Cassazione Penale, Sentenza n. 38918/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) per i capi H) e I) (reati di stupefacenti) deduceva mancanza di motivazione nella determinazione della pena, in particolare per il calcolo della multa e per il discostamento dal minimo edittale senza adeguata motivazione; 2) deduceva manifesta illogicità nella dosimetria della pena per i capi B), C), D), E), F), G) e M), contestando il bilanciamento delle aggravanti e attenuanti e la valorizzazione del comportamento processuale; 3) contestava la mancata/illogica motivazione in relazione alla riqualificazione giuridica dei fatti e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (tenuità) per i capi B) e C); 4) contestava la mancata riqualificazione del fatto del capo M) da rapina a furto con strappo, chiedendo diversa qualificazione giuridica.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: 1) corretto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con adeguata valutazione globale anche della multa; 2) legittimo il bilanciamento complessivo tra aggravanti e attenuanti effettuato dal giudice di merito; 3) corretta esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. considerando non solo il valore patrimoniale ma anche il grave perturbamento alla persona offesa ultranovantenne; 4) corretta qualificazione come rapina del fatto contestato al capo M) in ragione della violenza diretta alla persona (spintone e successiva sottrazione), non riconducibile al furto con strappo. Confermata in parte la riforma d'appello: per i capi H) ed I) la pena è stata rideterminata in anni 1 di reclusione e Euro 1.000 di multa e la sanzione accessoria ridotta a 5 anni; il resto della sentenza impugnata è stato confermato. Condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
La Corte ha riqualificato i reati di cui ai capi H) e I) ai sensi di questa norma e ha applicato i criteri di misura della pena previsti per la fattispecie, determinando la pena poco oltre il minimo edittale.
Codice penale, art. 133
Utilizzato come riferimento per la determinazione del trattamento sanzionatorio (criteri per la scelta della pena), giustificando il discostamento dal minimo edittale e la determinazione della multa.
Codice penale, art. 62 n. 4
L'attenuante della tenuità del danno è stata esclusa perché la valutazione deve essere complessiva per reati plurioffensivi (tentata rapina/estorsione), considerando sia il danno patrimoniale sia gli effetti lesivi sulla persona offesa.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamato quale parametro di censura (vizî di motivazione) nei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla mancanza o illogicità della motivazione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020; Sez. 2 n. 16899 del 21/02/2019)
Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Rv. 280173; Sez. 2 n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558
Principi applicati: per l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 la valutazione è complessiva; distinzione fra rapina e furto con strappo richiede valutazione se la violenza è diretta a vincere la resistenza della persona (rapina) o immediatamente rivolta alla cosa (furto con strappo).
Massime di principio
- La determinazione della pena può essere ritenuta sufficiente anche se la motivazione dettagliata è esposta attraverso il richiamo ai criteri generali dell'art. 133 c.p.; indicare la sanzione pecuniaria nel dispositivo è accettabile se la valutazione complessiva è desumibile dalla motivazione.
- Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è un giudizio di merito che investe la globalità delle circostanze; la Corte di cassazione richiede solo che la motivazione sia logicamente fondata e non contraddittoria.
- L'attenuante della tenuità del danno (art. 62 n.4) nei reati plurioffensivi come tentata rapina va valutata complessivamente: non basta il limitato valore patrimoniale se sono rilevanti gli effetti lesivi sulla vittima (es. persona anziana o con grave turbamento).
- La distinzione tra rapina e furto con strappo dipende da chi sia l'oggetto diretto della violenza: se la violenza è diretta a sopraffare la resistenza della persona e così assicurare la sottrazione, si configura rapina; se la violenza è prevalentemente diretta alla cosa (anche se produce conseguenze sulla persona), può trattarsi di furto con strappo.
- Le censure sulla motivazione in cassazione richiedono la dimostrazione di un vizio logico-giuridico concreto e non la semplice diversa valutazione dei fatti operata dai giudici di merito.
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