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Sentenza

Sentenza n. 1757/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento PREVIA SOSPENSIONE Del Provvedimento Prot. 3-2025-64234 con il quale si respinge la richiesta di rettifica del punteggio presentata dall'odierno ricorrente (pg. n. 00062976 10/11/2025 Aler Milano ) avverso la graduatoria provvisoria (avviso 11681) per l'assegnazione degli alloggi Sap di proprietà di Aler Milano, notificato il 5 gennaio 2026.

Giustizia amministrativa202601211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare i motivi attinenti alla legittimità del provvedimento di rigetto della rettifica del punteggio, rilevando il mancato perfezionamento della notifica nei confronti di almeno uno dei controinteressati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto della richiesta di rettifica del punteggio nella graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi SAP

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui ALER ha respinto la richiesta di rettifica del punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria relativa all'assegnazione di alloggi SAP. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non notificato ad almeno uno dei soggetti controinteressati individuabili nella graduatoria, in violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a. La questione è stata rilevata anche dalla parte resistente. La decisione è stata assunta in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previa audizione delle parti.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso deve essere notificato alle amministrazioni resistenti e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto impugnato; il mancato rispetto di tale onere determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando l'atto impugnato individua soggetti controinteressati, il ricorso deve essere notificato ad almeno uno di essi ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.; la mancata notifica comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La controversia può essere definita con sentenza semplificata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. dopo che le parti siano state sentite sulla possibilità di una decisione immediata.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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