Corte di giustizia, Sentenza C-694/21
Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 27 April 2023. — Brunswick Bowling Products LLC v European Commission. — Appeal – Consumer protection – Directive 2006/42/EC – Protection of the health and safety of consumers and workers from risks arising from the use of machinery – Measures adopted by the Kingdom of Sweden – Prohibition on the placing on the market of a type of pinsetter machine and a supplementary kit – Withdrawal of machines already placed on the market – Decision of the European Commission declaring the measures justified. — Case C-694/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto l’appello di Brunswick contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di ritenere giustificate le misure di salvaguardia adottate dalla Svezia su una pinsetter machine e su un kit supplementare. La Corte ha escluso errori nel controllo di legittimità del Tribunale e ha ribadito che la procedura di salvaguardia della direttiva 2006/42/CE non impone l’allineamento alle decisioni di altre autorità nazionali. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione del Tribunale e irrilevante, nel caso concreto, la mancata richiesta del fascicolo tecnico da parte della Commissione.
Impugnazione avverso la conferma della Commissione di una misura di salvaguardia svedese che vietava la commercializzazione di una pinsetter machine e di un kit supplementare per mancata conformità alla direttiva 2006/42/CE
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel controllo di legittimità della decisione della Commissione, omettendo di considerare: i) le valutazioni favorevoli rese da autorità di vigilanza di altri Stati membri; ii) il principio dello stato dell’arte; iii) il fascicolo tecnico delle macchine; e se la motivazione del Tribunale fosse insufficiente ai sensi dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta.
Principio di diritto
In materia di direttiva 2006/42/CE, la Commissione può dichiarare giustificate le misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro quando le macchine non rispettano i pertinenti requisiti essenziali di salute e sicurezza o applicano in modo scorretto una norma armonizzata; né la circostanza che altre autorità nazionali abbiano espresso valutazioni diverse, né l’assenza di una specifica analisi del principio dello stato dell’arte nella decisione, né il mancato richiesto del fascicolo tecnico da parte della Commissione, sono di per sé idonei a infirmare tale conclusione, soprattutto quando l’onere di dimostrare la conformità incombe al fabbricante. La Corte ha quindi respinto integralmente l’appello.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/42/CE
- Direttiva 2009/127/CE
- Regolamento (CE) n. 765/2008
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articoli 263, 256, 296 e 184 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Misura di salvaguardia svedese relativa a macchine per bowling e conferma della Commissione
La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea proposto da Brunswick Bowling Products LLC contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/1960. Con tale decisione, la Commissione aveva dichiarato giustificate le misure adottate dalla Svezia, consistenti nel vietare la messa a disposizione sul mercato e nel disporre il ritiro dal mercato di un tipo di pinsetter machine e di un kit supplementare ai sensi della direttiva 2006/42/CE.
Fatti e procedimento amministrativo
Brunswick, impresa statunitense attiva nella produzione e commercializzazione di attrezzature da bowling, aveva immesso sul mercato in vari Stati membri le macchine GS-X e i kit "Advanced Guards". La Swedish Work Environment Authority aveva adottato, nel 2013, una decisione di salvaguardia ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/42/CE, ritenendo che i prodotti presentassero varie carenze di sicurezza, in particolare riguardo alla visibilità nella zona pericolosa, alla larghezza insufficiente delle passerelle, all’accesso frontale e ad alcuni aspetti di segnaletica e documentazione.
La misura svedese imponeva diverse alternative: correzione dei difetti, ritiro e sostituzione con prodotti conformi oppure ritiro con compensazione. La Svezia ha quindi notificato alla Commissione la misura, come richiesto dall’articolo 11, paragrafo 2. Dopo consultazione delle parti e acquisizione di uno studio di esperti indipendenti, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, ritenendo le misure giustificate perché le macchine non rispettavano diversi requisiti essenziali di salute e sicurezza dell’allegato I della direttiva e alcune norme armonizzate erano state applicate in modo scorretto.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- i considerando 14, 20, 23, 24 e 26 della direttiva 2006/42/CE;
- l’articolo 2, lettera m), sulla nozione di requisiti essenziali di salute e sicurezza;
- l’articolo 4, paragrafo 1, sull’immissione sul mercato di macchine sicure;
- l’articolo 5, paragrafo 1, sugli obblighi del fabbricante prima dell’immissione sul mercato;
- l’articolo 7, sulla presunzione di conformità derivante da marcatura CE, dichiarazione CE e norme armonizzate;
- l’articolo 11, sulla clausola di salvaguardia e sulla decisione della Commissione circa la giustificazione delle misure nazionali;
- l’articolo 14, paragrafo 7, e l’articolo 19, sulla cooperazione fra Stati membri e Commissione;
- l’allegato I, contenente i requisiti essenziali di salute e sicurezza;
- l’allegato VIII, sulla procedura di valutazione della conformità;
- l’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008, relativo ai programmi di vigilanza del mercato.
