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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38918/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) per i capi H) e I) (reati di stupefacenti) deduceva mancanza di motivazione nella determinazione della pena, in particolare per il calcolo della multa e per il discostamento dal minimo edittale senza adeguata motivazione; 2) deduceva manifesta illogicità nella dosimetria della pena per i capi B), C), D), E), F), G) e M), contestando il bilanciamento delle aggravanti e attenuanti e la valorizzazione del comportamento processuale; 3) contestava la mancata/illogica motivazione in relazione alla riqualificazione giuridica dei fatti e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (tenuità) per i capi B) e C); 4) contestava la mancata riqualificazione del fatto del capo M) da rapina a furto con strappo, chiedendo diversa qualificazione giuridica.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: 1) corretto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con adeguata valutazione globale anche della multa; 2) legittimo il bilanciamento complessivo tra aggravanti e attenuanti effettuato dal giudice di merito; 3) corretta esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. considerando non solo il valore patrimoniale ma anche il grave perturbamento alla persona offesa ultranovantenne; 4) corretta qualificazione come rapina del fatto contestato al capo M) in ragione della violenza diretta alla persona (spintone e successiva sottrazione), non riconducibile al furto con strappo. Confermata in parte la riforma d'appello: per i capi H) ed I) la pena è stata rideterminata in anni 1 di reclusione e Euro 1.000 di multa e la sanzione accessoria ridotta a 5 anni; il resto della sentenza impugnata è stato confermato. Condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    La Corte ha riqualificato i reati di cui ai capi H) e I) ai sensi di questa norma e ha applicato i criteri di misura della pena previsti per la fattispecie, determinando la pena poco oltre il minimo edittale.

  • Codice penale, art. 133

    Utilizzato come riferimento per la determinazione del trattamento sanzionatorio (criteri per la scelta della pena), giustificando il discostamento dal minimo edittale e la determinazione della multa.

  • Codice penale, art. 62 n. 4

    L'attenuante della tenuità del danno è stata esclusa perché la valutazione deve essere complessiva per reati plurioffensivi (tentata rapina/estorsione), considerando sia il danno patrimoniale sia gli effetti lesivi sulla persona offesa.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Richiamato quale parametro di censura (vizî di motivazione) nei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla mancanza o illogicità della motivazione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020; Sez. 2 n. 16899 del 21/02/2019)

    Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Rv. 280173; Sez. 2 n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558

    Principi applicati: per l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 la valutazione è complessiva; distinzione fra rapina e furto con strappo richiede valutazione se la violenza è diretta a vincere la resistenza della persona (rapina) o immediatamente rivolta alla cosa (furto con strappo).

Massime di principio

  • La determinazione della pena può essere ritenuta sufficiente anche se la motivazione dettagliata è esposta attraverso il richiamo ai criteri generali dell'art. 133 c.p.; indicare la sanzione pecuniaria nel dispositivo è accettabile se la valutazione complessiva è desumibile dalla motivazione.
  • Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è un giudizio di merito che investe la globalità delle circostanze; la Corte di cassazione richiede solo che la motivazione sia logicamente fondata e non contraddittoria.
  • L'attenuante della tenuità del danno (art. 62 n.4) nei reati plurioffensivi come tentata rapina va valutata complessivamente: non basta il limitato valore patrimoniale se sono rilevanti gli effetti lesivi sulla vittima (es. persona anziana o con grave turbamento).
  • La distinzione tra rapina e furto con strappo dipende da chi sia l'oggetto diretto della violenza: se la violenza è diretta a sopraffare la resistenza della persona e così assicurare la sottrazione, si configura rapina; se la violenza è prevalentemente diretta alla cosa (anche se produce conseguenze sulla persona), può trattarsi di furto con strappo.
  • Le censure sulla motivazione in cassazione richiedono la dimostrazione di un vizio logico-giuridico concreto e non la semplice diversa valutazione dei fatti operata dai giudici di merito.

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