Sentenza n. 1707/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento dirigenziale del Comune di Firenze, Direzione urbanistica, avente ad oggetto il diniego n. 2759/2021 del 29/11/2021 della domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata in data 31 dicembre 1986, ai sensi dell'art. 31 Legge n. 47 del 28/02/1985, spedito in data 2 dicembre 2021 e ricevuto in data 10 gennaio 2022; - del provvedimento del Comune di Firenze, Direzione urbanistica, a firma del Responsabile del Procedimento Arch. Clara Zocchi, prot. GP 232522/2021 del 15/7/2021, avente ad oggetto “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di condono edilizio, ai sensi dell'art. 10-bIis della L. 241/1990, per contrasto con il vincolo paesaggistico/architettonico/idraulico/cimiteriale ecc.”; - di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, tra cui, in particolare: - il parere negativo della Soprintendenza per i Beni architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici, ed Etnoantropologici per le Province di Firenze, Pistoia e Prato n. 017171 del 7 luglio 2021; - per quanto occorrer possa, del provvedimento del Comune di Firenze, Direzione urbanistica, a firma del Responsabile del Procedimento Arch. Clara Zocchi, prot. GP 304882/2021 del 24/9/2021, avente ad oggetto “Condono S/52435, protocollo 116314/1986 presentato in data 31/12/1986 Art. 31 Legge n.47 del 28/02/1985. Richiesta economica e partecipazione al procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i.”, notificato in data 27 luglio 2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di concessione edilizia in sanatoria relativo a un laboratorio, una pensilina e una tettoia abusivi, con contestuale ordine di demolizione e rimessione in pristino
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego parziale del condono edilizio presentato nel 1986 ai sensi dell'art. 31 della legge n. 47/1985, fondato sul parere negativo della Soprintendenza per tre manufatti realizzati negli anni Sessanta in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Sono stati dedotti otto motivi. I primi due hanno denunciato la violazione dell'art. 32 della legge n. 47/1985, dell'art. 159 del d.lgs. n. 42/2004 e delle garanzie partecipative, nonché la violazione del legittimo affidamento, assumendo l'assenza di un effettivo contraddittorio con la Soprintendenza, l'insufficiente motivazione del parere negativo rispetto al precedente parere favorevole della Commissione edilizia integrata, il lungo tempo trascorso, il riconoscimento dell'attività come esercizio storico e il pagamento dei tributi. Con il terzo motivo è stata prospettata la formazione del silenzio-assenso sul condono per il decorso dei termini e l'assolvimento degli oneri economici. Il quarto motivo ha censurato il parere della Soprintendenza per difetto di motivazione e istruttoria, genericità e stereotipia, nonché per mancata considerazione della non visibilità dei manufatti dalla pubblica via e della presenza di altre costruzioni nell'area. Il quinto e il sesto motivo hanno dedotto il contrasto del diniego con gli strumenti urbanistici comunali favorevoli alla tutela delle attività artigianali storiche e asseritamente compatibili con gli interventi. Il settimo motivo ha denunciato la violazione della proporzionalità e l'omessa ponderazione dell'interesse alla prosecuzione dell'attività artigianale. L'ottavo motivo ha lamentato la violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sostenendo che la demolizione avrebbe compromesso l'organizzazione degli spazi produttivi.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure partecipative perché i ricorrenti avevano ricevuto richieste di integrazione documentale, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e avevano presentato osservazioni, poi esaminate dall'amministrazione. Il decorso del tempo, il riconoscimento dell'attività come storica, il pagamento dei tributi e i precedenti titoli edilizi relativi ad altri interventi non hanno fatto sorgere un affidamento tutelabile alla conservazione di opere originariamente abusive né hanno imposto una motivazione rafforzata. Il precedente parere favorevole della Commissione edilizia integrata non aveva esaurito il procedimento, essendo comunque necessario il parere favorevole dell'autorità statale preposta al vincolo paesaggistico. Il parere negativo della Soprintendenza ha impedito la formazione di un titolo tacito, poiché per le opere vincolate la sanatoria è subordinata al parere favorevole dell'autorità di tutela; inoltre, il