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Sentenza

Sentenza n. 4680/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto del 24.09.2024, notificato in data 29.01.2025, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202504041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, assumendo la lesione delle garanzie partecipative e del diritto di difesa. In secondo luogo, ha denunciato eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e insufficienza della motivazione, irragionevolezza, travisamento dei fatti, erronea valutazione, manifesta illogicità, incoerenza e abnormità, nonché violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990. Il diniego era motivato dal fatto che le informazioni acquisite dall'amministrazione non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanze istruttorie, il Ministero ha depositato, con modalità riservate, la documentazione informativa posta a fondamento dell'atto. Da tale documentazione è emerso che il ricorrente era stato collegato, in ambito investigativo, a un'organizzazione terroristica, in quanto ritenuto vicino ad ambienti militanti dell'organizzazione presenti in Italia e attivo nella raccolta di fondi a suo sostegno.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, rilevando che, in tale materia, la motivazione è adeguata quando consente di ricostruire l'iter logico dell'amministrazione, senza imporre l'indicazione analitica di tutte le fonti, dei fatti accertati e delle valutazioni interne contenuti nelle informative riservate. Il rinvio alle relazioni degli organismi di sicurezza costituisce motivazione per relationem ammissibile, poiché la divulgazione dei dati potrebbe pregiudicare le attività preventive, le fonti informative e la sicurezza nazionale. Non è stata ravvisata la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché le informazioni riservate, sottratte all'accesso, non avrebbero comunque potuto essere compiutamente ostese all'interessato nel procedimento amministrativo. Il Collegio ha inoltre ritenuto attendibili le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato e ha riconosciuto la prevalenza dell'interesse alla sicurezza nazionale sull'interesse del richiedente all'acquisto della cittadinanza. In materia è sufficiente una prognosi ragionevole di pericolo, anche in presenza di un dubbio qualificato, senza necessità di certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Gli elementi acquisiti nel giudizio sono stati ritenuti non irragionevolmente indicativi del coinvolgimento del ricorrente in un'organizzazione terroristica e idonei a giustificare il diniego secondo una logica di prevenzione avanzata. Il diritto di difesa è stato considerato salvaguardato dall'ostensione giudiziale della documentazione classificata, disposta dal giudice con cautele idonee a tutelarne la riservatezza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione può essere negata per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica; l'interesse dello straniero è recessivo rispetto all'interesse nazionale alla sicurezza.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nei dinieghi di cittadinanza fondati su informazioni riservate, l'obbligo di motivazione è assolto quando l'atto consente di comprendere l'iter logico seguito, anche mediante rinvio per relationem alle informative degli organismi di sicurezza, senza indicazione analitica dei dati coperti da riservatezza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non è configurabile la violazione del preavviso di rigetto quando il diniego si fonda su dati riservati o classificati, sottratti all'accesso e non suscettibili di essere dettagliatamente comunicati all'interessato.

  • art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno 10 maggio 1994, n. 415, come aggiornato dal d.m. Interno 22 marzo 2022

    Sono sottratti all'accesso i documenti contenenti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

  • art. 42, comma 8, l. 124/2007

    Quando l'autorità giudiziaria ordina l'esibizione di documenti classificati non coperti da segreto di Stato, gli atti sono consegnati al giudice, che ne garantisce la conservazione riservata e consente alle parti di prenderne visione senza estrarne copia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità quando ciò sia necessario a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana fondati su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, l'interesse dello straniero all'acquisto dello status civitatis è recessivo rispetto all'interesse nazionale alla sicurezza e il diniego può essere legittimamente adottato sulla base di una prognosi ragionevole di pericolo, senza necessità di certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informative riservate degli organismi di sicurezza, l'obbligo di motivazione è assolto se il provvedimento rende comprensibili le ragioni essenziali della decisione e richiama per relationem le informative, senza dover esporre analiticamente fonti, dati e valutazioni interne la cui divulgazione potrebbe compromettere la sicurezza nazionale.
  • La natura riservata o classificata delle informazioni poste a fondamento del diniego esclude, in linea di principio, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, quando l'interessato non avrebbe comunque potuto ottenere nel procedimento amministrativo l'ostensione dettagliata degli elementi informativi determinanti.
  • Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato costituiscono fonte ufficiale e possono fondare il diniego di cittadinanza quando evidenzino, secondo una valutazione prognostica e di prevenzione avanzata, elementi non irragionevolmente indicativi di un pericolo per la sicurezza della Repubblica.
  • Il diritto di difesa rispetto a documenti classificati può essere salvaguardato mediante l'ostensione in giudizio disposta dall'autorità giudiziaria con modalità idonee a tutelare la riservatezza, anche senza consentire alle parti l'estrazione di copie.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzione

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