Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1209/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto adottato dal Ministero dell'interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per gli affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato avente n. prot. 004608 del 21 novembre 2025, notificato al ricorrente a mezzo pec in data 21 novembre 2025, con cui è stata disposta l'esclusione dal “Concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 4617 allievi agenti della Polizia di Stato”, bandito con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025, per asserita carenza dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. e) e all'art. 14, co. 7 del bando; - del decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori della procedura di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un'aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, pubblicata sulla pagina web dedicata alla selezione in data 19 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente; - ove interpretato in malam partem, del bando con cui è stato indetto “Concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 4617 allievi agenti della Polizia di Stato”, precisamente dell'articolo 2 co. 1, lett. E) e dell'art. 14, co. 7; - ove esistenti, degli ulteriori atti afferenti l'avvio del corso formativo propedeutico all'assunzione, non resi noti dalla resistente, nella parte in cui non dispongono la convocazione dell'odierno ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, degli atti posti alla base del provvedimento di esclusione, esibiti al ricorrente all'esito di apposita istanza di accesso agli atti in data 16 dicembre 2025, riguardanti il procedimento penale che ha coinvolto lo stesso per i fatti occorsi il 27.11.2022, nonché ai relativi esiti penali/amministrativi e che abbiano inciso sul requisito dell'incensurabilità/condotta; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202601269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dal concorso pubblico per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché atti connessi relativi alla graduatoria e alla mancata convocazione al corso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso, disposta per asserita carenza dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera e), e dall'art. 14, comma 7, del bando, con riferimento sia alla mancanza delle qualità di condotta richieste per l'accesso sia agli accertamenti riguardanti un procedimento penale relativo a fatti del 27 novembre 2022. Ha inoltre contestato, ove interpretate in senso sfavorevole, le clausole del bando, la graduatoria e gli ulteriori atti consequenziali. In sede cautelare ha dedotto l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione dell'amministrazione, sostenendo che l'esclusione fosse stata adottata mediante un automatismo, senza una valutazione complessiva della vicenda processuale e del concreto disvalore della condotta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto, nei limiti propri della fase cautelare, che il ricorso fosse assistito da sufficienti elementi di fondatezza. Richiamando un precedente della stessa Sezione sugli accertamenti istruttori necessari per l'esclusione ai sensi dell'art. 14, comma 7, del bando, ha rilevato la necessità di un adeguato approfondimento istruttorio. Quanto all'esclusione per difetto delle qualità di condotta ai sensi dell'art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, ha giudicato non adeguata la motivazione, ravvisando un difetto di istruttoria e un automatismo espulsivo non fondato sulla compiuta valutazione dell'intera vicenda processuale e del disvalore concreto della condotta. Ha quindi accolto la domanda cautelare non disponendo direttamente l'ammissione, ma imponendo all'amministrazione il riesame della posizione del candidato, previo espletamento di adeguata istruttoria su entrambi i profili posti a fondamento dell'esclusione, entro sessanta giorni. Ha rinviato la prosecuzione alla camera di consiglio del 7 luglio 2026 e compensato integralmente le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata accolta in presenza di sufficienti elementi di fondatezza al sommario esame.

  • art. 14, comma 7, del bando di concorso

    La disposizione è stata richiamata quale base dell'esclusione e quale parametro per individuare la necessità di adeguati accertamenti istruttori prima dell'espulsione dalla procedura.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

    La verifica delle qualità di condotta non può tradursi in un automatismo espulsivo, ma richiede una motivazione adeguata e una valutazione complessiva della vicenda e del concreto disvalore della condotta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'esclusione da una procedura concorsuale per carenza delle qualità di condotta richiede una motivazione adeguata e una compiuta istruttoria sull'intera vicenda rilevante, non potendo fondarsi su un automatismo espulsivo.
  • La valutazione dell'amministrazione sulle qualità morali e di condotta deve considerare il concreto disvalore dei fatti contestati e le risultanze complessive della vicenda processuale, anziché limitarsi al dato formale dell'esistenza di un procedimento o di un precedente.
  • In sede cautelare, qualora emergano carenze motivazionali e istruttorie nell'esclusione da un concorso, il giudice può accogliere la domanda imponendo il riesame della posizione, senza sostituire immediatamente la propria valutazione a quella dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.