Sentenza del 03/07/2017 n. 31918 - Corte di Cassazione
Reati finanziari e fiscali - IVA - Evasione - Emissione fatture per operazioni inesistenti - Sequestro sistema informatico - Legittimità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano la legittimità del decreto di perquisizione e sequestro emesso nell'ambito di indagini per associazione per delinquere finalizzata a reati finanziari, evasione IVA ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. In particolare, lamentavano l'indeterminatezza e l'ampiezza del sequestro, ritenuto esplorativo e non adeguatamente collegato ai reati ipotizzati, nonché il sequestro dell'intero sistema informatico e l'asserita violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità. Contestavano inoltre le modalità di acquisizione della prova digitale, sostenendo che non fossero state garantite la genuinità, integrità e immodificabilità dei dati. C.B. censurava anche la declaratoria di inammissibilità del proprio riesame per mancanza di procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili e ha confermato, in sostanza, la legittimità del sequestro. Ha ritenuto che il decreto non fosse esplorativo, perché fondato su notizie di reato sufficientemente delineate, e che la funzione probatoria dei beni sequestrati fosse evidente, trattandosi di documentazione contabile, rapporti tra società coinvolte nella frode e computer contenenti materiale potenzialmente probatorio. Il sequestro dell'intero sistema informatico è stato ritenuto ammissibile, poiché proporzionato alla complessità delle indagini e alla necessità di esaminare un'ampia massa di dati. Gli articoli 247, comma 1-bis, e 260, comma 2, c.p.p. richiedono misure tecniche idonee a preservare i dati originali e l'immutabilità delle copie, ma non impongono procedure tipizzate né stabiliscono necessariamente che tali misure siano adottate già nel luogo e al momento del sequestro. C.B. è stata ritenuta priva di una procura speciale valida. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 2.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Art. 100 c.p.p.
Il terzo interessato deve stare in giudizio mediante difensore munito di procura speciale.
La procura speciale è necessaria per proporre il riesame o il ricorso nell'interesse del terzo interessato; una procura generica o relativa al compimento di singoli atti non è sufficiente, salvo che dal suo contenuto emerga inequivocabilmente la volontà di conferire anche il potere di impugnare.
Art. 122 c.p.p.
Disciplina le forme della procura speciale e non può essere sostituito, nel caso considerato, da una procura semplice priva di uno specifico potere di impugnazione.
Art. 247, comma 1-bis, c.p.p.
Richiede l'adozione di misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedire la loro alterazione.
La norma impone la tutela dell'integrità e genuinità della prova digitale, ma non prescrive strumenti, modalità, luogo o momento predeterminati per adempiere a tale obbligo.
Art. 260, comma 2, c.p.p.
In materia di apprensione e conservazione di sistemi informatici, richiede procedure idonee a garantire la conformità e l'immodificabilità delle copie estratte, senza imporre protocolli tecnici tipizzati.
Art. 275 c.p.p.
Esprime i principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari, applicati dalla Corte anche alla valutazione dell'ampiezza del sequestro.
Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non è normalmente deducibile in cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro, salvo che la motivazione sia radicalmente mancante o apparente, incoerente, incompleta o illogica al punto da impedire di comprendere il percorso decisionale.
Art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Legge 18 marzo 2008, n. 48
Ratifica la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica e introduce garanzie relative alla ricerca, acquisizione e conservazione della prova digitale; secondo la sentenza, tali garanzie non equivalgono all'obbligo di seguire un unico protocollo tecnico predeterminato.
Massime di principio
- Il sequestro dell'intero computer, delle memorie o di un archivio informatico non è automaticamente illegittimo: può essere disposto quando la complessità dell'indagine e la potenziale rilevanza dell'intero sistema rendano il provvedimento proporzionato e adeguato.
- Un sequestro è esplorativo e quindi illegittimo quando serve soltanto a cercare casualmente una notizia di reato; è invece ammissibile se esiste già una notizia di reato sufficientemente precisa, suscettibile di ulteriori approfondimenti.
- Il decreto deve indicare il collegamento tra i beni sequestrati, i reati ipotizzati e le concrete esigenze probatorie. Una motivazione sintetica può bastare quando la funzione probatoria dei beni è evidente dalla loro natura.
- Per la prova digitale non è necessario adottare uno specifico protocollo, ma devono essere garantite la conservazione dei dati originali, l'integrità delle copie e la prevenzione delle alterazioni. L'assenza di una tecnica particolare non determina da sola l'inutilizzabilità della prova, soprattutto se non viene dimostrata alcuna alterazione concreta.
- Il sequestro può avere inizialmente contenuti ampi per consentire l'analisi di una grande quantità di dati, ma i beni privi di rilevanza probatoria devono essere restituiti senza ritardo dopo il tempo ragionevolmente necessario agli accertamenti.
- In cassazione, contro i provvedimenti in materia di sequestro, non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione debole o una diversa valutazione dei fatti: occorre indicare una concreta violazione di legge o una motivazione radicalmente apparente o illogica.
- Chi impugna un sequestro per conto di un terzo interessato deve munire il difensore di una procura speciale idonea a proporre l'impugnazione; una procura generica può comportare l'inammissibilità del ricorso.
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