Cassazione Civile, Ordinanza n. 28531/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un ente locale aveva proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso un precetto notificato da una creditrice sulla base di un titolo giudiziale, ottenendo in primo grado l’accoglimento parziale dell’opposizione con declaratoria di inefficacia parziale del precetto e riconoscimento di una somma minore rispetto a quella intimata. La Corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’appello della creditrice. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, ma dalla decisione emerge che la Corte non ha esaminato nel merito tali censure perché ha rilevato d’ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d’appello era stata pubblicata il 2 marzo 2023, il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. era di sei mesi, senza sospensione feriale perché il giudizio riguardava un’opposizione esecutiva; il termine scadeva il 2 settembre 2023, mentre il ricorso era stato datato e notificato il 2 ottobre 2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., ritenendo non applicabile la sospensione feriale dei termini in materia di opposizione esecutiva. La tardività ha assorbito ogni altra questione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
l’opposizione era proposta avverso un atto di precetto nell’ambito dell’esecuzione forzata, circostanza rilevante per escludere la sospensione feriale dei termini di impugnazione.
art. 327 c.p.c.
il termine lungo per impugnare decorreva dalla pubblicazione della sentenza d’appello ed era di sei mesi; il ricorso notificato oltre tale termine è stato dichiarato inammissibile.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale e per il deposito delle memorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per i presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione resta soggetto all’art. 327 c.p.c. e, se la legge prevede l’esclusione, non opera la sospensione feriale dei termini.
- La tardività del ricorso per cassazione è rilevabile e comporta l’inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28522/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_civile · 28 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28524/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_civile · 28 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28525/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_civile · 28 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28526/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_civile · 28 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28527/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_civile · 28 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28528/2025 del 28/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →