interna ed esterna presso cinque esercizi commerciali, inclusi i due gestiti dal ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 447/1995, deducendo la violazione e falsa applicazione della disciplina sull'inquinamento acustico, inclusi i D.P.C.M. 14 novembre 1997 e 1 marzo 1991. Ha contestato l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza, sostenendo che mancassero rilevazioni fonometriche idonee e che gli episodi fossero isolati e risalenti. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erroneità dei presupposti, illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza manifesta, violazione dell'imparzialità, difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento. Ha lamentato anche la mancata approvazione del piano comunale di classificazione acustica, l'omessa effettuazione delle misurazioni in contraddittorio e la violazione degli artt. 3 e 41 Cost. Ha chiesto altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'inibitoria. L'istanza cautelare presidenziale era stata respinta per difetto di estrema gravità e urgenza; successivamente, decorso il periodo di trenta giorni, il ricorrente aveva rinunciato alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso e attuale l'interesse alla decisione, poiché era stata proposta anche una domanda risarcitoria, nonostante fosse ormai decorso il periodo di efficacia dell'ordinanza. Nel merito ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto comprovata, sulla base della nota della Questura richiamata per relationem dall'ordinanza, la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, desunta dalla pluralità degli esposti e degli episodi, dalla reiterazione delle attività musicali con presenza esterna di deejay e consolle, dalle rilevazioni fonometriche eseguite dall'Arpa dall'interno dell'abitazione di un esponente e dalla precedente sospensione dell'attività per reiterate violazioni della normativa regionale. L'art. 9 della legge n. 447/1995 è stato qualificato come strumento ordinario e specificamente predisposto per fronteggiare l'inquinamento acustico, anche in funzione di tutela della salute pubblica, senza necessità che il fenomeno coinvolga l'intera collettività. La misura è stata ritenuta proporzionata perché limitata alla sospensione della diffusione sonora per trenta giorni, senza impedire la prosecuzione dell'attività di somministrazione e senza imporre ulteriori sanzioni o adeguamenti strutturali. La mancata approvazione del piano comunale di zonizzazione acustica non impedisce l'applicazione dell'art. 9 né l'utilizzo dei limiti differenziali posti a tutela della salute. Non era inoltre necessario svolgere le misurazioni in contraddittorio, trattandosi di accertamenti amministrativi a sorpresa funzionali all'efficacia dei controlli, distinti dagli eventuali sviluppi penali. È stata respinta anche la domanda risarcitoria per mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 9 l. 447/1995
inibitoria totale di diffusione sonora interna ed esterna per n. 30 (trenta) giorni dal giorno successivo a quello della notifica
La disposizione consente al Sindaco di adottare provvedimenti immediati e temporanei per contenere o abbattere emissioni sonore quando sia accertato un fenomeno di inquinamento acustico idoneo a minacciare la salute pubblica; il potere è applicabile anche senza previa approvazione del piano comunale di zonizzazione acustica.
art. 2 l. 447/1995
L'inquinamento acustico è considerato, per la sua natura, una minaccia per la salute pubblica, circostanza che giustifica l'intervento previsto dall'art. 9 della medesima legge.
art. 6, comma 1, lett. a), l. 447/1995
La mancata approvazione del piano comunale di classificazione acustica non preclude l'adozione dell'ordinanza di cui all'art. 9, direttamente orientata alla tutela della salute.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria proposta insieme all'azione di annullamento mantiene l'interesse alla decisione di merito anche quando l'efficacia temporale dell'atto impugnato sia cessata; nel caso concreto, tuttavia, il risarcimento è stato respinto per insussistenza dei relativi presupposti.
artt. 55 e 56 c.p.a.
La tutela cautelare urgente richiede, nella fase monocratica, un pregiudizio di estrema gravità e urgenza non differibile sino alla camera di consiglio; tale requisito non è stato ravvisato.
artt. 3 e 41 Cost.
Le dedotte violazioni costituzionali non sono state ritenute sussistenti, poiché la misura è stata considerata ragionevole e proporzionata rispetto alla tutela della salute pubblica.
D.P.C.M. 14 novembre 1997
La disciplina sui limiti acustici non è stata ritenuta violata, alla luce degli accertamenti richiamati nell'ordinanza.
D.P.C.M. 1 marzo 1991
La disciplina sui limiti acustici non è stata ritenuta violata, alla luce degli accertamenti richiamati nell'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'art. 9 della legge n. 447/1995 costituisce uno strumento direttamente utilizzabile per fronteggiare fenomeni di inquinamento acustico e tutelare la salute pubblica, anche quando il fenomeno non coinvolga l'intera collettività e senza che debba necessariamente essere ricondotto al generale potere contingibile e urgente in materia sanitaria.
- L'adozione di un'ordinanza ex art. 9 della legge n. 447/1995 può essere giustificata da una pluralità convergente di elementi, quali esposti reiterati, ripetizione delle attività rumorose, rilevazioni fonometriche e precedenti violazioni, senza che la mera autorizzazione o presentazione di una SCIA per eventi musicali escluda l'inquinamento acustico.
- La mancata approvazione del piano comunale di classificazione acustica non impedisce l'adozione dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge n. 447/1995 né l'applicazione dei limiti differenziali posti direttamente a tutela della salute.
- È proporzionata la misura che, a fronte di un fenomeno accertato di inquinamento acustico, limiti temporaneamente la sola diffusione sonora, lasciando ferma la possibilità di proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza imporre ulteriori sanzioni o adeguamenti strutturali.
- Gli accertamenti fonometrici amministrativi possono essere eseguiti senza contraddittorio preventivo quando abbiano natura di controlli a sorpresa indispensabili alla loro efficacia; gli eventuali riflessi penali non trasformano il procedimento amministrativo in un procedimento penale né impongono, di per sé, la partecipazione dell'interessato alle misurazioni.
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