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Sentenza

Sentenza n. 6140/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 4213/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07/04/2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/19-2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 4213/2025 del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un importo nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero a dare applicazione a tale riconoscimento. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione nelle forme prescritte e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha applicato i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l'avvenuta esecuzione. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e ha previsto la nomina del commissario ad acta.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione è stato ritenuto necessario e verificato ai fini dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, già riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di dare esecuzione al titolo quando siano provati il giudicato, la notificazione ai fini esecutivi, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione e l'inadempimento dell'amministrazione.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali del diritto già riconosciuto dal giudicato, dovendo l'amministrazione conformarsi integralmente alle statuizioni contenute nel titolo esecutivo.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento, l'amministrazione che non fornisca chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione non assolve il proprio onere di dimostrare l'adempimento, sicché la domanda di ottemperanza può essere accolta.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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