Sentenza del 03/07/2017 n. 147 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Ires - Interventi di risparmio energetico effettuati su beni merce - Agevolazioni per il risparmio energetico - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto la spettanza dell'agevolazione. Il beneficio fiscale compete ai titolari di reddito d'impresa per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente senza distinguere tra beni strumentali e beni merce. È quindi sufficiente che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa, senza che la destinazione alla vendita dell'immobile escluda di per sé il beneficio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la spettanza della detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico effettuati su immobili qualificati come "beni merce", cioè immobili destinati alla vendita e non utilizzati direttamente come beni strumentali dall'impresa. L'Amministrazione finanziaria sosteneva che l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006 fosse limitata agli interventi eseguiti su beni strumentali o comunque utilizzati nell'attività d'impresa, mentre la contribuente ne rivendicava l'applicazione anche alle spese sostenute su immobili destinati alla commercializzazione.
Norme richiamate
Art. 1, comma 344, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente
La disposizione è stata interpretata nel senso che l'agevolazione spetta anche alle imprese proprietarie che sostengono spese su immobili qualificati come beni merce, senza distinzione rispetto ai beni strumentali.
Massime di principio
- Per le agevolazioni relative alla riqualificazione energetica, la qualificazione dell'immobile come bene strumentale o bene merce non determina, da sola, l'esclusione dal beneficio.
- Le imprese possono accedere all'agevolazione anche per immobili destinati alla vendita, purché l'intervento riguardi il patrimonio edilizio esistente e siano rispettati tutti gli ulteriori requisiti tecnici, documentali e procedurali previsti dalla normativa.
- Le limitazioni all'accesso a un'agevolazione fiscale devono risultare da una previsione normativa espressa e non possono essere ricavate soltanto dalla destinazione economica del bene.
- In casi analoghi occorre verificare concretamente la tipologia dell'intervento, la natura dell'immobile, la sostenibilità effettiva della spesa e la documentazione richiesta, ma la natura di bene merce non è, di per sé, ostativa.
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