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Sentenza

Sentenza n. 764/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro e Previdenza, n° 4767/2023, pubblicata il 20 novembre 2023 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione resistente aveva eseguito quanto dovuto in forza del giudicato, mediante il pagamento delle differenze economiche sui ratei arretrati. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della condotta processuale della pubblica amministrazione. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro e Previdenza, n. 4767/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro e Previdenza, n. 4767/2023, relativa al pagamento di differenze economiche sui ratei pensionistici arretrati. Nel corso della camera di consiglio, il ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché l’INPS ha comprovato di avere effettuato il pagamento delle differenze spettanti mediante il cedolino di pensione del mese di novembre 2025.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per conseguire l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto, l’avvenuto adempimento dell’amministrazione ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta nel corso del processo e comprovata documentalmente, determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’amministrazione adempie alla prestazione dovuta in forza del giudicato prima della definizione del giudizio di ottemperanza, il giudice non deve adottare ulteriori misure esecutive, ma deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può essere effettuata mediante compensazione, tenendo conto della condotta processuale della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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