Sentenza n. 7103/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione della sua efficacia del provvedimento 23.009.2025 prot. n. -OMISSIS- - pratica n. -OMISSIS- dell'Ambasciata d'Italia in Egitto, Cancelleria Consolare - Ufficio Visti, di rifiuto della domanda di visto di ingresso per motivi di tirocinio formativo, notificato mediante consegna a mani del ricorrente in data 23.09.2025, di ogni altro atto allo stesso preordinato, conseguente o correlato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del visto d'ingresso in Italia per motivi di tirocinio formativo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'autorità consolare italiana che aveva respinto la domanda di visto d'ingresso per motivi di tirocinio formativo, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il ricorso è stato notificato il 10 febbraio 2026 e depositato l'11 marzo 2026, mentre il provvedimento impugnato era stato consegnato a mani il 23 settembre 2025. Il ricorrente sosteneva l'applicabilità dell'art. 41, comma 5, c.p.a., che prevede l'aumento del termine di notificazione quando le parti risiedono all'estero. Nel merito contestava il diniego del visto, ma il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività della notificazione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Il termine ampliato previsto dall'art. 41, comma 5, c.p.a. non si applica quando è il ricorrente a risiedere all'estero, poiché la disposizione riguarda i casi in cui il ricorso debba essere notificato a parti private residenti all'estero. Secondo il giudice, l'interpretazione opposta determinerebbe un'ingiustificata disparità a favore dei ricorrenti esteri e comprometterebbe la certezza dei termini di impugnazione e la stabilità dell'azione amministrativa. Il giudice ha inoltre ritenuto il ricorso infondato nel merito, rilevando che l'Amministrazione aveva evidenziato l'inattendibilità delle informazioni fornite e l'assenza del progetto formativo nella piattaforma necessaria alla verifica della genuinità dei tirocini per cittadini non comunitari. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Prevede la declaratoria di irricevibilità del ricorso tardivamente notificato.
art. 41, comma 5, c.p.a.
L'aumento del termine di notificazione per la residenza all'estero si applica ai casi in cui il ricorso debba essere notificato a parti private residenti all'estero, non al caso in cui sia il ricorrente a risiedere all'estero.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- L'aumento del termine per la notificazione del ricorso previsto dall'art. 41, comma 5, c.p.a. opera quando il destinatario della notificazione è una parte privata residente all'estero; non si applica per il solo fatto che il ricorrente risieda fuori dall'Italia.
- L'interpretazione dell'art. 41, comma 5, c.p.a. deve preservare la parità tra i ricorrenti e la certezza dei termini di impugnazione, evitando che la residenza estera del ricorrente determini un termine più lungo rispetto a quello spettante ai ricorrenti residenti in Italia.
- La mancata tempestiva notificazione del ricorso comporta l'irricevibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.; la successiva proposizione o il deposito del ricorso non può sanare la tardività della notificazione.
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