Sentenza n. 5311/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del decreto di rigetto della concessione della cittadinanza italiana n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale anche se di estremi ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto violazione di legge, carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, eccesso di potere, contraddittorietà e insufficienza della motivazione. In particolare, ha contestato la mancata previa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, nonché l'inadeguatezza della motivazione e dell'istruttoria posta a fondamento del diniego. Il provvedimento era motivato sulla base di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, di una misura cautelare degli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'ingresso clandestino e di ulteriori notizie di reato per frode informatica, truffa e ricettazione e falsità materiale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di un potere ampiamente discrezionale, volto a verificare il definitivo inserimento dell'istante nella comunità nazionale e la sua affidabilità quanto al rispetto delle leggi, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e adeguatezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa con una valutazione giudiziale di merito. La censura relativa al preavviso di rigetto è stata respinta poiché la comunicazione telematica nell'area riservata del portale del Ministero costituisce modalità ammessa di comunicazione, gravando sul richiedente l'onere di consultare regolarmente il portale e la posta elettronica associata. Sono state inoltre ritenute adeguate l'istruttoria e la motivazione del diniego, in quanto i plurimi elementi penali e di polizia indicati dall'Amministrazione costituivano indici sintomatici di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Il Ministero è stato ritenuto rispettoso dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi. Spese processuali compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, l. 91/1992
la cittadinanza “può” essere concessa
La formulazione normativa attribuisce all'Amministrazione un potere ampiamente discrezionale nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa al preavviso di rigetto è stata respinta poiché, nel caso esaminato, la comunicazione telematica attraverso l'area riservata del portale ministeriale è stata ritenuta modalità ammessa di comunicazione.
art. 33, comma 2-bis, d.l. 63/2013, convertito in l. 98/2013
La disposizione è richiamata quale base normativa del portale ministeriale per la gestione dei fascicoli dei richiedenti la naturalizzazione e delle comunicazioni telematiche.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, l. 91/1992 mediante la formula secondo cui la cittadinanza “può” essere concessa, implica l'esercizio di un potere ampiamente discrezionale dell'Amministrazione.
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione, l'Amministrazione può verificare l'affidabilità del richiedente, il rispetto delle leggi, l'integrazione sociale, la capacità di inserirsi stabilmente nella comunità nazionale e l'osservanza dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza è limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e sufficienza della motivazione; non può sostituire la valutazione discrezionale dell'Amministrazione sul grado di integrazione del richiedente.
- La presenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, di una misura cautelare e di plurime notizie di reato può costituire, se adeguatamente valutata e motivata dall'Amministrazione, un insieme di elementi sintomatici di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
- La comunicazione telematica del preavviso di rigetto nell'area riservata del portale ministeriale per le domande di cittadinanza costituisce modalità ammessa di comunicazione; il richiedente è tenuto a consultare diligentemente il portale e la posta elettronica associata per verificare lo stato della pratica e le notifiche.
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