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direttiva

Direttiva 2014/35

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2014/35/UE rifonde la precedente direttiva 2006/95/CE e armonizza le condizioni di commercializzazione del materiale elettrico a bassa tensione nell’Unione. Il suo asse portante è la tutela elevata della salute e della sicurezza di persone, animali domestici e beni, perseguita attraverso obblighi differenziati per fabbricanti, importatori e distributori, presunzioni di conformità basate su norme armonizzate o altre specifiche tecniche e un sistema di vigilanza del mercato coordinato con il regolamento (CE) n. 765/2008. La direttiva stabilisce inoltre la disciplina della dichiarazione di conformità UE, della marcatura CE, delle misure correttive in caso di rischio o non conformità e delle procedure di salvaguardia e di recepimento.

Armonizzazione delle regole UE sulla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, con obiettivi di sicurezza, obblighi per gli operatori economici, marcatura CE, vigilanza del mercato e procedura di salvaguardia.

Ambito di applicazione

Si applica al materiale elettrico destinato a essere adoperato a tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, quando è nuovo sul mercato dell’Unione al momento dell’immissione, inclusi il materiale nuovo prodotto nell’UE e quello, nuovo o usato, importato da paesi terzi. Si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. Sono esclusi i materiali e fenomeni elencati nell’allegato II, tra cui apparecchi per atmosfere esplosive, uso clinico e radiologico, ascensori e montacarichi, contatori, prese domestiche, alimentatori per recinti elettrici, disturbi radioelettrici, materiali per navi/aeromobili/ferrovie conformi a regole internazionali, e kit di valutazione su misura per professionisti in R&S.

Direttiva 2014/35/UE sul materiale elettrico entro taluni limiti di tensione

La direttiva rifonde la direttiva 2006/95/CE e inserisce la disciplina del materiale elettrico a bassa tensione nel quadro orizzontale della normativa UE sulla commercializzazione dei prodotti. L’impostazione è quella tipica dell’armonizzazione per direttiva: si fissano obiettivi di sicurezza e obblighi di risultato, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento.

Obiettivi e ratio

La finalità dichiarata è garantire che il materiale elettrico immesso sul mercato offra un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, assicurando al contempo il funzionamento del mercato interno. Nei considerando emerge la volontà di coordinare la direttiva con il regolamento (CE) n. 765/2008 sulla vigilanza del mercato e con la decisione n. 768/2008/CE sul quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, nonché di mantenere un regime coerente di marcatura CE, presunzione di conformità e misure di salvaguardia.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica al materiale elettrico destinato a essere adoperato a tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua. È rilevante che il testo riguardi il materiale nuovo al momento dell’immissione sul mercato dell’Unione, includendo il prodotto nuovo fabbricato nell’Unione e quello nuovo o usato importato da paesi terzi. L’applicazione copre tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

Sono esclusi i materiali e fenomeni elencati nell’allegato II, tra cui apparecchi per atmosfere esplosive, materiale radiologico e clinico, parti elettriche di ascensori e montacarichi, contatori elettrici, prese domestiche, dispositivi per recinti elettrici, disturbi radioelettrici, taluni materiali per navi, aeromobili e ferrovie conformi a regole internazionali, nonché kit di valutazione su misura per professionisti destinati alla sola ricerca e sviluppo.

Definizioni e struttura della catena di responsabilità

L’articolo 2 introduce le definizioni chiave su cui si regge l’intero impianto: messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, operatori economici, specifica tecnica, norma armonizzata, valutazione della conformità, richiamo, ritiro, normativa di armonizzazione dell’Unione e marcatura CE.

Il modello regolatorio è chiaramente “a catena”: il fabbricante è il primo responsabile della conformità del prodotto; l’importatore deve verificare che il prodotto proveniente da paesi terzi sia conforme prima dell’immissione sul mercato; il distributore deve agire con diligenza nella fase di commercializzazione e non alterare la conformità del prodotto. La direttiva prevede inoltre che chi commercializza il materiale con il proprio nome o marchio, o lo modifica in modo da incidere sulla conformità, assuma la qualifica di fabbricante.

Obiettivi di sicurezza e libera circolazione

L’articolo 3 stabilisce il criterio sostanziale: il materiale elettrico può essere messo a disposizione sul mercato solo se, costruito conformemente alla regola dell’arte in materia di sicurezza valida nell’Unione, non compromette la salute e la sicurezza in caso di installazione e manutenzione non difettose e di uso conforme alla destinazione. L’allegato I elenca gli elementi principali degli obiettivi di sicurezza.

L’articolo 4 vieta agli Stati membri di ostacolare, per gli aspetti disciplinati dalla direttiva, la messa a disposizione sul mercato di materiale conforme. L’articolo 5 aggiunge una regola settoriale nei confronti delle imprese distributrici di elettricità: il raccordo e la fornitura di elettricità non possono essere subordinati a requisiti di sicurezza più rigorosi di quelli previsti dalla direttiva.

Obblighi del fabbricante

L’articolo 6 è il perno della disciplina. Il fabbricante deve:

  • progettare e fabbricare il materiale elettrico in conformità agli obiettivi di sicurezza;
  • predisporre la documentazione tecnica di cui all’allegato III;
  • eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità del modulo A;
  • redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE, una volta dimostrata la conformità.

La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità devono essere conservate per dieci anni dalla data di immissione sul mercato. Il fabbricante deve inoltre garantire la conformità della produzione in serie, tenendo conto di eventuali modifiche del progetto, del prodotto e delle norme applicabili. Se necessario per i rischi presentati dal materiale, deve effettuare prove a campione, esaminare reclami, prodotti non conformi e richiami, tenere un eventuale registro e informare i distributori.

Sul piano informativo, il materiale deve riportare un numero di tipo, lotto o serie, oppure altro elemento identificativo; inoltre il fabbricante deve indicare nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo postale di contatto, in una lingua facilmente comprensibile per utilizzatori finali e autorità. Il materiale deve essere accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua richiesta dallo Stato membro interessato, in forma chiara e intelligibile.

Se il fabbricante ritiene o ha motivo di ritenere che il materiale non sia conforme, deve adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo. Se il materiale presenta un rischio, deve informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando i dettagli della non conformità e le misure correttive adottate. Su richiesta motivata dell’autorità, il fabbricante deve fornire informazioni e documentazione e cooperare alle azioni di eliminazione del rischio.

Rappresentante autorizzato

L’articolo 7 consente al fabbricante di nominare un rappresentante autorizzato con mandato scritto. Rimangono però fuori dal mandato gli obblighi sostanziali di progettazione conforme e di predisposizione della documentazione tecnica. Il rappresentante può, almeno, tenere a disposizione autorità e documentazione per dieci anni, fornire informazioni su richiesta dell’autorità e cooperare nelle azioni di mitigazione del rischio.

Obblighi di importatori e distributori

L’articolo 8 impone all’importatore di immettere sul mercato solo materiale conforme e di verificare, prima dell’immissione, che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, predisposto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE e rispettato gli obblighi informativi e identificativi. L’importatore deve indicare sul prodotto il proprio nome e indirizzo, garantire istruzioni e informazioni di sicurezza, custodire per dieci anni la dichiarazione di conformità UE e mettere la documentazione tecnica a disposizione su richiesta.

L’importatore deve inoltre assicurare che trasporto e immagazzinamento non compromettano la conformità; se ritiene che il prodotto non sia conforme, non può immetterlo sul mercato finché non sia reso conforme, e se il prodotto presenta un rischio deve informare fabbricante e autorità.

L’articolo 9 attribuisce ai distributori un obbligo di diligenza: prima della messa a disposizione devono verificare marcatura CE, documenti, istruzioni e informazioni di sicurezza e il corretto adempimento degli obblighi di identificazione degli operatori a monte. Se sospettano una non conformità, devono sospendere la messa a disposizione fino alla regolarizzazione; se il prodotto presenta un rischio, devono informare fabbricante o importatore e le autorità. Anche per i distributori vale l’obbligo di cooperazione con le autorità e di attivazione delle misure correttive.

Tracciabilità degli operatori economici

L’articolo 11 impone agli operatori economici di essere in grado di indicare, su richiesta delle autorità di vigilanza, chi ha fornito loro il materiale e a chi essi lo hanno fornito. Le informazioni devono essere conservabili e disponibili per dieci anni, così da consentire la ricostruzione della catena di fornitura e rendere più efficiente la vigilanza del mercato.

