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Sentenza

Sentenza n. 3135/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202503856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, n. 870/2024, che aveva dichiarato il diritto del ricercatore ad essere ammesso alla procedura di valutazione prevista dall’art. 24, comma 5, l. 240/2010

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricercatore aveva prestato servizio presso l’Università come ricercatore a tempo determinato di tipo A dal 5 ottobre 2015 al 4 ottobre 2020, dopo un rapporto triennale prorogato di due anni a seguito di valutazione positiva. Durante il rapporto aveva conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia. Dopo la cessazione del contratto, aveva assunto servizio come dirigente medico presso altro ente e soltanto il 24 marzo 2021 aveva proposto ricorso al TAR, chiedendo in via principale l’accertamento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato quale ricercatore universitario e, in subordine, l’ammissione alla procedura di valutazione prevista dall’art. 24, comma 5, l. 240/2010. Il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo applicabile la disciplina alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15 dicembre 2022 e disapplicando i commi 5 e 6 dell’art. 24 nella parte in cui non consentivano ai ricercatori di tipo A abilitati di accedere alla procedura riservata ai ricercatori di tipo B. L’Università ha appellato la sentenza deducendo, in particolare, il travisamento dei fatti e l’insussistenza dei presupposti per l’accertamento del diritto, poiché il contratto era cessato prima della proposizione del ricorso e il ricercatore non aveva mai presentato istanza durante la vigenza del rapporto né aveva sollecitato l’attivazione della procedura nel terzo anno. Ha inoltre dedotto questioni relative alle risorse finanziarie e alla pretesa discriminazione tra ricercatori di tipo A e di tipo B. L’appellato ha sostenuto che la decisione avrebbe dovuto operare ora per allora e che non fosse previsto alcun termine decadenziale per la presentazione dell’istanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo di appello, ritenendolo fondato e assorbente, e ha riformato la sentenza del TAR respingendo il ricorso di primo grado. Il Collegio ha rilevato che il rapporto di servizio era cessato il 4 ottobre 2020, mentre la domanda giudiziale era stata proposta il 24 marzo 2021, quando il ricorrente era già dipendente di altro ente. L’art. 24, comma 5, l. 240/2010, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la valutazione sia effettuata nel terzo anno di contratto e che, in caso di esito positivo, l’inquadramento nel ruolo dei professori associati avvenga alla scadenza dello stesso. Secondo la giurisprudenza richiamata, la procedura presuppone che il contratto sia ancora in corso al momento della richiesta e della valutazione. Tale requisito è coerente con il principio secondo cui tra il rapporto di ricercatore e il successivo inquadramento nel ruolo dei professori associati non deve esservi soluzione di continuità. Poiché l’interessato non aveva presentato alcuna istanza durante il rapporto e aveva fatto valere la pretesa soltanto dopo la cessazione del contratto, mancava il presupposto per l’applicazione dell’art. 24, comma 5. La sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2022 è stata ritenuta non rilevante nel caso concreto, poiché non poteva operare in assenza del contratto in corso. Sono rimaste assorbite le ulteriori questioni concernenti le risorse finanziarie e la discriminazione tra ricercatori di tipo A e di tipo B. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 5, l. 240/2010

    nel corso del testo è richiamato il requisito della valutazione “nel terzo anno di contratto” e dell’inquadramento “alla scadenza dello stesso”

    La procedura di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo dei professori associati presuppone che il contratto di ricercatore sia ancora in corso al momento della richiesta e della valutazione; la pretesa non può essere attivata per la prima volta dopo la cessazione del rapporto.

  • art. 24, comma 6, l. 240/2010

    È richiamato insieme al comma 5 quale disposizione disapplicata dal TAR, ma il Consiglio di Stato non ne esamina autonomamente il contenuto, ritenendo comunque mancante il presupposto del contratto in corso.

  • sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15 dicembre 2022, cause C-40/20 e C-173/20

    La pronuncia non è ritenuta applicabile al caso concreto perché manca il presupposto fattuale del contratto ancora in corso.

Massime di principio

  • La procedura prevista dall’art. 24, comma 5, l. 240/2010 per la valutazione del ricercatore ai fini della chiamata nel ruolo dei professori associati presuppone che il contratto di ricercatore sia ancora vigente al momento della richiesta e della valutazione.
  • La richiesta di attivazione della procedura ex art. 24, comma 5, l. 240/2010 non può essere proposta per la prima volta dopo la cessazione del contratto, poiché la disciplina è funzionalmente collegata alla valutazione nel terzo anno e all’inquadramento alla scadenza del rapporto.
  • Il requisito della vigenza del contratto non costituisce un formalismo, ma riflette il principio di continuità tra il rapporto di ricercatore e il successivo inquadramento nel ruolo dei professori associati.
  • Una pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea diretta a estendere l’accesso alla procedura a una categoria di ricercatori non è applicabile quando, nel caso concreto, manca il presupposto fattuale del contratto ancora in corso.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoReclutamento e abilitazione universitariaGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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