Cassazione Civile, Ordinanza n. 29564/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Lo straniero ha impugnato per cassazione il decreto del giudice di pace che aveva convalidato il trattenimento presso il centro di permanenza per il rimpatrio. I fatti all'origine della lite sono i seguenti: in data 31 gennaio 2025 gli era stato notificato un decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Verona; nella stessa data era stato trattenuto presso il CPR di Milano-Corelli su ordine del Questore di Milano, che aveva chiesto la convalida al giudice di pace. Il ricorso per cassazione è stato proposto con un solo motivo, deducendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la nullità della motivazione del decreto impugnato per assoluta assenza di motivazione, poiché il provvedimento era stato redatto su modulo prestampato con caselle predefinite non barrate e senza alcuna esplicitazione delle ragioni della decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che il trattenimento dello straniero incide sulla libertà personale ed è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla legge, in un regime di stretta legalità e con motivazione del provvedimento di convalida che dia conto sia dei presupposti addotti sia della loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio. Poiché il decreto impugnato era un modulo prestampato privo di selezione delle opzioni e di qualsiasi specificazione argomentativa, la motivazione è stata considerata del tutto insussistente. La Corte ha quindi cassato il provvedimento senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti, e ha condannato le parti intimate al pagamento delle spese di legittimità in favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stata dedotta la nullità del provvedimento per vizi del procedimento/motivazione, inquadrando il motivo come error in procedendo.
art. 13 Cost.
La libertà personale è assistita da riserva assoluta di legge; il trattenimento dello straniero, incidendo su tale diritto inviolabile, è ammesso solo nei limiti rigidamente stabiliti dalla legge.
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
La convalida/proroga del trattenimento richiede la verifica delle condizioni legali e una motivazione specifica sulla loro sussistenza e sulla funzionalità al rimpatrio.
art. 382 c.p.c.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto necessari, la Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il provvedimento giudiziale che convalida o proroga il trattenimento dello straniero deve contenere una motivazione effettiva e specifica: non è sufficiente un modulo prestampato con opzioni non selezionate.
- Poiché il trattenimento incide sulla libertà personale, il controllo giurisdizionale è vincolato alle condizioni di legge e deve verificare espressamente la sussistenza dei presupposti normativi e la congruenza della misura rispetto alla finalità del rimpatrio.
- Quando il vizio riguarda la completa mancanza di motivazione e non sono necessari ulteriori accertamenti, la cassazione può avvenire senza rinvio.
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