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Sentenza

Sentenza n. 696/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia – Prefettura di Foggia del 25.04.2026 che ha archiviato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in capo alla ricorrente codice pratica P-FG/L/Q/2025/111591 per il seguente motivo “Mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente (art. 22 co. 5ter e 6 del d.lgs. 286/1998)”; di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, prodromico, conseguenziale e successivo.

Giustizia amministrativa202600725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per mancata trasmissione tempestiva del contratto di soggiorno firmato digitalmente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 25 aprile 2026 con tre motivi, deducendo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, la manifesta ingiustizia e l'erroneità della motivazione. L'istanza era stata presentata il 9 aprile 2026; il contratto di soggiorno è stato sottoscritto digitalmente e trasmesso all'amministrazione il 25 aprile 2026, con un giorno di ritardo rispetto al termine di quindici giorni previsto dalla legge. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 preveda espressamente la mancata trasmissione del contratto di soggiorno entro quindici giorni quale causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno. Poiché la trasmissione è avvenuta con un giorno di ritardo, l'archiviazione era vincolata e legittima. La natura vincolata del provvedimento escludeva la necessità del preavviso di rigetto; inoltre, la ricorrente non aveva allegato cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. La motivazione, sebbene sintetica, è stata ritenuta corretta, esaustiva e conforme alla previsione normativa. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda. È stata inoltre respinta definitivamente l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La mancata trasmissione del contratto nel termine di 15 giorni è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno.

    Il termine per la trasmissione del contratto di soggiorno è vincolante; la trasmissione tardiva costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    È richiamato nel provvedimento amministrativo quale base normativa della decisione di archiviazione, ma la sentenza fonda specificamente la decisione sull'art. 22, comma 5-ter.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza semplificata in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando la legge qualifica espressamente la mancata trasmissione tempestiva del contratto di soggiorno come causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, l'amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento vincolato di diniego o archiviazione in caso di trasmissione tardiva.
  • La natura vincolata del provvedimento, derivante dall'applicazione automatica di una causa ostativa prevista dalla legge, esclude la necessità del preavviso di rigetto, non residuando margini di valutazione discrezionale suscettibili di essere modificati mediante la partecipazione procedimentale.
  • La trasmissione del contratto di soggiorno anche con un solo giorno di ritardo rispetto al termine legale di quindici giorni è sufficiente a integrare la causa ostativa, se il termine scade in un giorno non festivo.
  • In una controversia sulla tardiva trasmissione del contratto di soggiorno, l'assenza di allegazioni circa la forza maggiore o l'imputabilità del ritardo al lavoratore non consente di superare l'effetto ostativo previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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