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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18252/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione del Tribunale di Cosenza che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato (remissione della querela accettata) in relazione al reato di truffa (art. 640 c.p.). Il ricorso deduceva (1) che il Tribunale aveva erroneamente escluso l'aggravante della "minorata difesa" (art. 61, n. 5, c.p.) nel contesto di una vendita online a distanza, e che tale aggravante, ai sensi del terzo comma dell'art. 640 c.p. (modificato dal d.lgs. n. 36/2018), rende il reato procedibile d'ufficio; (2) che il Tribunale non aveva valutato correttamente la contestata recidiva infraquinquennale (art. 99, comma 2, n. 2, c.p.), che costituisce una circostanza aggravante ad effetto speciale ai sensi dell'art. 649-bis c.p., e che la presenza di tale circostanza avrebbe comunque determinato la procedibilità d'ufficio del reato nonostante la remissione della querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Sul primo punto ha affermato che la fattispecie (vendita online, distanza tra venditore e acquirente, pagamento anticipato e irreperibilità del venditore dopo il pagamento) integra l'aggravante della "minorata difesa" ai sensi dell'art. 61, n. 5, c.p., con conseguente procedibilità d'ufficio prevista dal terzo comma dell'art. 640 c.p. Sul secondo punto ha richiamato le Sezioni Unite poste a chiarimento dell'art. 649-bis c.p.: la recidiva qualificata (anche quella infraquinquennale contestata) rientra fra le "circostanze aggravanti ad effetto speciale" e quindi determina la procedibilità d'ufficio anche se il reato, nella sua configurazione base, sarebbe procedibile a querela. Per queste ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte d'Appello di Catanzaro per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    comma 1 e 2; terzo comma modificato dal d.lgs. 10/04/2018 n.36

    La Corte ha ricordato che il terzo comma, così come modificato, stabilisce la procedibilità d'ufficio della truffa quando ricorra l'aggravante della "minorata difesa" (art. 61, n. 5).

  • art. 61, n. 5, cod. pen. (minorata difesa)

    Interpretata come sussistente nelle vendite online a distanza quando la posizione di forza del venditore (distanza, anonimato, impossibilità di controllo preventivo del bene) è consapevolmente sfruttata, integrando un'aggravante che incide sulla procedibilità.

  • art. 649-bis cod. pen.

    Stabilisce che il delitto di truffa è procedibile d'ufficio qualora ricorrano "circostanze aggravanti ad effetto speciale"; la Corte ha interpretato tale norma includendo anche la recidiva qualificata.

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La recidiva infraquinquennale, qualificata, è considerata circostanza aggravante ad effetto speciale che influisce sulla procedibilità e non viene esclusa dai meccanismi di bilanciamento con attenuanti.

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36

    art. 8 (modifica art. 640), art. 11 (introduzione art. 649-bis)

    Le modifiche entrate in vigore il 9/5/2018 hanno reso esplicita la procedibilità d'ufficio della truffa aggravata dalla "minorata difesa" e hanno introdotto l'art. 649-bis che disciplina la procedibilità per circostanze aggravanti ad effetto speciale.

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma utilizzata dalla Corte per disporre l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti per un nuovo giudizio alla Corte d'Appello competente.

Massime di principio

  • Nelle vendite online a distanza la distanza fisica e le modalità telematiche che impediscono un controllo preventivo del bene e consentono l'irreperibilità del venditore possono integrare l'aggravante della "minorata difesa" (art. 61, n. 5), con conseguente procedibilità d'ufficio della truffa.
  • La presenza di circostanze aggravanti "ad effetto speciale", in particolare la recidiva qualificata (anche infraquinquennale), rende il reato di truffa procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 649-bis, indipendentemente dalla possibilità di estinzione per remissione della querela.
  • La remissione della querela non è efficace a impedire il procedimento quando risulti sussistente una causa di procedibilità d'ufficio (es. aggravanti di cui agli artt. 61 e 649-bis); il giudice deve valutare sempre la sussistenza di tali circostanze prima di dichiarare l'estinzione per querela.
  • In caso di contestazione di aggravanti rilevanti per la procedibilità, il giudice di primo grado deve motivare attentamente la valutazione su distanza, modalità di vendita e recidiva: un'applicazione restrittiva delle aggravanti in contesti di commercio telematico può essere cassata in sede di legittimità.
  • Per la difesa: quando si agisce in ambito di vendite a distanza, è essenziale documentare ogni elemento che possa contrastare l'esistenza della "minorata difesa" (es. disponibilità reale del bene, controlli preventivi, contatti certi de visu) e contestare la qualificazione della recidiva se non adeguatamente provata.

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