Sentenza n. 201/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento n. -OMISSIS- con il quale la Prefettura - U.T.G. di Isernia ha rigettato la richiesta del -OMISSIS- a mezzo della quale la società interessata aveva domandato di essere iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list); - di nota di accompagno di pari data, di atti ivi citati, non conosciuti come indicati in ricorso, di tutti gli atti conseguenti e presupposti, conosciuti e non; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 17.09.2025: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di iscrizione nella white list, adottato in via consequenziale rispetto a un'informazione antimafia interdittiva ministeriale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego di iscrizione nella white list e gli atti istruttori e presupposti, deducendo violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis della l. 241/1990, della disciplina antimafia e dell'art. 30 del d.l. 189/2016, nonché carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti e, con i motivi aggiunti, sviamento. In particolare, ha lamentato l'omessa comunicazione di avvio e del preavviso di rigetto; il recepimento acritico e mediante formule di stile dell'informazione antimafia ministeriale; l'omessa valutazione analitica e complessiva degli elementi acquisiti; il mancato esame dei rapporti informativi delle Forze di polizia favorevoli all'impresa; il travisamento della revoca del controllo giudiziario, delle fatture, dei rapporti societari e della presenza di alcuni soggetti nei cantieri; l'assenza di una dimostrazione della stabilità, pregnanza e consistenza dei rapporti con soggetti o imprese controindicati; e l'omessa considerazione della documentazione successivamente ostesa dall'Amministrazione. Il diniego prefettizio richiamava integralmente il provvedimento ministeriale del 3 aprile 2025, già annullato dal TAR Lazio con sentenza intervenuta nelle more del giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo assorbenti le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione. Il diniego prefettizio era stato adottato quale esito consequenziale e vincolato dell'informazione antimafia interdittiva ministeriale, della quale aveva integralmente recepito il contenuto e il medesimo compendio informativo. Poiché il TAR Lazio aveva annullato quella interdittiva rilevando che l'Amministrazione aveva valorizzato elementi riferibili soprattutto ad altre società e non aveva considerato numerose informative delle Forze di polizia favorevoli o non ostative, il TAR Molise ha condiviso tali rilievi e li ha estesi al diniego prefettizio. Il giudice ha affermato che la prognosi antimafia, pur avente natura discrezionale e probabilistica, deve fondarsi sulla valutazione globale di tutte le risultanze, comprese quelle non negative, e deve raggiungere un attendibile grado di verosimiglianza secondo il criterio del più probabile che non. L'omessa considerazione delle informative favorevoli e la motivazione meramente adesiva hanno impedito di verificare l'effettiva sussistenza di un rischio concreto di infiltrazione mafiosa nei confronti della società ricorrente. Il provvedimento è stato quindi annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione conformi alla decisione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 3, 7 e 10-bis l. 241/1990
Sono stati invocati in relazione agli obblighi di motivazione, partecipazione procedimentale e preavviso di rigetto; la decisione è stata definita principalmente sulla base dei vizi di istruttoria e motivazione.
art. 1, commi 52-57, l. 190/2012
Disciplina l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list).
artt. 83, 84, 91, 92 e 94-bis d.lgs. 159/2011
Costituiscono il quadro normativo delle informazioni antimafia e della valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa; l'autorità deve svolgere una valutazione complessiva e motivata degli elementi acquisiti.
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
Riguarda il controllo giudiziario richiamato tra gli elementi istruttori relativi a società collegate; la revoca di tale misura non può essere automaticamente trasferita come prova di infiltrazione a carico di altra impresa senza una specifica valutazione.
art. 30, comma 6, d.l. 189/2016, convertito dalla l. 229/2016
Riguarda l'Anagrafe antimafia degli esecutori e il provvedimento ministeriale interdittivo presupposto del diniego di iscrizione nella white list.
artt. 74 e 88, comma 1, lett. d), c.p.a.
Consentono il richiamo alla motivazione di una precedente sentenza, utilizzato dal TAR Molise per condividere le considerazioni del TAR Lazio sull'illegittimità dell'interdittiva presupposta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della società ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, ai fini dell'oscuramento disposto in sentenza.
Massime di principio
- La valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa è una prognosi discrezionale di natura probabilistica, che non richiede la certezza propria dell'accertamento penale ma deve raggiungere un attendibile grado di verosimiglianza secondo il criterio del più probabile che non, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
- Nel procedimento volto all'adozione di un'informazione antimafia interdittiva o al diniego di iscrizione nella white list, l'autorità deve valutare globalmente tutte le risultanze informative acquisite, comprese quelle favorevoli o comunque non ostative; l'omessa considerazione di tali elementi integra un difetto di istruttoria e di motivazione.
- Il provvedimento prefettizio che neghi l'iscrizione nella white list richiamando integralmente un'informazione antimafia interdittiva presupposta è illegittimo se quest'ultima è stata annullata e se il provvedimento consequenziale non contiene una valutazione autonoma e adeguata degli elementi rilevanti.
- La presenza di rapporti economici, familiari o professionali con soggetti o imprese destinatari di misure antimafia non consente, di per sé, di desumere il pericolo di infiltrazione nei confronti di un'impresa distinta: occorre una verifica specifica della stabilità, pregnanza e consistenza dei legami e della loro effettiva capacità di determinare condizionamento criminale.
- La motivazione antimafia deve rendere ricostruibile il percorso logico-inferenziale seguito dall'amministrazione; formule generiche o meramente adesive e il riferimento a elementi relativi ad altre società non sono sufficienti quando il quadro informativo risulti contraddittorio o contenga informative favorevoli all'impresa interessata.
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