Sentenza n. 295/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di complessivi € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza n. 488/2024 del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, per ciascun anno scolastico in cui aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di € 2.500,00. La ricorrente ha dedotto la mancata spontanea esecuzione del giudicato, nonostante la notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell'Amministrazione il 10 dicembre 2024 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'attivazione della Carta elettronica con accredito dell'importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.; il titolo era stato notificato al domicilio digitale dell'Amministrazione; era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ed era comprovato il passaggio in giudicato mediante certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, il giudice ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di € 2.500,00, senza ulteriori accessori, in quanto la somma non è equiparabile a voci retributive. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni, anche mediante allocazione della somma in bilancio e svolgimento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, restituzione del contributo unificato eventualmente versato e spese generali.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, integra il presupposto temporale per l'azione di ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva
La notificazione del provvedimento giurisdizionale in copia conforme al domicilio digitale dell'Amministrazione vale ai fini della sua utilizzazione come titolo esecutivo, senza necessità della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lettera e), d.lgs. n. 149/2022
La disposizione, richiamata in relazione alla modifica dell'art. 479 c.p.c., elimina la necessità dell'apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato attestante il passaggio in giudicato costituisce prova della definitività del titolo giudiziale posto a fondamento dell'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, cui si riferisce il diritto accertato dal giudice ordinario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che accerti un obbligo dell'Amministrazione riferito al caso deciso.
- Ai fini dell'ottemperanza, il ricorrente deve dimostrare la definitività del titolo giudiziale, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La somma riconosciuta per l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti non è equiparabile a una voce retributiva e, pertanto, non è soggetta agli ulteriori accessori riconoscibili sulle componenti della retribuzione.
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