Cassazione Penale, Sentenza n. 38410/2025 del 26/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso ordinanza del 16/04/2025 del Tribunale della libertà di Venezia che aveva rigettato l'istanza di riesame proposta da Ardit avverso il provvedimento del GIP con cui fu applicata la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione illecita di cocaina. Il ricorso deduceva vizio della motivazione, violazione di legge in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, inadeguatezza della misura e mancata autonoma valutazione del Tribunale.
La decisione
Il difensore del ricorrente, Avv. Giovanni Vitale, ha dichiarato telematicamente il 19/08/2025 la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Per tale motivo la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con decisione del 23/09/2025. Non è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali né la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, poiché la perdita di interesse è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso e non si configura soccombenza (richiamata Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
Norme richiamate
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166
La giurisprudenza richiamata afferma che la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, quando intervenuta dopo la sua proposizione, comporta l'inammissibilità senza che ne consegua automaticamente la condanna alle spese o la sanzione pecuniaria, salvo che ricorra una vera ipotesi di soccombenza.
Massime di principio
- La rinuncia del difensore per sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
- Se la perdita di interesse sopravviene dopo la proposizione del ricorso, di regola non si applicano condanne alle spese o sanzioni pecuniarie, a meno che non sia configurabile una forma di soccombenza.
- La dichiarazione di rinuncia deve essere formale e può essere trasmessa telematicamente da un difensore legittimato o da un procuratore speciale; tale atto fa venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione.
- L'inammissibilità per rinuncia non incide sul provvedimento impugnato: il merito della questione cautelare resta non deciso e le misure cautelari rimangono efficaci fino a eventuali successivi provvedimenti.
- In casi analoghi è opportuno valutare tempestivamente l'opportunità della rinuncia e documentare la sopravvenuta carenza di interesse per contenere rischi economici e processuali.
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