Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 354/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 227/2025 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202501566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 227/2025 del Tribunale di Rimini, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 227/2025 del Tribunale di Rimini. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 11 agosto 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, predisponendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della decisione e della sua previa notificazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, unitamente alla perdurante inerzia dell'amministrazione, legittima l'accoglimento della domanda e l'ordine di esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell'ufficio amministrativo competente o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto, purché siano assicurati gli adempimenti sostitutivi necessari all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.