silenzio-rifiuto non era stato impugnato. Il parere è stato ritenuto sufficientemente motivato e istruito: individuava il centro storico fiorentino e la prossimità al complesso monumentale del Carmine, qualificava le opere come superfetazioni quasi integralmente occupanti gli spazi aperti del tessuto storico e ne evidenziava l'incompatibilità dei materiali con l'edilizia tradizionale. Il giudice ha ribadito che il sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali paesaggistiche resta circoscritto a logicità, coerenza, completezza, correttezza del criterio tecnico e adeguatezza motivazionale, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa. La tutela paesaggistica non riguarda soltanto le visuali panoramiche e la non visibilità dalla pubblica via non esclude l'incidenza sul bene tutelato; neppure la preesistenza di altri manufatti giustifica ulteriori alterazioni. Gli strumenti urbanistici comunali e l'interesse alla conservazione dell'attività artigianale non possono superare il parere paesaggistico negativo. L'ordine di demolizione è stato ritenuto atto vincolato, adeguatamente motivato dal carattere abusivo delle opere e dall'assenza dei presupposti per la sanatoria, senza necessità di una comparazione con l'interesse economico privato o di una specifica motivazione sull'interesse pubblico attuale, anche in ragione del tempo trascorso. Le ricadute della demolizione sull'organizzazione dell'impresa e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro sono state ritenute irrilevanti rispetto all'obbligo di negare la sanatoria per incompatibilità paesaggistica. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 2.000,00 in favore del Comune e in euro 2.000,00 in favore della Soprintendenza.
Norme richiamate
art. 31 l. 47/1985
Costituisce la base normativa della domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata per le opere abusive.
art. 32 l. 47/1985
Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.
Per le opere realizzate su immobili vincolati, il rilascio della sanatoria presuppone il parere favorevole dell'autorità di tutela; il parere negativo impedisce il rilascio del titolo e la formazione di un titolo tacito incompatibile con l'esito paesaggistico.
art. 35 l. 47/1985
Il decorso del termine invocato dai ricorrenti non determina la formazione del silenzio-assenso quando l'opera è sottoposta a vincolo paesaggistico e manca il necessario parere favorevole dell'autorità di tutela.
art. 159 d.lgs. 42/2004
È stato invocato dai ricorrenti in relazione alle garanzie e al procedimento di tutela paesaggistica, ma il ricorso è stato respinto.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi e la presentazione di osservazioni hanno escluso una lesione effettiva della partecipazione procedimentale.
Massime di principio
- Per le opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il rilascio della sanatoria edilizia è subordinato al parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela; il parere negativo impedisce il rilascio del titolo e non può essere superato dal decorso dei termini o dall'assolvimento degli oneri economici.
- La mera inerzia dell'amministrazione nella definizione di una pratica di sanatoria non rende legittima un'opera originariamente abusiva e non determina, di per sé, la formazione di un affidamento tutelabile alla sua conservazione.
- La partecipazione procedimentale è effettiva quando l'interessato riceve la comunicazione dei motivi ostativi, può presentare osservazioni e queste sono esaminate dall'amministrazione; in tal caso non sussiste una lesione partecipativa meramente formale.
- Il parere dell'autorità paesaggistica è espressione di discrezionalità tecnico-valutativa ed è sindacabile dal giudice solo per manifesta illogicità, incoerenza, incompletezza, erroneità del criterio tecnico o insufficienza della motivazione, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- La compatibilità paesaggistica non dipende esclusivamente dalla visibilità dell'opera dalla pubblica via, ma dalla sua incidenza sui caratteri ambientali, storici e architettonici complessivi del contesto vincolato; la presenza di preesistenti compromissioni non legittima ulteriori alterazioni.
- L'ordine di demolizione conseguente all'accertata abusività dell'opera è un atto vincolato e non richiede, neppure per il decorso del tempo, una specifica comparazione tra interesse pubblico al ripristino e interesse privato alla prosecuzione dell'attività economica.
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