Cassazione Civile, Ordinanza n. 02156/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni proprietari di immobili situati in un isolato urbano hanno agito contro il Comune chiedendo l’accertamento della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per infiltrazioni d’acqua e danni ai locali terranei, asseritamente causati da lavori eseguiti dall’ente locale, con richiesta sia di esecuzione delle opere necessarie sia di risarcimento. Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando il Comune anche al risarcimento dei danni quantificati sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio. In appello il Comune ha resistito, mentre i proprietari odierni ricorrenti hanno impugnato la decisione di secondo grado perché, a loro dire, la Corte territoriale avrebbe travisato le risultanze tecniche, errato nell’individuazione del momento di insorgenza del danno, omesso di considerare la natura permanente del pregiudizio e mal applicato gli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’art. 2043 c.c. nella liquidazione del danno. La Corte d’appello aveva inoltre qualificato come tardivo e inammissibile l’intervento/impugnazione delle altre parti attrici costituite in secondo grado, e aveva comunque rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento delle prove e delle CTU; violazione degli stessi articoli in relazione alla consulenza svolta in primo grado; violazione dell’art. 2043 c.c. per errata quantificazione del danno e mancata considerazione del suo carattere permanente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sui primi due motivi mirassero a una rivalutazione del materiale istruttorio e delle consulenze tecniche, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre evidenziato che la doglianza ex art. 115 c.p.c. non era correttamente impostata, poiché non denunciava l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti, ma contestava la valutazione delle prove stesse. Ha poi rilevato la preclusione derivante dalla "doppia conforme" per le censure formulate anche ex art. 360, n. 5, c.p.c., non essendo stati indicati fatti storici decisivi diversi da quelli esaminati dai giudici di merito. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che mancava una specifica deduzione sulla previa riproposizione in appello della questione relativa ai valori locativi e che, in ogni caso, la Corte territoriale aveva escluso in modo adeguato la risalenza del danno all’anno 1984, valorizzando le risultanze testimoniali e documentali. Conseguentemente, è stata confermata la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e disposto il raddoppio del contributo unificato, mentre nulla è stato statuito sulle spese nei confronti delle parti intimate non costituite.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
richiamato come base della responsabilità aquiliana del Comune per i danni lamentati agli immobili
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri consentiti; non basta contestare la valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
non consente di censurare in cassazione la diversa forza persuasiva attribuita dal giudice alle prove ritualmente acquisite
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
le doglianze sono state ritenute inammissibili perché dirette alla rivalutazione del fatto e, per il n. 5, soggette ai limiti del nuovo vizio motivazionale e della doppia conforme
art. 348 ter, quarto e quinto comma, c.p.c.
opera la preclusione alla deduzione del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme
art. 700 c.p.c.
richiamato solo come riferimento al precedente procedimento cautelare in cui era stata svolta una CTU
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Sez. U n. 16598 del 2016
richiamata per il principio secondo cui non è consentita la rivalutazione del materiale istruttorio in cassazione
Sez. U n. 20867 del 30/09/2020
richiamata per delimitare la violazione dell’art. 115 c.p.c.
Sez. U n. 8053 del 7/04/2014
richiamata per il concetto di fatto storico decisivo ai fini del vizio motivazionale
Cass. n. 23828 del 20/11/2015
richiamata per l’elaborazione del requisito del fatto storico
Cass. n. 23940 del 12/10/2017
richiamata per la nozione di fatto storico ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio istruttorio, delle consulenze tecniche e dell’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare il peso attribuito alle prove.
- La censura ex art. 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione di attendibilità o di efficacia persuasiva delle prove raccolte.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la critica a valutazioni, argomentazioni o risultanze istruttorie.
- In presenza di doppia conforme, la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente preclusa se il ricorrente non indica fatti storici diversi e decisivi non esaminati in modo conforme nei gradi di merito.
- Le questioni sulla quantificazione del danno devono essere specificamente dedotte e riproposte nei gradi di merito; in cassazione non possono essere introdotte per la prima volta come contestazioni sul criterio di liquidazione.
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