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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43358/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: eccezione di errore percettivo della Corte di cassazione che, dopo aver riqualificato il fatto negli artt. 110, 318 e 321 c.p., non ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato. Il ricorrente ha dedotto che il fatto risale a novembre 2013; la pena applicabile allora era reclusione da 1 a 5 anni, con termine ordinario di prescrizione pari a 6 anni aumentabile di un quarto per le interruzioni (arrivando a 7 anni e 6 mesi, cfr. normativa anteriore alle modifiche del 2017). Partendo anche dal 30/11/2013 come data più sfavorevole, la prescrizione ordinaria scadrebbe il 30/05/2021; aggiungendo 308 giorni di sospensione per impedimenti processuali emersi dai verbali, il termine risulta scaduto il 04/04/2022, quindi prima della pronuncia della sentenza di cassazione del 22/04/2022. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, D.L. 17/03/2020 n.18 non è applicabile perché non era fissata udienza nel periodo 9/3/2020-11/5/2020. Perciò la Corte avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato ex art. 129 c.p.p. e annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato fondato e ammissibile. La Corte ha ritenuto che l'omessa declaratoria della prescrizione da parte della Corte di cassazione fosse un errore percettivo (svista) e non il frutto di valutazioni giuridiche autonome. Applicando la disciplina della prescrizione vigente al momento del fatto (novembre 2013) e considerando gli aumenti per interruzioni e le sospensioni documentate (308 giorni), nonché l'inapplicabilità della sospensione per COVID-19 nel periodo indicato, la Corte ha accertato che la prescrizione era maturata il 04/04/2022, anteriore alla sentenza di cassazione del 22/04/2022. Conseguentemente la Corte ha revocato la propria sentenza n. 48312/22 e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1369/19/05/2021 per intervenuta prescrizione del reato.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso straordinario per errore di fatto contro sentenze di cassazione quando si tratti di un errore percettivo (svista) e non di valutazioni giuridiche; richiede specificità e autosufficienza della rappresentazione del decorso della prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di pronunciare immediatamente l'estinzione del reato quando è intervenuta la prescrizione; la dichiarazione deve essere resa d'ufficio quando la cause estintiva è evidente.

  • artt. 110, 318 e 321 cod. pen.

    Fattispecie di reato come riqualificata dalla Corte: la prescrizione va calcolata in base alla pena edittale applicabile al momento della commissione.

  • art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020 n. 18

    Prevede sospensione dei termini processuali in relazione all'emergenza COVID-19; la Corte ha ritenuto che la norma non fosse applicabile quando nel periodo considerato non risultava fissata udienza.

  • Legge 23 giugno 2017 n. 103

    Ha successivamente modificato il regime della prescrizione (aumento fino a mezzo per le interruzioni); non è applicabile al fatto commesso nel 2013, per il quale si applica la disciplina anteriore.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile per errori di fatto della Corte di cassazione quando si tratti di vere e proprie svista/errate percezioni e non di valutazioni giuridiche complesse.
  • La prescrizione va calcolata applicando la disciplina vigente al momento della commissione del reato; modifiche normative successive non si applicano retroattivamente a danno dell'imputato.
  • Per ottenere l'accoglimento per prescrizione con il rimedio straordinario è necessario fornire una rappresentazione specifica e documentata della sequenza procedimentale (date, atti interruttivi, sospensioni) che dimostri compiutamente il decorso dei termini.
  • La sospensione dei termini per motivi di emergenza (es. D.L. 18/2020) si applica solo se le condizioni previste dalla norma ricorrono concretamente (es. udienza fissata nel periodo di sospensione); non può essere automaticamente invocata.
  • Quando dall'accertamento dell'errore di fatto derivano conseguenze semplici, univoche e indiscutibili (es. manifesta prescrizione), la Corte può correggere la decisione ed adottare il provvedimento di rescissione direttamente nella sede camerale senza rinvio.
  • L'obbligo di declaratoria d'ufficio dell'estinzione del reato (art.129 c.p.p.) scatta quando la causa estintiva risulti evidente e non sia suscettibile di valutazioni alternative in diritto o di accertamenti integrativi.

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