Censure dedotte in appello
Brunswick ha articolato due motivi di appello.
Il primo denunciava errori di diritto del Tribunale nel controllo di legittimità della decisione della Commissione, per non aver considerato tre elementi ritenuti rilevanti:
- le valutazioni favorevoli emesse da autorità di vigilanza di altri Stati membri;
- il principio dello stato dell’arte;
- il fascicolo tecnico delle macchine.
Il secondo motivo lamentava la violazione dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41 della Carta, sostenendo che il Tribunale non aveva spiegato adeguatamente perché tali elementi non incidessero sulla valutazione di non conformità.
Ragionamento della Corte sul primo motivo
La Corte respinge anzitutto le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione, precisando che l’interesse ad agire permane se l’accoglimento dell’impugnazione può procurare un vantaggio alla parte ricorrente e che Brunswick aveva indicato con sufficiente precisione i profili del giudizio contestati.
Nel merito, la Corte conferma che il sistema della direttiva 2006/42 attribuisce agli Stati membri il potere di adottare misure di salvaguardia quando una macchina possa compromettere la salute o la sicurezza delle persone, e alla Commissione il compito di verificare se tali misure siano giustificate. Da ciò deriva che:
- le disposizioni sulla cooperazione e sulla vigilanza del mercato non impongono agli Stati membri di conformarsi alle valutazioni delle autorità di altri Stati membri;
- la direttiva non richiede che la procedura ex articolo 11 sia preceduta dall’esame del punto di vista di altre autorità nazionali;
- la circostanza che altri Stati membri non abbiano adottato misure analoghe non impedisce a uno Stato membro di attivare la clausola di salvaguardia.
La Corte osserva inoltre che il Tribunale non ha escluso il principio dello stato dell’arte dal controllo giurisdizionale: la direttiva non impone che la decisione della Commissione contenga un’analisi autonoma di tale principio. In più, il Tribunale ha correttamente rilevato che Brunswick aveva scelto di fare affidamento su una specifica norma armonizzata nella dichiarazione CE di conformità, ma non l’aveva applicata correttamente; in tale situazione, spettava al fabbricante individuare una soluzione tecnica alternativa e dimostrare la conformità ai requisiti essenziali.
Quanto al fascicolo tecnico, la Corte conferma che il fatto che la Commissione non lo abbia richiesto non inverte l’onere della prova, che incombe al fabbricante. Il Tribunale aveva correttamente rilevato che l’eventuale mancanza di un collegamento, nel fascicolo tecnico, tra le norme armonizzate e i requisiti essenziali non era la ragione della misura svedese né della decisione della Commissione.
Ragionamento della Corte sul secondo motivo
La Corte dichiara il secondo motivo ammissibile, ma infondato. Ricorda che l’obbligo di motivazione non impone di confutare in modo dettagliato tutti gli argomenti delle parti, purché la motivazione consenta di comprendere il ragionamento seguito e di esercitare il controllo di legittimità.
Nel caso concreto, la motivazione del Tribunale è ritenuta sufficiente perché:
- in relazione al principio dello stato dell’arte, il Tribunale ha spiegato che la direttiva non impone una specifica analisi procedurale di tale principio nella decisione della Commissione;
- in relazione al fascicolo tecnico, il Tribunale ha indicato che la sua mancata richiesta non poteva incidere sul riparto dell’onere della prova né sulla valutazione di non conformità;
- in relazione alle decisioni di altre autorità nazionali, il Tribunale aveva già chiarito che esse non vincolano la misura di salvaguardia svedese né la decisione della Commissione.
Decisione e portata pratica
La Corte respinge integralmente l’appello e condanna Brunswick alle spese. La pronuncia rafforza il funzionamento autonomo della clausola di salvaguardia prevista dalla direttiva 2006/42/CE: una misura nazionale può essere dichiarata giustificata anche se altre autorità di vigilanza hanno adottato valutazioni diverse, purché la macchina non soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza o vi sia una scorretta applicazione delle norme armonizzate.
Principi affermati
- La cooperazione tra Stati membri in materia di vigilanza del mercato non comporta un obbligo di uniformità delle soluzioni tecniche adottate dalle autorità nazionali.
- La Commissione, nel valutare una misura di salvaguardia, non è tenuta a esigere d’ufficio il fascicolo tecnico se l’onere di dimostrare la conformità grava sul fabbricante.
- La mancanza, nella decisione della Commissione, di una specifica analisi del principio dello stato dell’arte non costituisce di per sé violazione della direttiva 2006/42/CE.
- La dichiarazione CE di conformità e la presunzione di conformità non proteggono il fabbricante che abbia applicato in modo scorretto la norma armonizzata richiamata.
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