Cassazione Penale, Ordinanza n. 11386/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, nella qualità di amministratore di sostegno della madre, aveva riportato in appello la conferma della condanna per plurime condotte di peculato e per l'omesso deposito dei rendiconti. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: la violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e per mancata ammissione del confronto con il fratello, al fine di dimostrare la destinazione delle somme prelevate dal conto corrente della madre; il mancato accoglimento di documentazione allegata alle memorie ex art. 121 c.p.p.; l'illogicità della motivazione e l'erronea valutazione del materiale probatorio in ordine all'an della responsabilità, assumendo presunti errori di conteggio; infine, l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto alle doglianze sulla rinnovazione istruttoria e sul confronto richiesto, ha osservato che si trattava di istanza esplorativa e di prova nuova non decisiva, a fronte di un compendio probatorio già sufficiente a dimostrare l'indebito prelievo di somme dal conto dell'amministrata per finalità diverse dal suo sostentamento. Sulla documentazione ex art. 121 c.p.p. ha condiviso la valutazione di non pertinenza al thema decidendum. Quanto ai dedotti errori di conteggio e al vizio motivazionale, ha rilevato che i giudici di merito avevano fornito una motivazione ampia, logica e sorretta anche da deposizioni testimoniali, sicché la censura mirava solo a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Anche sul diniego delle attenuanti generiche ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione discrezionale, in assenza di illogicità o arbitrio. Conseguentemente, sono state applicate le conseguenze ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La rinnovazione dell'istruzione in appello e l'ammissione di ulteriori prove non sono dovute quando l'istanza sia meramente esplorativa o riguardi una prova nuova non decisiva.
Le memorie difensive e la documentazione allegata possono essere disattese quando risultino non pertinenti al thema decidendum.
Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio probatorio né la rivalutazione di merito delle prove, salvo vizi manifesti della motivazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenti statuizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello deve investire una prova decisiva; se la prova è esplorativa o non decisiva, il diniego è legittimo.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del merito probatorio, né della ricostruzione alternativa dei fatti, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica e completa.
- La mancata acquisizione di documenti è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito ne abbia motivato la non pertinenza rispetto al tema di prova.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, costituendo valutazione discrezionale di merito, non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
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