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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-320/24

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2025. — CR et TP contro Soledil Srl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Potere di controllo e obblighi del giudice nazionale – Clausola penale – Assenza di controllo d’ufficio del carattere abusivo di tale clausola – Autorità di cosa giudicata – Principio di effettività – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Allegazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale nell’ambito di un procedimento di rinvio a seguito di cassazione. — Causa C-320/24

Giurisprudenza europea62024CJ0320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il rapporto tra tutela del consumatore e autorità di cosa giudicata in un giudizio di rinvio a seguito di cassazione, relativo a una clausola penale contenuta in un preliminare di compravendita immobiliare. Viene affermato che il giudice nazionale deve poter esaminare d’ufficio il carattere abusivo della clausola, se tale controllo non è mai stato effettuato in precedenza in modo effettivo e motivato. Una disciplina che impedisca tale verifica per effetto del giudicato è incompatibile con la direttiva 93/13, con il principio di effettività e con l’articolo 47 della Carta.

Tutela dei consumatori e autorità di cosa giudicata: compatibilità del divieto, in sede di rinvio dopo cassazione, di esaminare d’ufficio la nullità di una clausola penale asseritamente abusiva

La questione giuridica

Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta e del principio di effettività, ostino a una disciplina nazionale che, per effetto dell’autorità di cosa giudicata nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione, impedisce al giudice di rinvio di esaminare d’ufficio il carattere abusivo e la nullità di una clausola penale, quando il consumatore non abbia dedotto prima tale motivo e nel precedente giudizio non sia stato compiuto un controllo officioso su tale clausola.

Principio di diritto

La direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività e dell’articolo 47 della Carta, osta a che una normativa nazionale faccia operare l’autorità di cosa giudicata in modo tale da impedire, nel giudizio di rinvio successivo a cassazione, il controllo d’ufficio della nullità di una clausola contrattuale asseritamente abusiva, quando tale clausola non sia mai stata esaminata officiosamente nei gradi precedenti e il consumatore abbia comunque partecipato al procedimento; il solo fatto che il motivo non sia stato dedotto prima non basta a precludere il controllo richiesto dal diritto UE.

Norme richiamate

  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Clausola penale abusiva e giudicato nel rinvio dopo cassazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia tra due consumatori, promissari acquirenti di un immobile, e la società promittente alienante. Al centro vi è la validità di una clausola penale di un contratto preliminare di compravendita e la possibilità, per il giudice di rinvio, di rilevarne d’ufficio il carattere abusivo nonostante il principio di autorità di cosa giudicata.

Fatti e procedimento principale

Nel 1998 le parti stipularono un contratto preliminare di compravendita immobiliare, con versamento di un acconto di circa EUR 72 870. Il contratto prevedeva che, in caso di inadempimento dei promissari acquirenti, la promittente alienante potesse trattenere le somme versate a titolo di penale.

La controversia passò per un arbitrato, poi per la Corte d’appello di Ancona, che nel 2009 annullò il lodo per motivi procedurali e, decidendo nel merito, dispose la restituzione dell’immobile e delle somme versate, riducendo inoltre la penale ai sensi dell’articolo 1384 del codice civile. La Corte di cassazione cassò tale decisione nel 2015 per difetto di motivazione sulla riduzione della penale, rinviando alla Corte d’appello di Bologna, che nel 2018 quantificò nuovamente la penale in EUR 61 600.

Nel secondo ricorso per cassazione, i promissari acquirenti invocarono per la prima volta il carattere abusivo della clausola penale, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto rilevarne d’ufficio la nullità come clausola vessatoria ai sensi del Codice del consumo.

Questione pregiudiziale

La Corte di cassazione chiese se la direttiva 93/13 e l’articolo 47 della Carta ostino a una normativa nazionale secondo cui, in sede di rinvio dopo cassazione, il giudice non può esaminare d’ufficio la nullità di una clausola abusiva quando:

  • il consumatore non ha dedotto il relativo motivo nelle fasi precedenti;
  • la nullità non è stata rilevata d’ufficio nel procedimento che ha portato alla sentenza di cassazione;
  • il tutto si inserisce in una dinamica processuale in cui la riduzione della penale potrebbe implicare una tacita conferma della validità della clausola.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, sul carattere non vincolante delle clausole abusive;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, sui mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
  • l’articolo 47 della Carta;
  • le disposizioni nazionali italiane sul controllo delle clausole vessatorie e sull’autorità di cosa giudicata, richiamate solo per il contesto del rinvio.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il sistema di tutela della direttiva 93/13 si fonda sulla posizione di inferiorità del consumatore e impone al giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole quando dispone degli elementi necessari.

Sottolinea poi che il principio di effettività, insieme all’articolo 47 della Carta, esige una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti del consumatore. L’autonomia processuale degli Stati membri non può comprimere la sostanza del diritto del consumatore di non essere vincolato da una clausola abusiva.

Pur riconoscendo l’importanza dell’autorità di cosa giudicata, la Corte precisa che tale principio non può impedire un controllo effettivo della clausola se, nel procedimento precedente, non vi sia stato un esame d’ufficio reale e motivato della sua eventuale abusività. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui il controllo può essere precluso solo quando vi sia stato un esame effettivo, sufficientemente motivato e accompagnato dall’informazione al consumatore sulle conseguenze della sua eventuale inerzia.

Nel caso concreto, dalle decisioni nazionali non risultava alcuna analisi del carattere abusivo della clausola penale; inoltre, la riduzione della penale era stata considerata dalla normativa nazionale come sufficiente a far ritenere implicitamente esaminata e coperta da giudicato la questione, impedendo un successivo controllo officioso. Per la Corte, ciò svuota di contenuto la tutela prevista dalla direttiva 93/13 e rende impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti del consumatore.

La Corte respinge anche l’obiezione legata alla passività dei consumatori: essi avevano partecipato al procedimento e avevano invocato il carattere abusivo della clausola almeno nel secondo ricorso per cassazione. Non si trattava quindi di una passività totale tale da neutralizzare la tutela europea.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività e dell’articolo 47 della Carta, ostano a una normativa nazionale che impedisca al giudice del rinvio, adito dopo cassazione, di esaminare d’ufficio la nullità di una clausola contrattuale asseritamente abusiva nelle condizioni descritte.

Principio affermato

In materia di clausole abusive, l’autorità di cosa giudicata non può essere applicata in modo da impedire al giudice nazionale di rilevare d’ufficio la nullità di una clausola mai controllata in precedenza in modo effettivo e motivato, se il procedimento è ancora pendente e il consumatore ha partecipato alla lite. Il diritto UE esige un controllo giurisdizionale effettivo della clausola abusiva, anche nel giudizio di rinvio successivo a cassazione.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivediritto processuale civileautorità di cosa giudicatacontratti immobiliari

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