Cassazione Penale, Sentenza n. 33688/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente denunciava violazione di legge e omesso esame di circostanza decisiva: aveva contratto personalmente un finanziamento bancario di euro 250.000 utilizzato per l'acquisto della tabaccheria (prezzo complessivo 500.000 euro) e aveva inoltre ottenuto proventi dalla vendita di un immobile. Da ciò, la Milazzo sosteneva la non fittizia intestazione del bene e chiedeva l'annullamento della condanna per il concorso nel reato di cui all'art. 512-bis c.p.
La decisione
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la I Sezione aveva già affrontato il profilo della provvista richiamando il paragrafo 6.4 della sentenza di cassazione che analizzava le risultanze degli accertamenti patrimoniali sui coniugi Milazzo-Favaloro: redditi leciti pressoché nulli e impossibilità di giustificare gli ingenti investimenti. La Corte ha valutato che la mera produzione di un finanziamento contraddiceva le risultanze che dimostravano insufficiente capacità reddituale (anche perché il finanziamento comporta obbligo di rimborso) e che la questione era essenzialmente di valutazione dei fatti, non sanabile con il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. Perciò il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Norma applicata come titolo di addebito per trasferimento fittizio di beni. La Corte ha confermato che il reato può ricorrere quando beni sono fittiziamente intestati per ostacolare accertamenti patrimoniali.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio invocato dalla ricorrente è quello previsto per correggere errori materiali/di fatto rilevanti in sentenze di legittimità. La Corte ha ritenuto che la censura attaccasse valutazioni di merito e ricostruzioni valutative della Corte stessa, non vizio materiale soggetto a revisione con tale rimedio, e quindi inammissibile/infondata nella sostanza.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (ex art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575)
in tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia
La Corte ha fatto riferimento alla presunzione di interposizione fittizia per soggetti vicini (es. coniuge) e ha verificato la "capacità elusiva" dell'operazione sulla base di elementi fattuali oltre l'atto formale di trasferimento.
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. non è lo strumento per contestare valutazioni di merito o diverse ricostruzioni probatorie operate dalla Corte di cassazione; esso è mirato a errori materiali o vistosi di fatto.
- La produzione di un finanziamento personale non esclude automaticamente la fittizietà dell'intestazione se gli accertamenti patrimoniali dimostrano incapienza reddituale o mancata credibile giustificazione della provenienza delle risorse.
- Nelle contestazioni relative a trasferimenti sospetti, la Corte valuta l'insieme degli elementi (redditi, tracciabilità, capacità di rimborso, precedenti investimenti) per ricostruire l'elemento soggettivo dell'elusione; argomentazioni che non contrastino specificamente tali risultanze sono destinate a fallire.
- La presunzione di interposizione per soggetti vicini (coniuge, figli, conviventi) autorizza il giudice a ricercare elementi probatori ulteriori che dimostrino la reale titolarità; l'onere difensivo è di fornire giustificazioni credibili e documentate della provenienza dei fondi.
- In sede di impugnazione, è essenziale confrontarsi puntualmente con la motivazione avversa; semplici affermazioni alternative senza smentita documentale delle risultanze patrimoniali sono insufficienti.
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