Cassazione Penale, Sentenza n. 28612/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da entrambi i destinatari della sentenza d'appello che confermava in parte la sentenza di primo grado. Antonio Motta impugnava, con cinque motivi, la condanna per vari reati fallimentari: (A) bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili (contestata per dolo specifico), (B) bancarotta semplice per omessa richiesta di fallimento, (C) bancarotta fraudolenta distrattiva, (D) omessa presentazione al curatore fallimentare, (E) bancarotta documentale semplice (in concorso con Allegro) e (F) ricettazione fallimentare (dichiarata prescritta in appello). Luigi Allegro impugnava esclusivamente la condanna per il capo E), lamentando: mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) e vizio nella valutazione del danno patrimoniale e della responsabilità. Entrambe le difese deducevano, in sintesi, vizi di applicazione normativa, travisamento probatorio e vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Motta solo con riferimento al capo A) (bancarotta documentale) perché la sentenza impugnata non ha adeguatamente valutato e distinto l'elemento soggettivo necessario (dolo specifico) per l'ipotesi di omessa istituzione delle scritture come forma di "bancarotta documentale specifica"; pertanto ha annullato la sentenza limitatamente a quel capo e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. Sul resto dei motivi proposti da Motta la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi (alcuni inammissibili, altri infondati): ha confermato che la prescrizione per la bancarotta distrattiva decorre dalla dichiarazione di fallimento; ha ritenuto infondati i rilievi sulla funzione meramente formale dell'incarico, sulla condotta nei confronti del curatore e sulla natura e durata dell'incarico in relazione alla responsabilità. Il ricorso di Allegro è stato integralmente rigettato: la Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla non punibilità per particolare tenuità e alla quantificazione/valutazione del danno, confermando la responsabilità per l'omessa vigilanza e l'omesso aggiornamento delle scritture contabili nel periodo contestato.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267)
Disciplina la bancarotta documentale in due ipotesi alternative: (i) sottrazione/distruzione/falsificazione delle scritture (richiede dolo specifico, cioè scopo di ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori) e (ii) tenuta delle scritture in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio (c.d. bancarotta "generale", che richiede dolo generico). La Corte ha sottolineato la necessità di rigore nel vaglio dell'elemento soggettivo quando il fatto ricostruito è l'omessa totale istituzione della contabilità.
artt. 2214, 2315, 2421, 2490 cod. civ.
Richiamati come fondamento dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili a carico degli amministratori; tali obblighi persistono anche dopo la cessazione dell'attività fino alla cancellazione dal registro delle imprese.
art. 217 legge fallimentare
Rilevato per distinguere la bancarotta semplice documentale (anche colposa o per negligenza) dalla bancarotta fraudolenta documentale; la distinzione è fondata sull'elemento soggettivo.
art. 49 legge fallimentare
"Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma, devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori"
L'obbligo di fornire informazioni può richiedere la comparizione personale del fallito/amministratore; il contatto epistolare non sostituisce la presenza salvo autorizzazione del giudice delegato per legittimo impedimento.
art. 157 cod. pen.
Richiamato per determinare il termine di prescrizione in relazione alla pena edittale; ad es. la bancarotta fraudolenta distrattiva ha pena edittale decennale.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto non applicabile ad Allegro perché la condotta omissiva (omesso aggiornamento delle scritture per il periodo contestato) e la durata hanno conferito al fatto un disvalore non compatibile con la non punibilità.
art. 219, comma 1 legge fallimentare
Richiamato con riferimento all'aggravante del danno di rilevante gravità: la Corte d'appello aveva escluso tale aggravante nella valutazione delle pene accessorie.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in tema di limiti della motivazione obbligatoria nei ricorsi per cassazione; i ricorsi sono stati valutati nei limiti richiesti da tale disposizione.
art. 521 cod. proc. pen.
Citato nella discussione sulla correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte ricorda che la contestazione alternativa di fattispecie di bancarotta documentale è ammissibile quando le ipotesi sono equivalenti o non radicalmente eterogenee.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra bancarotta documentale "specifica" (sottrazione/distruzione/falsificazione) che richiede dolo specifico e bancarotta documentale "generale" (tenuta irregolare delle scritture) che può richiedere dolo generico; quando la condotta è omessa istituzione totale delle scritture occorre un rigoroso accertamento del dolo specifico.
- L'omessa tenuta delle scritture contabili può integrare reati diversi (bancarotta semplice o fraudolenta) a seconda dell'elemento soggettivo: la mera negligenza può configurare bancarotta semplice, la consapevolezza/intenzione di impedire la ricostruzione o di recare pregiudizio richiede inquadramento più grave.
- L'obbligo degli amministratori di tenere e custodire le scritture contabili persiste fino alla cancellazione dal registro delle imprese; la breve durata formale dell'incarico non esclude automaticamente responsabilità penale.
- La prescrizione dei reati fallimentari può decorrere dalla data di dichiarazione di fallimento se quella data è il momento di consumazione dell'illecito (es. bancarotta distrattiva pre-fallimentare).
- L'obbligo di presentarsi personalmente al curatore o al giudice delegato è stringente; la comunicazione scritta non sostituisce la comparizione salvo autorizzazione motivata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva del disvalore concreto della condotta (durata, ruolo, entità del danno o pericolo) e non si concede automaticamente per esiguità del danno patrimoniale.
- In sede di impugnazione in Cassazione il giudice verifica sia profili di diritto sia, nei limiti dell'ammissibilità, la correttezza della motivazione circa l'elemento soggettivo: censure meramente riespositive o richieste di riconsiderazione delle valutazioni di merito sono spesso inammissibili.
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