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Ordinanza

Ordinanza n. 505/2026 - Firenze, Sezione 4

per la declaratoria, del diritto del minore -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-al trattenimento presso la scuola dell'infanzia “-OMISSIS-” di Firenze per l'anno scolastico 2026/2027, previo annullamento e previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento di diniego del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, adottato dalla Dott.ssa -OMISSIS-, Dirigente del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative della Direzione Istruzione del Comune di Firenze, con il quale è stata respinta l'istanza di trattenimento del minore -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-presso la scuola dell'infanzia per l'a.s. 2026/2027; -del provvedimento di integrazioni e conferma del diniego del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, adottato dalla medesima Dirigente, con il quale, in riscontro all'istanza di revisione del -OMISSIS-, è stato confermato il diniego al trattenimento; -di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la relazione della Responsabile E.Q. Coordinamento Pedagogico e Professionale del Comune di Firenze richiamata nei provvedimenti impugnati e non allegata né comunicata ai ricorrenti; con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione del relativo provvedimento di accoglimento ed al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Giustizia amministrativa202601435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di trattenimento del minore presso una scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2026/2027 e successivo provvedimento di conferma

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto, anche in via cautelare, l’annullamento dei provvedimenti con cui il Comune di Firenze aveva respinto l’istanza di trattenimento del minore presso la scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2026/2027 e aveva poi confermato il diniego a seguito di un’istanza di revisione. È stato dedotto, tra l’altro, il difetto di istruttoria, anche in relazione alla mancata acquisizione e considerazione del parere della neuropsichiatra che aveva in carico il minore e alla mancata comunicazione della relazione pedagogica richiamata negli atti. A sostegno dell’istanza sono stati richiamati la documentazione medica, il mancato raggiungimento degli obiettivi, la valutazione della logopedista, secondo cui l’eloquio era ancora significativamente compromesso, e la valutazione neuropsichiatrica circa l’impossibilità per il minore di affrontare richieste di decodifica e codifica.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando elementi idonei a far prevedere un esito favorevole della controversia in ragione della fondatezza delle censure di difetto di istruttoria. In particolare, ha rilevato che, in assenza del confronto con la neuropsichiatra che aveva in carico il minore, l’amministrazione non sembrava avere adeguatamente considerato né motivato sulle circostanze rilevanti per una possibile valutazione positiva dell’istanza. Ha quindi accolto la domanda cautelare, onerando l’amministrazione di rivalutare la posizione entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, previa acquisizione del parere della neuropsichiatra. L’udienza camerale per il prosieguo è stata fissata al 23 settembre 2026; la decisione sulle spese è stata rinviata. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della tutela cautelare; il giudice ha accolto l’istanza ritenendo sussistente il fumus boni iuris e imponendo una rivalutazione amministrativa.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per giustificare l’oscuramento dei dati personali nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il difetto di istruttoria può integrare il fumus boni iuris quando l’amministrazione, nel decidere su una richiesta riguardante un minore con specifiche esigenze sanitarie e formative, ometta di acquisire il contributo dello specialista sanitario che lo ha in carico.
  • La valutazione amministrativa relativa alla permanenza di un minore nella scuola dell’infanzia deve considerare e motivare adeguatamente, in modo complessivo, la documentazione medica, il mancato raggiungimento degli obiettivi educativi e le valutazioni degli specialisti sullo sviluppo linguistico e sulle capacità di apprendimento del minore.
  • Quando il provvedimento amministrativo risulti adottato sulla base di un’istruttoria incompleta, la tutela cautelare può consistere nell’ordine di rivalutazione della posizione entro un termine stabilito dal giudice, previa acquisizione degli elementi istruttori mancanti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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