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Sentenza

Sentenza del 03/07/2017 n. 73 - Comm. Trib. II grado di Trento

Imposta sul reddito delle società (Ires) - compenso amministratori s.r.l. - assenza di specifica delibera - indeducibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La deduzione è stata negata. La delibera di approvazione del bilancio è stata ritenuta invalida nella parte relativa alla determinazione dei compensi, poiché non idonea a costituire la preventiva attribuzione del compenso agli amministratori. Di conseguenza, la spesa sostenuta dalla società è stata considerata indeducibile dal reddito d'impresa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES dei compensi agli amministratori. Sebbene tali compensi costituiscano componenti negativi del reddito e siano deducibili quando effettivamente erogati, devono essere previamente determinati e resi spettanti agli amministratori mediante una specifica delibera societaria. Nel caso esaminato, la determinazione dei compensi era contenuta soltanto nella delibera di approvazione del bilancio, anziché in una distinta delibera assembleare preventiva.

Norme richiamate

  • Art. 95, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.

    La norma consente la deduzione per cassa dei compensi agli amministratori, ma presuppone che si tratti di compensi effettivamente spettanti. Tale requisito richiede una preventiva e specifica delibera societaria che ne determini l'ammontare o i criteri di determinazione.

Massime di principio

  • Per dedurre fiscalmente i compensi degli amministratori di una società di capitali non è sufficiente dimostrare il pagamento: occorre anche che il compenso sia stato validamente attribuito.
  • La determinazione del compenso deve risultare da una specifica delibera societaria preventiva, adottata dall'organo competente secondo le regole civilistiche applicabili.
  • La mera approvazione del bilancio, se non contiene una valida e preventiva determinazione del compenso, normalmente non sana l'assenza della delibera e non rende deducibile la spesa.
  • È opportuno conservare verbali assembleari chiari, anteriori al pagamento, che indichino l'importo del compenso o criteri oggettivi per determinarlo.
  • In assenza di una valida delibera, l'Amministrazione finanziaria può recuperare a tassazione i compensi dedotti, anche se effettivamente pagati e contabilizzati.

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