Sentenza n. 5207/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento della Regione Puglia - Dipartimento della promozione della salute e del benessere animale n. 10 del 12.12.2022 comunicato il 15.12.2022 con il quale è stato stilato l'elenco delle aziende a cui attribuire gli oneri di riparto dell'art. comma 1, l. 6 agosto 2015 n. 125 per gli anni 2015, 22016, 2017 e 2018 con in calce l'allegato A con l'elenco delle aziende coinvolte; - del Provvedimento della Regione Puglia - Dipartimento della promozione della salute e del benessere animale n. 1 del 8.2.2023 comunicato il 12.2.2023 con il quale è stato revisionato l'elenco delle aziende a cui attribuire gli oneri di riparto ai sensi dell'art. comma 1, l. 6 agosto 2015 n. 125 per gli anni 2015, 22016, 2017 e 2018 con in calce l'allegato A con l'elenco delle aziende coinvolte con modifica delle cifre a carico dell'Eurofarm; Nonché ancora: - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022, con il quale è stato certificato lo sforamento del tetto di spesa per i dispositivi sanitari; - del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I. del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (le “Linee Guida”); - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o di natura istruttoria, anche non conosciuti ivi inclusi, ove occorrer possa, l'accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14.09.2022, nonché l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti regionali di individuazione e revisione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato i provvedimenti della Regione Puglia che individuavano le aziende tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, contestando anche il decreto ministeriale di certificazione dello sforamento, le linee guida ministeriali e gli atti di intesa e presupposti. I motivi dedotti riguardavano la violazione degli artt. 2, 3, 42, 53 e 97 Cost., dei principi CEDU e del diritto dell'Unione europea; l'illegittimità e irragionevolezza dell'applicazione retroattiva del sistema di payback; la lesione dell'affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; eccesso di potere, disparità di trattamento, irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta; la violazione della direttiva 2014/24/UE; l'indeterminatezza o insufficienza dei criteri applicati; l'illegittima richiesta dell'IVA; nonché la violazione degli artt. 6, 7 e 10 della l. 241/1990 per mancata partecipazione delle imprese al procedimento.
La decisione
Dopo il deposito della memoria del 19 febbraio 2026, con la quale la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda, secondo cui il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può decidere nel merito quando, prima della decisione, la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso quando interviene prima della decisione nel merito.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza ulteriore interpretazione specifica nella motivazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, senza ulteriore interpretazione specifica.
artt. 6, 7 e 10 l. 241/1990
Indicati dalla ricorrente come norme asseritamente violate per la mancata partecipazione al procedimento; la sentenza non ne esamina il merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima dell'introduzione della causa in decisione, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; pertanto, il giudice non può procedere all'esame nel merito dell'impugnazione quando il ricorrente abbia rinunciato alla pronuncia di annullamento o abbia dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione.
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