Sentenza n. 1951/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 cpa, a) dell'ordinanza n. -OMISSIS- emessa dal Comune di Napoli – Area Amministrativa Patrimonio, Servizio politiche per la Casa - in persona del Dirigente, Dott.ssa Lucia Di MICCO, nei confronti di -OMISSIS-, notificata in data 06.12.2025, avente ad oggetto “Sgombero coatto amministrativo ad horas ed in eventuale prosieguo dell’alloggio ERP di proprietà dell’ACER Campania, sito in Napoli – IX Municipalità – L. 408, Via -OMISSIS-is. 27, Sc F, int. 43, B.U. 9134401673 - abusivamente occupato dal sig. -OMISSIS- nato a Napoli il -OMISSIS-, unitamente al proprio nucleo familiare.”; b) di tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento sub a), anche non indicati nel provvedimento e mai comunicati o resi noti al ricorrente; c) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, di contenuto ed estremi sconosciuti, posto alla base dei suddetti provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di sgombero coatto e rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che disponeva lo sgombero immediato e il rilascio dell'alloggio ERP, nonché gli atti istruttori e presupposti, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. L'ordinanza era stata adottata ai sensi dell'art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 11/2019, dopo una diffida al rilascio notificata dall'ACER Campania e rimasta ineseguita. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un rapporto paritetico relativo all'occupazione dell'immobile e al diritto di procedere esecutivamente al rilascio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La controversia riguarda infatti la fase successiva all'assegnazione dell'alloggio, o comunque il rapporto sostanziale di occupazione dell'immobile, e non l'esercizio di un potere discrezionale amministrativo. L'ordine di rilascio dell'alloggio ERP occupato senza titolo costituisce un atto imposto dalla legge, diretto a tutelare il diritto al rilascio del bene; le eventuali illegittimità della diffida e dell'ordinanza possono essere valutate incidentalmente e, se necessario, gli atti possono essere disapplicati dal giudice ordinario. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini previsti dall'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate; il contributo unificato è rimasto definitivamente a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, regolamento regionale Campania n. 11/2019
con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi di ERP occupati senza titolo
La disposizione consente al Comune territorialmente competente di disporre il rilascio degli alloggi ERP occupati senza titolo; l'ordine di rilascio è stato qualificato come atto imposto dalla legge e non come esercizio di potere discrezionale.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nei termini di legge, a seguito della declinatoria di giurisdizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione dipende dalla fase del rapporto: le controversie relative alla fase antecedente all'assegnazione, in cui l'amministrazione esercita pubblici poteri, spettano al giudice amministrativo; quelle successive all'assegnazione o relative al rapporto di occupazione dell'immobile spettano al giudice ordinario.
- La controversia proposta contro il provvedimento di rilascio o sgombero di un alloggio ERP occupato senza titolo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché l'ordine di rilascio tutela il diritto dell'amministrazione al recupero del bene e costituisce un atto imposto dalla legge, non l'esito di una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico.
- Il giudice ordinario, investito della controversia sul rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo, può disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi presupposti, quali la diffida al rilascio e il successivo ordine di sgombero, ove ne riscontri l'illegittimità.
- La contestazione dell'illegittimità di un provvedimento amministrativo non radica di per sé la giurisdizione amministrativa quando la posizione sostanziale dedotta riguarda un rapporto paritetico e il diritto di procedere al rilascio del bene.
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