Cassazione Civile, Sentenza n. 18827/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia origina dall’opposizione ex art. 187-septies, comma 4, TUF proposta avverso una delibera Consob che aveva irrogato a un soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 90.000, una sanzione interdittiva accessoria di tre mesi e la confisca per equivalente fino a euro 107.809,24, in relazione a un’operazione di acquisto di azioni effettuata in concorso con un terzo e ritenuta compiuta in possesso di informazione privilegiata sul progetto di acquisizione di Bolzoni S.p.A. da parte di Hyster-Yale. In opposizione erano stati dedotti: violazione del divieto di doppia presunzione e insufficienza del quadro indiziario; natura sostanzialmente penale delle sanzioni e necessità di applicare la regola dell’"oltre ogni ragionevole dubbio"; inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’interessato e dal terzo per asserita violazione del diritto al silenzio; violazione del contraddittorio e delle garanzie del giusto processo, anche per il mancato espletamento della prova testimoniale; omesso esame di fatti decisivi (mancanza di contatti successivi a una e-mail, archiviazione di altro procedimento USA); erronea qualificazione della condotta, che il ricorrente sosteneva dovesse essere ricondotta a una consulenza/raccomandazione di investimento e non a insider trading. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione, ritenendo provata la violazione sulla base di un complesso di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, e la Corte di cassazione è stata investita di sette motivi di ricorso, tutti respinti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la natura sostanzialmente penale delle sanzioni in materia di abusi di mercato impedisca il ricorso alla prova presuntiva nel giudizio civile di opposizione, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e la motivazione dia conto della valutazione complessiva e della confutazione dell’ipotesi alternativa difensiva. Ha inoltre ritenuto non decisivo il tema delle dichiarazioni rese dall’interessato, perché il convincimento del giudice di merito poggiava anche su ulteriori elementi oggettivi; ha escluso violazioni del contraddittorio, del diritto al doppio grado di merito, dell’imparzialità del giudice e dell’esecuzione anticipata della sanzione; ha dichiarato infondati i motivi di omesso esame di fatti decisivi; ha infine ritenuto che l’eventuale rapporto di consulenza non escluda automaticamente la configurabilità dell’abuso di informazione privilegiata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 187-bis, comma 4, d. lgs. n. 58/1998
norma sanzionatoria per l’abuso di informazioni privilegiate; la Corte ne individua i fatti costitutivi nella conoscenza/potenziale conoscibilità dell’informazione privilegiata e nell’uso della stessa per compiere operazioni su strumenti finanziari.
art. 187-septies, comma 4, d. lgs. n. 58/1998
regola l’opposizione giurisdizionale avverso le sanzioni Consob; il giudizio civile è sede di controllo pieno sulla responsabilità e sulla sanzione.
art. 187-septies, comma 5, d. lgs. n. 58/1998
prevede il potere della Corte d’appello di sospendere l’esecutività della sanzione per gravi motivi, rendendo compatibile la disciplina con CEDU e CDFUE.
art. 187-quater, comma 1, d. lgs. n. 58/1998
fonte della sanzione interdittiva accessoria obbligatoria applicata nel caso concreto.
art. 187-quinquiesdecies d. lgs. n. 58/1998
richiamato per la precedente previsione sanzionatoria del rifiuto di rispondere; la Corte osserva che la questione non è decisiva perché il quadro probatorio non si esauriva nelle dichiarazioni dell’interessato.
art. 2727 c.c.
disciplina le presunzioni semplici; la Corte ribadisce che il ragionamento presuntivo deve muovere da fatti noti e attendibili.
art. 2729 c.c.
richiede gravità, precisione e concordanza degli indizi; consente inferenze probabilistiche basate su regole di esperienza.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all’onere della prova e alla dedotta violazione del divieto di doppia presunzione.
art. 192, comma 2, c.p.p.
evocato come paradigma della prova indiziaria; la Corte sottolinea che anche in ambito penale è ammesso il ricorso a prove presuntive.
art. 533, comma 1, c.p.p.
richiamato dal ricorrente per il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ne limita la rilevanza al processo penale, pur riconoscendo l’uso di presunzioni anche lì.
art. 27, comma 2, Cost.
principio di presunzione di innocenza, invocato ma ritenuto non incompatibile con la prova presuntiva nel giudizio civile di opposizione.
art. 111 Cost.
richiamato per il giusto processo; la Corte esclude violazioni delle garanzie processuali denunciate.
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato in relazione alla conformità alla CEDU e alla CDFUE.
art. 24 Cost.
invocato a sostegno delle garanzie difensive; la Corte ritiene che il contraddittorio sia assicurato nella fase giurisdizionale di opposizione.
art. 3 Cost.
richiamato per contestare la mancanza del doppio grado di merito; la Corte esclude l’irragionevolezza della disciplina.
art. 48 CDFUE
evocato per la presunzione di innocenza; la Corte esclude violazioni.
art. 52 CDFUE
richiamato quale norma di sistema sulle limitazioni dei diritti fondamentali; la Corte esclude la necessità di rinvio pregiudiziale.
art. 6 CEDU
la Corte richiama la giurisprudenza europea sul fatto che, per sanzioni amministrative sostanzialmente penali, basta il controllo successivo di un giudice dotato di piena giurisdizione.
art. 6, par. 1 e 3, CEDU
evocato in relazione a contraddittorio, difesa e ammissione delle prove; la Corte ritiene non sussistente una violazione.
art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011
richiamato per affermare che il giudice accoglie l’opposizione solo quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità.
art. 8, par. 2, MAR
richiamato dal ricorrente nel tentativo di ricondurre la vicenda a raccomandazione/induzione; la Corte ritiene che la doglianza attenga alla ricostruzione dei fatti e non escluda la responsabilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzioni Consob per insider trading, la natura sostanzialmente punitiva della sanzione non esclude l’utilizzabilità delle presunzioni semplici: è sufficiente che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e che il giudice esamini in modo complessivo tutte le risultanze processuali.
- Il divieto di doppia presunzione non costituisce un principio generale dell’ordinamento: un fatto accertato per presunzione può fungere da premessa di ulteriori inferenze, purché la catena logica sia lineare e ogni passaggio sia sorretto da attendibilità e conformità ai criteri dell’art. 2729 c.c.
- In materia di abusi di mercato, il parametro dell’"oltre ogni ragionevole dubbio" non impedisce l’uso di ragionamenti presuntivi; richiede piuttosto che il giudice confuti, con motivazione coerente e basata su dati concreti, l’alternativa ricostruzione difensiva.
- L’omesso esame di un fatto è deducibile solo se si tratta di un vero fatto storico, decisivo in senso stretto, la cui considerazione avrebbe imposto con certezza una diversa decisione; non sono invece censurabili come omesso esame mere argomentazioni difensive o elementi istruttori valutati nel loro complesso.
- Il rapporto di consulenza o raccomandazione di investimento tra i soggetti coinvolti non esclude automaticamente la configurabilità dell’insider trading: ciò che rileva è se, in concreto, vi sia stato uso di informazione privilegiata per compiere operazioni su strumenti finanziari.
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