Sentenza n. 10879/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento -OMISSIS- emesso in data 02.08.2023 dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto - 4° Divisione, notificato all’interessato in data 04.09.2023, recante il giudizio di non idoneità all’avanzamento per il 2023 relativo ai gradi da Sottotenente a Tenente Colonnello, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità; - del Verbale -OMISSIS- emesso in data 30.05.2023 dalla Commissione Ordinaria di Avanzamento dell''Esercito, riguardante la valutazione dei Capitani del ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni in servizio permanente effettivo, per l’anno 2023; - del provvedimento di promozione al grado superiore dei Capitani dei ruoli normali e speciali dell’Esercito in servizio permanente effettivo – anno 2023, per la graduatoria di interesse, non notificato all’interessato; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale anche di quelli di cui la scrivente difesa non è a conoscenza. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29/7/2024: per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS-emesso in data 15.05.2024 dal Ministero Della Difesa, Direzione Generale Per Il Personale Militare, Il Reparto - 4° Divisione, notificato all'interessato in data 16.05.2024 e recante il giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore per il 2024; – del provvedimento -OMISSIS- del 15.05.2024 emesso in data 17.06.2024 dal Ministero Della Difesa, Direzione Generale Per Il Personale Militare, Il Reparto - 4° Divisione, inviato in plico all'odierno ricorrente e ricevuto in data 16.05.2024 e recante il giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore per il 2024; – del Verbale -OMISSIS- emesso in data 10.04.2024 dalla Commissione Ordinaria di Avanzamento dell'Esercito, riguardante la valutazione dei Capitani del ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni in servizio permanente effettivo, per l'anno 2024; – del Decreto n. -OMISSIS- del 2024 n. -OMISSIS- emesso in data 23.05.2023 dal Ministero della Difesa; – del provvedimento -OMISSIS- emesso in data 23.05.2023 dal Ministero della Difesa e recante la promozione al grado superiore dei Capitani dei ruoli normali e speciali dell'Esercito in servizio permanente effettivo – anno 2024, per la graduatoria di interesse, non notificato all'interessato; – di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. E PER L'ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente di ottenere l'annullamento degli atti impugnati con conseguente riconoscimento all'avanzamento al grado superiore per il 2024, nonché del diritto alla ricostruzione di carriera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizi di non idoneità all’avanzamento al grado superiore per gli anni 2023 e 2024, verbali delle Commissioni di avanzamento e atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado di Maggiore per gli anni 2023 e 2024, deducendo l’errata interpretazione degli artt. 1058 e 1093 del d.lgs. 66/2010, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’illogicità, l’arbitrarietà, l’incoerenza e il travisamento. La Commissione aveva motivato entrambi i giudizi richiamando la sanzione disciplinare di stato irrogata nel 2021, ritenendo che l’Ufficiale non possedesse i requisiti morali necessari per bene adempiere le funzioni del grado superiore. Il ricorrente ha sostenuto che la motivazione fosse meramente stereotipata, che non fosse stata svolta una valutazione complessiva delle sue qualità morali, intellettuali, culturali e professionali e che fossero stati trascurati i precedenti di carriera, le onorificenze e i giudizi caratteristici eccellenti. Ha inoltre dedotto che la condotta oggetto della condanna penale e della sanzione disciplinare riguardasse la sua vita privata e non avesse inciso sul servizio. Con i motivi aggiunti ha reiterato le medesime censure avverso il giudizio negativo relativo al 2024, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’avanzamento e alla ricostruzione di carriera.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha qualificato il giudizio di idoneità come fase autonoma e preliminare rispetto alla successiva valutazione comparativa e all’attribuzione del punteggio di merito. Tale fase è diretta ad accertare, con apprezzamento globale ma ampiamente discrezionale e tecnico, il possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, culturali e professionali necessari per l’esercizio delle funzioni del grado superiore. Nel caso concreto, la condanna penale definitiva e la conseguente sanzione disciplinare di stato costituivano un elemento oggettivamente grave e sintomatico, idoneo a fondare il giudizio di carenza del requisito morale, anche se riferito a condotte private ed estranee al servizio. La motivazione per relationem è stata ritenuta sufficiente, poiché il richiamo alla sanzione disciplinare consentiva di individuare il precedente valutato dalla Commissione. Il giudice ha escluso la necessità di una disamina analitica di ogni elemento favorevole della carriera e ha affermato che l’eccellenza dei precedenti professionali non ha effetto sanante rispetto a mende penali o disciplinari gravi. Il giudizio non costituisce tuttavia un automatismo ostativo permanente: la Commissione conserva un potere discrezionale di valutazione e la fattispecie non rientrava nell’esclusione automatica prevista dall’art. 1051, comma 8, c.o.m. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica di macroscopiche incoerenze, irragionevolezza, errori di fatto o violazioni delle regole procedurali, che non sono stati riscontrati. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1093 d.lgs. 66/2010
Per l’avanzamento al grado superiore l’ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l’avanzamento al grado superiore.
La disposizione fonda la verifica preliminare dell’idoneità al grado superiore e consente di negare l’avanzamento per carenza del requisito morale anche in presenza di un rendimento professionale positivo.
art. 1058 d.lgs. 66/2010
Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull’avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l’ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all’avanzamento.
Il procedimento di avanzamento a scelta si articola in una prima fase di accertamento dell’idoneità e in una successiva fase di attribuzione del punteggio e formazione della graduatoria, riservata agli ufficiali giudicati idonei.
art. 701 d.P.R. 90/2010
La fase di valutazione dell’idoneità all’avanzamento deve essere diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l’ufficiale ha assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulta complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali.
La valutazione dell’idoneità è globale e sintetica, ma rimane espressione di ampia discrezionalità tecnica della Commissione.
art. 1051, comma 8, d.lgs. 66/2010
Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell’amministrazione e dell’onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro.
L’esclusione automatica e permanente dalle procedure di avanzamento opera solo nei presupposti specifici previsti dalla norma; al di fuori di essi, la condanna o la sanzione disciplinare rileva come elemento oggetto di valutazione discrezionale.
art. 1032 d.lgs. 66/2010
Le Commissioni di avanzamento formulano i giudizi sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale dell’ufficiale valutato.
Massime di principio
- Il giudizio di avanzamento degli ufficiali si articola in una fase preliminare autonoma di accertamento dell’idoneità al grado superiore e in una successiva fase di valutazione comparativa del merito e formazione della graduatoria; solo gli ufficiali giudicati idonei accedono alla seconda fase.
- La valutazione preliminare dell’idoneità deve considerare il possesso complessivo dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, culturali e professionali necessari per esercitare le funzioni del grado superiore, ma costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della Commissione.
- Una condanna penale definitiva e una conseguente sanzione disciplinare di stato possono fondare il giudizio di non idoneità morale all’avanzamento anche quando le condotte siano riferite alla vita privata e non abbiano inciso direttamente sull’attività di servizio, purché la Commissione ne valuti la gravità e la rilevanza ai fini delle funzioni del grado superiore.
- L’eccellenza dei precedenti di carriera non ha effetto sanante rispetto a mende penali o disciplinari gravi: la Commissione può fondare il giudizio preliminare di non idoneità anche su un elemento negativo circoscritto, se dotato di gravità e capacità sintomatica.
- Il giudizio di non idoneità fondato su una sanzione disciplinare può essere motivato per relationem mediante il richiamo alla sanzione stessa, quando il riferimento consenta di individuare il fatto valutato e le ragioni della decisione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni di idoneità all’avanzamento è limitato alla verifica di violazioni procedurali, errori di fatto, manifesta incoerenza, illogicità o irragionevolezza; non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
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