Cassazione Civile, Ordinanza n. 09111/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo con cui a due debitori fu intimato di restituire a una banca una somma di denaro che, secondo il creditore, era dovuta in esecuzione di un precedente contenzioso collegato a un concordato fallimentare omologato anni prima. Gli opponenti contestavano la debenza delle somme, sostenendo in sostanza che il giudicato formatosi sulla sentenza di omologa del concordato dovesse prevalere e che la successiva pronuncia della Corte di cassazione, intervenuta in un giudizio di restituzione, avesse ecceduto i limiti dell'interpretazione del concordato, giungendo a una riqualificazione indebita della natura dell'accordo. La ricorrente impugnava la sentenza d'appello deducendo omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e sostenendo che il giudice di merito non avesse affrontato la questione decisiva del rapporto tra i due giudicati, nonché che la Corte di cassazione avesse attribuito al concordato una qualificazione non richiesta e erronea.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la Corte d'appello aveva esaminato la questione del rapporto tra il giudicato della sentenza di omologa del concordato fallimentare e quello formatosi nella successiva azione di restituzione, escludendo correttamente ogni conflitto tra giudicati. Secondo la decisione, la precedente pronuncia della Cassazione non aveva messo in discussione l'ammissibilità o la legittimità del concordato, ma si era limitata a interpretare la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché il giudice d'appello aveva effettivamente esaminato la questione devoluta, decidendo sul rapporto tra i due giudicati.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo è stato formalmente incardinato come vizio processuale, ma la Corte ha escluso la sussistenza del vizio denunciato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato in caso di sussistenza dei presupposti.
Massime di principio
- Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia esaminato la questione devoluta, anche se la parte ritenga erronea la soluzione adottata.
- Il conflitto tra giudicati va escluso quando la pronuncia successiva non contraddice la validità del titolo originario, ma si limita a interpretarne il contenuto e gli effetti economici.
- La Corte di cassazione può limitarsi a un'interpretazione del contenuto di un concordato o di un titolo giudiziale senza che ciò equivalga a rimetterne in discussione l'ammissibilità o la legittimità.
- In sede di legittimità, la deduzione di un error in procedendo non è sufficiente se la motivazione della sentenza impugnata mostra che la questione è stata effettivamente trattata dal giudice di appello.
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