Cassazione Penale, Sentenza n. 43358/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: eccezione di errore percettivo della Corte di cassazione che, dopo aver riqualificato il fatto negli artt. 110, 318 e 321 c.p., non ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato. Il ricorrente ha dedotto che il fatto risale a novembre 2013; la pena applicabile allora era reclusione da 1 a 5 anni, con termine ordinario di prescrizione pari a 6 anni aumentabile di un quarto per le interruzioni (arrivando a 7 anni e 6 mesi, cfr. normativa anteriore alle modifiche del 2017). Partendo anche dal 30/11/2013 come data più sfavorevole, la prescrizione ordinaria scadrebbe il 30/05/2021; aggiungendo 308 giorni di sospensione per impedimenti processuali emersi dai verbali, il termine risulta scaduto il 04/04/2022, quindi prima della pronuncia della sentenza di cassazione del 22/04/2022. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, D.L. 17/03/2020 n.18 non è applicabile perché non era fissata udienza nel periodo 9/3/2020-11/5/2020. Perciò la Corte avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato ex art. 129 c.p.p. e annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato fondato e ammissibile. La Corte ha ritenuto che l'omessa declaratoria della prescrizione da parte della Corte di cassazione fosse un errore percettivo (svista) e non il frutto di valutazioni giuridiche autonome. Applicando la disciplina della prescrizione vigente al momento del fatto (novembre 2013) e considerando gli aumenti per interruzioni e le sospensioni documentate (308 giorni), nonché l'inapplicabilità della sospensione per COVID-19 nel periodo indicato, la Corte ha accertato che la prescrizione era maturata il 04/04/2022, anteriore alla sentenza di cassazione del 22/04/2022. Conseguentemente la Corte ha revocato la propria sentenza n. 48312/22 e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1369/19/05/2021 per intervenuta prescrizione del reato.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Consente il ricorso straordinario per errore di fatto contro sentenze di cassazione quando si tratti di un errore percettivo (svista) e non di valutazioni giuridiche; richiede specificità e autosufficienza della rappresentazione del decorso della prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di pronunciare immediatamente l'estinzione del reato quando è intervenuta la prescrizione; la dichiarazione deve essere resa d'ufficio quando la cause estintiva è evidente.
artt. 110, 318 e 321 cod. pen.
Fattispecie di reato come riqualificata dalla Corte: la prescrizione va calcolata in base alla pena edittale applicabile al momento della commissione.
art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020 n. 18
Prevede sospensione dei termini processuali in relazione all'emergenza COVID-19; la Corte ha ritenuto che la norma non fosse applicabile quando nel periodo considerato non risultava fissata udienza.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
Ha successivamente modificato il regime della prescrizione (aumento fino a mezzo per le interruzioni); non è applicabile al fatto commesso nel 2013, per il quale si applica la disciplina anteriore.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile per errori di fatto della Corte di cassazione quando si tratti di vere e proprie svista/errate percezioni e non di valutazioni giuridiche complesse.
- La prescrizione va calcolata applicando la disciplina vigente al momento della commissione del reato; modifiche normative successive non si applicano retroattivamente a danno dell'imputato.
- Per ottenere l'accoglimento per prescrizione con il rimedio straordinario è necessario fornire una rappresentazione specifica e documentata della sequenza procedimentale (date, atti interruttivi, sospensioni) che dimostri compiutamente il decorso dei termini.
- La sospensione dei termini per motivi di emergenza (es. D.L. 18/2020) si applica solo se le condizioni previste dalla norma ricorrono concretamente (es. udienza fissata nel periodo di sospensione); non può essere automaticamente invocata.
- Quando dall'accertamento dell'errore di fatto derivano conseguenze semplici, univoche e indiscutibili (es. manifesta prescrizione), la Corte può correggere la decisione ed adottare il provvedimento di rescissione direttamente nella sede camerale senza rinvio.
- L'obbligo di declaratoria d'ufficio dell'estinzione del reato (art.129 c.p.p.) scatta quando la causa estintiva risulti evidente e non sia suscettibile di valutazioni alternative in diritto o di accertamenti integrativi.
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