Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 6100/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'Avviso Pubblico di indizione della «procedura di dialogo competitivo ai sensi degli artt. 70 e 74 del d.lgs. n. 36/2023 per la selezione del socio privato operativo di Talete S.p.A. e contestuale affidamento della concessione del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo - CIG: B772F1D2DA», pubblicato sulla G.U.U.E. n. S: 123/2025 del 01.07.2025, anche come risultante all'indomani della rettifica pubblicata sulla G.U.U.E. n. 135/2015 del 17.07.2025; - di tutta la documentazione relativa alla «procedura di dialogo competitivo ai sensi degli artt. 70 e 74 del d.lgs. n. 36/2023 per la selezione del socio privato operativo di Talete S.p.A. e contestuale affidamento della concessione del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo - CIG: B772F1D2DA» come risultante all'indomani dell'Avviso di Rettifica pubblicato sulla G.U.U.E. n. 135/2015 del 17.07.2025; - dell'Avviso di Rettifica pubblicato sulla G.U.U.E. n. 135/2015 del 17.07.2025; - dei chiarimenti resi in riscontro alla richiesta di chiarimenti del 15.07.2025; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ITALGAS RETI S.PA. il 17\9\2025 : - dell’Avviso di Rettifica del 13.08.2025, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 155/2025 del 14.08.2025, relativo alla «procedura di dialogo competitivo ai sensi degli artt. 70 e 74 del d.lgs. n. 36/2023 per la selezione del socio privato operativo di Talete S.p.A. e contestuale affidamento della concessione del servizio idrico integrato per l’ambito territoriale ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo - CIG: B772F1D2DA» ; - di tutta la documentazione di gara, come risultante all’indomani della suddetta rettifica; - del punto 7.5.2. dell’Avviso Pubblico, come rettificato, in combinato con i punti 10 e 11 del medesimo Avviso Pubblico. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ITALGAS RETI S.PA. il 30\12\2025 : - del provvedimento di esclusione di NEPTA S.p.A., comprensivo di eventuali note e/o relazioni e/o ogni altra documentazione istruttoria relativa alla sua estromissione dalla procedura in esame, di contenuto ed estremi ignoti, già richiesto con istanza di accesso documentale presentata in data 26.12.2026 e non osteso; - del provvedimento di ammissione dei n. 3 operatori economici ammessi alla FASE II della gara, comprensivo di eventuali note e/o relazioni e/o ogni altra documentazione istruttoria relativa alla sua estromissione dalla procedura in esame, di contenuto ed estremi ignoti, già richiesto con istanza di accesso documentale presentata in data 26.12.2026 e non osteso; - della nota prot. n. 3840632 del 20.11.2025, trasmessa in pari data, con la quale è stata comunicata l’esclusione di NEPTA dalla procedura di gara «considerato che il valore medio annuo dei contratti di gestione del SII di cui alla lettera a) dell’art. 7.4 dell’Avviso dichiarato da codesto operatore economico non è risultato tra quelli di maggior valore, tale da consentire l’ammissione alla seconda fase della presente procedura, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso; - che, pertanto, in applicazione del criterio di selezione di cui al citato art. 4 dell’Avviso, codesto operatore economico non può essere ammesso alle successive fasi della presente procedura»; - del provvedimento trasmesso sul portale telematico in data 15.12.2025 con il quale, in riscontro all’istanza di accesso documentale di NEPTA del 26.11.2025, è stato disposto che: «l’esercizio del diritto di accesso alla suddetta documentazione è differito come segue: - fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte finali relative alla Fase III della procedura di dialogo in oggetto, con riferimento alla documentazione richiesta al precedente punto elenco n. 4 , ai sensi del combinato disposto del comma 2, lett. b), primo periodo e del comma 3, dell’articolo 35 del Codice dei Contratti; - fino all’aggiudicazione della procedura in oggetto, in relazione alla documentazione richiesta ai precedenti punti elenco numeri 1 , 2 e 3 ai sensi del combinato disposto del comma 2, lettere c) e d), e del comma 3, dell’articolo 35 del Codice dei Contratti» ed è stato altresì condizionato e subordinato l’esercizio del diritto all’accesso al previo versamento dei diritti di riproduzione benché l’ostensione degli atti avverrà per il solo tramite della piattaforma telematica”; - di tutti gli atti e/o provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con ricorso per motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202509027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: provvedimento di differimento dell’accesso alla documentazione relativa all’esclusione di un operatore economico, alle manifestazioni di interesse e agli atti di ammissione alla fase successiva della procedura di dialogo competitivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura di dialogo competitivo per la selezione del socio privato operativo di Talete S.p.A. e il contestuale affidamento della concessione del servizio idrico integrato. Con il secondo atto di motivi aggiunti hanno proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. contro il differimento dell’accesso disposto da Invitalia in relazione a una richiesta comprendente: la documentazione relativa all’esclusione di NEPTA e alla relativa istruttoria; le manifestazioni di interesse dei tre operatori ammessi alla successiva fase; tutte le manifestazioni di interesse pervenute; l’elenco dei candidati invitati alla seconda fase. La ricorrente ha sostenuto che il differimento previsto dall’art. 35 del d.lgs. 36/2023 non potesse operare rispetto alla documentazione concernente la propria esclusione, poiché avrebbe avuto diritto di conoscerla prima dell’aggiudicazione per verificare la legittimità dell’estromissione. Invitalia ha eccepito anche l’inammissibilità dell’istanza per la mancata impugnazione della successiva nota del 13 gennaio 2026, con cui era stato comunicato l’elenco dei soggetti interessati e il dato relativo alla soglia di accesso alla fase II. La stazione appaltante aveva differito l’accesso all’elenco dei soggetti interessati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte finali e l’accesso alle domande di partecipazione, agli atti sui requisiti e ai verbali della fase di ammissione fino all’aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che la nota del 13 gennaio 2026 si era limitata a dare esecuzione al precedente provvedimento di differimento, comunicando l’elenco dei soggetti interessati alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nel merito, ha ritenuto legittimo il differimento disposto da Invitalia perché conforme all’art. 35, comma 2, del d.lgs. 36/2023. La norma prevede, nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, il differimento dell’accesso all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; consente ai soggetti la cui richiesta sia stata respinta l’accesso a tale elenco dopo la comunicazione ufficiale dei candidati da invitare; differisce invece fino all’aggiudicazione l’accesso alle domande di partecipazione, agli atti relativi ai requisiti di partecipazione, ai verbali della fase di ammissione, alle offerte, ai verbali di valutazione e agli atti relativi alla verifica di anomalia. Il giudice ha considerato inoltre rilevante che, con la nota del 13 gennaio 2026, fossero stati comunicati i motivi dell’esclusione ai sensi dell’art. 90 del codice dei contratti pubblici. L’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. è stata quindi respinta. La causa principale è stata rinviata alla trattazione del merito all’udienza pubblica del 27 maggio 2026. Le spese della fase di accesso sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, d.lgs. 36/2023

