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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33318/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure relative al diniego dell'attenuante della lieve entità, delle attenuanti generiche e alla congruità della pena. Poiché il ricorrente era minorenne all'epoca del fatto, la declaratoria di inammissibilità non ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, minorenne all'epoca del fatto, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, Sezione per i minorenni, aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari per il porto di una pistola a salve, reato contestato ai sensi degli artt. 4, commi 2 e 3, e 5, comma 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 26 ottobre 2022. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego dell'attenuante della lieve entità del fatto e delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze. In particolare, il diniego della lieve entità è stato ritenuto logicamente motivato sulla base della personalità dell'imputato, gravato da un precedente per rapina e da pendenze per fatti gravi, nonché delle modalità concrete del fatto: l'imputato era stato sorpreso travisato con un cappuccio, mentre brandiva una pistola carica con tre cartucce a salve, nei pressi di un istituto scolastico. È stato inoltre ritenuto congruo il diniego delle attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e in considerazione della prosecuzione delle condotte illecite successivamente al fatto, con una condanna per rapina commessa il 24 settembre 2023. Il trattamento sanzionatorio, caratterizzato da un contenuto scostamento dal minimo edittale e rapportato alla gravità del fatto, è stato ritenuto congruamente motivato.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma incriminatrice applicata al porto dell'arma o dell'oggetto considerato nel caso concreto.

  • art. 5, comma 4, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Ulteriore disposizione della legge sulle armi posta a fondamento della contestazione.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel valutare la diminuente della lieve entità del fatto, il giudice può considerare unitariamente la personalità dell'imputato, i precedenti penali e le modalità e circostanze concrete della condotta; gravi precedenti e un giudizio negativo sulla personalità possono giustificare il diniego dell'attenuante se la motivazione è logica e coerente.
  • Il porto di una pistola a salve può essere ritenuto non di lieve entità quando la condotta presenti modalità concretamente allarmanti, quali il travisamento, l'ostentazione dell'arma carica e la vicinanza a un istituto scolastico.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato dall'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e dalla prosecuzione delle condotte illecite dopo il fatto, anche quando tale prosecuzione sia comprovata da una successiva condanna per un diverso reato.
  • La valutazione della congruità della pena è adeguatamente motivata quando il giudice rapporta il trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto e indica che la pena si discosta solo contenutamente dal minimo edittale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da una persona minorenne all'epoca del fatto non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiArmiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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