Sentenza del 03/05/2019 n. 11630 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle dogane ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sostenendo che il certificato di origine FORM A dovesse essere valido e presentato al momento della dichiarazione doganale. Secondo l'Agenzia, un certificato sostitutivo rilasciato successivamente avrebbe potuto sanare la posizione solo nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla normativa unionale. La contestazione riguardava, in particolare, l'irregolarità del certificato originario e la difformità del timbro rispetto al facsimile ufficialmente comunicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato l'annullamento della pretesa relativa al recupero dei dazi. Ha stabilito che, pur essendo normalmente necessario che il certificato di origine sia rilasciato al momento dell'esportazione, è ammesso un certificato sostitutivo ex post quando il certificato originario sia stato rifiutato per una ragione tecnica, come l'apposizione di un timbro diverso da quello ufficiale. Nel caso concreto, il certificato sostitutivo era stato legittimamente prodotto ed era stato accertato come genuino dall'autorità venezuelana. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Regolamento CEE della Commissione n. 2454/1993, art. 85
Il rilascio a posteriori del certificato di origine è ammesso, tra l'altro, quando il certificato non sia stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
La norma costituisce una deroga alla regola generale secondo cui il certificato deve essere rilasciato al momento dell'esportazione. La difformità del timbro rispetto al facsimile ufficiale è una ragione tecnica idonea a giustificare il certificato sostitutivo ex post.
Regolamento CEE della Commissione n. 2454/1993, artt. 81 e 94
Le disposizioni disciplinano il rilascio e il controllo dei certificati di origine e confermano la necessità, in via ordinaria, di una certificazione corretta collegata all'esportazione delle merci.
Regolamento CEE del Consiglio n. 2913/1992, art. 201
La norma è richiamata in relazione alla nascita dell'obbligazione doganale con l'importazione delle merci.
Regolamento CEE della Commissione n. 2454/1993, art. 890
Prevede meccanismi di sgravio o rimborso quando il certificato di origine venga presentato dopo l'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, confermando che la presentazione successiva non è sempre preclusa.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È la disposizione processuale invocata dall'Agenzia per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme doganali.
Legge n. 374/1990, art. 9
È stata richiamata nell'orientamento giurisprudenziale più restrittivo per sostenere la definitività dell'accertamento doganale con l'accettazione della dichiarazione e la liquidazione dei diritti.
Massime di principio
- Il certificato di origine preferenziale ha principalmente funzione probatoria e la sua mancata presentazione iniziale non esclude automaticamente il diritto al trattamento tariffario agevolato.
- La produzione successiva di un certificato sostitutivo è ammessa in via eccezionale quando il certificato originario sia stato rifiutato per una ragione tecnica, tra cui la difformità del timbro rispetto al modello ufficiale.
- Non ogni certificato rilasciato dopo l'importazione è idoneo a sanare la posizione: devono essere dimostrati il motivo tecnico del rifiuto, la regolarità della sostituzione e l'autenticità del nuovo certificato.
- Le autorità doganali dello Stato importatore devono, in linea di principio, riconoscere l'accertamento sull'origine effettuato dall'autorità competente dello Stato esportatore, purché la certificazione sia genuina e regolarmente emessa.
- In situazioni analoghe, l'importatore dovrebbe conservare il certificato originario, la prova del suo rifiuto, la documentazione relativa alla difformità tecnica e il certificato sostitutivo verificato dall'autorità del Paese esportatore.
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