    l’esercizio del diritto di accesso è differito: b) ... fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ... c) ... fino all’aggiudicazione; d) ... fino all’aggiudicazione

    La disposizione stabilisce scansioni temporali differenziate per l’accesso alla documentazione di gara: l’elenco dei soggetti interessati è ostensibile dopo la scadenza del termine per presentare le offerte, mentre domande di partecipazione, atti sui requisiti, verbali di ammissione, offerte e verbali di valutazione sono accessibili solo fino all’aggiudicazione.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. 36/2023

    la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale

    Il differimento dell’accesso è assistito da una specifica tutela della riservatezza della procedura, la cui violazione può rilevare anche ai sensi dell’art. 326 c.p.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    La comunicazione dei motivi di esclusione consente al concorrente di conoscere le ragioni dell’estromissione, pur restando differito l’accesso alla documentazione di gara soggetta alle scansioni temporali dell’art. 35.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente di contestare nel giudizio amministrativo il diniego o il differimento dell’accesso; nel caso concreto l’istanza è stata esaminata e respinta perché il differimento era conforme alla disciplina speciale dei contratti pubblici.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, l’art. 35, comma 2, d.lgs. 36/2023 impone il differimento dell’accesso all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mentre l’accesso alle domande di partecipazione, agli atti relativi ai requisiti, ai verbali di ammissione, alle offerte e ai verbali di valutazione è differito fino all’aggiudicazione.
  • Il concorrente escluso può accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse dopo la comunicazione ufficiale dei candidati da invitare, ma tale facoltà non comporta l’ostensione anticipata dell’intera documentazione di gara soggetta al differimento fino all’aggiudicazione.
  • La comunicazione dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 90 d.lgs. 36/2023 non elimina il differimento legale dell’accesso agli atti di gara previsto dall’art. 35 d.lgs. 36/2023, quando la documentazione richiesta rientra tra gli atti ostensibili soltanto dopo l’aggiudicazione.
  • Il giudice dell’accesso deve verificare la conformità del differimento alle scansioni temporali stabilite dall’art. 35 d.lgs. 36/2023, senza sostituire a tali termini una valutazione generale sull’interesse del concorrente a conoscere anticipatamente gli atti per contestare la propria esclusione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAccesso agli atti di garaDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.