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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01299/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha notificato a una società tre avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi all’anno d’imposta 2007, fondati su una ripresa a tassazione derivante dall’imputazione, tramite sistema RADAR, di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame principale della società e annullato gli atti, ritenendo insussistenti gli elementi per la maggiore pretesa fiscale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000 per avere la CTR dichiarato illegittimi gli accertamenti per asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale, pur in presenza di tributi non armonizzati; (2) la stessa violazione per avere la CTR applicato l’obbligo di contraddittorio pur trattandosi di accertamento a tavolino e non di accesso/ispezione/verifica; (3) la stessa violazione per mancata prova di resistenza, cioè senza indicazione concreta delle difese che la società avrebbe potuto svolgere; (4) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il contraddittorio in realtà si era svolto, come mostrerebbero il processo verbale e la memoria presentata dalla contribuente; (5) violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, dei principi del contenzioso tributario e degli artt. 2 e 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR si sarebbe limitata ad annullare gli accertamenti senza rideterminare motivatamente il reddito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, chiarendo che il giudice tributario, quando reputi invalido l’avviso per ragioni sostanziali, deve in linea di principio esaminare il merito della pretesa e rideterminarla nei limiti delle domande di parte; tuttavia, nel caso concreto la CTR aveva spiegato che mancavano in radice gli elementi per imputare alla società un maggior reddito, sia quanto ai ricavi sia quanto al costo del venduto. Per i ricavi, la CTR aveva valorizzato elementi specifici (assenza di esiti dall’indagine finanziaria sui soci, giustificazione dei movimenti extracontabili presso la banca indicata, mancata considerazione dei correttivi anticrisi); per il costo del venduto aveva invece espresso un giudizio di insufficienza motivazionale della stima, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza erariale avrebbe dovuto semmai denunciare un’eventuale motivazione apparente, e non una violazione di legge. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società resistente non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto che, trattandosi di amministrazione pubblica rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, non si applica il contributo unificato in prenotazione a debito secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato evocato come norma di deduzione della violazione di legge nei primi, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato evocato per censurare l’asserito omesso esame di un fatto decisivo relativo allo svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    Norma richiamata dall’Agenzia come base dell’accertamento del maggior reddito e della contestata violazione dedotta in cassazione.

  • art. 12, comma 7, l. 212/2000

    Richiamato per sostenere l’inesistenza, nel caso concreto, dei presupposti dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    Richiamato a sostegno della censura contro la mancata rideterminazione giudiziale del reddito dopo l’annullamento degli avvisi.

  • artt. 2 e 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere i doveri motivazionali e decisori del giudice tributario nel processo d’impugnazione dell’atto impositivo.

  • art. 12, comma 7, l. 212/2000

    Nel ragionamento della ricorrente, l’obbligo di contraddittorio non sarebbe sorto in un accertamento a tavolino privo di accesso, ispezione o verifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato indirettamente nella parte finale sull’irrilevanza del contributo unificato in prenotazione a debito per l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se il giudice ritiene invalido l’avviso di accertamento per ragioni sostanziali e non meramente formali, non può arrestarsi all’annullamento dell’atto, ma deve verificare il merito della pretesa fiscale e, nei limiti delle domande di parte, rideterminare correttamente la base imponibile o il tributo.
  • Se la decisione di merito esclude in radice la sussistenza degli elementi necessari per la maggiore pretesa fiscale, una censura che la qualifichi come mera violazione di legge è impropria quando, in realtà, contesti il contenuto e la sufficienza della motivazione sul punto decisivo.
  • L’omessa o apparente motivazione può costituire il vizio pertinente solo quando la sentenza si limiti a formule generiche prive di effettiva spiegazione; se invece la decisione indica gli elementi fattuali su cui fonda l’esclusione del maggior reddito, la doglianza deve misurarsi su quel contenuto motivazionale e non su una violazione astratta della norma impositiva.
  • La mancata discussione specifica di singole censure comporta l’assorbimento delle altre doglianze quando il motivo preliminare sia già sufficiente a definire il giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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