Presunzione di conformità e ruolo della normazione

L’articolo 12 attribuisce presunzione di conformità al materiale elettrico conforme a norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Quando tali norme mancano, gli articoli 13 e 14 prevedono meccanismi alternativi. In particolare, gli Stati membri devono consentire che le autorità considerino conforme il materiale costruito secondo le disposizioni di sicurezza delle norme IEC pubblicate secondo la procedura prevista, salvo obiezioni motivate da parte degli Stati membri entro tre mesi dalla notifica della Commissione. In assenza di norme armonizzate e con norme internazionali pubblicate, può operare anche la presunzione di conformità derivante dalle norme nazionali dello Stato di fabbricazione, purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello richiesto sul territorio dello Stato interessato.

Dichiarazione di conformità UE e marcatura CE

L’articolo 15 stabilisce che la dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto degli obiettivi di sicurezza e deve seguire la struttura dell’allegato IV, contenere gli elementi del modulo A dell’allegato III ed essere continuamente aggiornata. Se si applicano più atti di armonizzazione dell’Unione, è sufficiente un’unica dichiarazione che includa gli estremi di tutti gli atti applicabili. Con la dichiarazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità.

L’articolo 16 richiama i principi generali della marcatura CE di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. L’articolo 17 prescrive che la marcatura sia visibile, leggibile e indelebile sul materiale o sulla targhetta, oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento. La marcatura deve essere apposta prima dell’immissione sul mercato; gli Stati membri devono contrastarne l’uso improprio.

Vigilanza del mercato, rischio e procedure di salvaguardia

L’articolo 18 rinvia, per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, agli articoli 15, paragrafo 3, e 16-29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

L’articolo 19 disciplina il caso di materiale che presenti un rischio e che risulti non conforme. Le autorità di vigilanza devono effettuare una valutazione completa e, se confermata la non conformità, chiedere all’operatore di adottare misure correttive, ritirare o richiamare il prodotto entro un termine ragionevole e proporzionato al rischio. Se la non conformità non è circoscritta a uno Stato membro, la Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati. In assenza di obiezioni entro tre mesi, la misura provvisoria nazionale si considera giustificata.

L’articolo 20 prevede la procedura di salvaguardia dell’Unione: se vi sono obiezioni o dubbi sulla compatibilità della misura nazionale con il diritto UE, la Commissione consulta gli Stati membri e l’operatore, valuta la misura e decide con atto di esecuzione se sia giustificata. Se la misura è giustificata, gli Stati membri devono assicurare il ritiro del materiale non conforme; se non lo è, lo Stato membro la revoca. Se la causa è una carenza di norme armonizzate, si attiva la procedura del regolamento (UE) n. 1025/2012.

L’articolo 21 regola il materiale conforme che, pur rispettando la direttiva, presenta comunque un rischio: lo Stato membro può imporre all’operatore misure correttive, ritiro o richiamo. La Commissione verifica la misura con atti di esecuzione secondo la procedura d’esame, salvo urgenza, quando può adottare atti immediatamente applicabili.

L’articolo 22 affronta la non conformità formale, cioè violazioni documentali o amministrative come marcatura CE errata o assente, dichiarazione di conformità UE mancante o non corretta, documentazione tecnica incompleta, informazioni identificative mancanti o altri obblighi amministrativi non rispettati. In caso di persistenza della non conformità, lo Stato membro può limitare o vietare la messa a disposizione del materiale, oppure richiederne il richiamo o il ritiro.

Sanzioni, transitorio e recepimento

L’articolo 24 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni applicabili alle violazioni della normativa nazionale di recepimento e di garantirne l’applicazione. Le sanzioni possono anche essere penali per le violazioni gravi e devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

L’articolo 25 contiene una clausola transitoria: gli Stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione sul mercato di materiale rientrante nella direttiva 2006/95/CE e conforme ad essa, immesso sul mercato prima del 20 aprile 2016.

Quanto al recepimento, l’articolo 26 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 19 aprile 2016 le disposizioni necessarie a conformarsi alle norme indicate, con applicazione dal 20 aprile 2016. Le misure nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva o esserne corredate, e gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate.

L’articolo 27 abroga la direttiva 2006/95/CE dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi connessi ai termini di recepimento e applicazione delle direttive richiamate nell’allegato V. L’articolo 28 fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione differita di alcune disposizioni al 20 aprile 2016.

Indicazioni pratiche per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il punto centrale è la ripartizione degli obblighi lungo la filiera: il fabbricante resta il soggetto primario della conformità tecnica e documentale; importatori e distributori hanno obblighi di verifica, tracciabilità e reazione rapida ai rischi. Sono particolarmente rilevanti la conservazione decennale della documentazione, l’esatta qualificazione dei prodotti e delle modifiche che possono far riemergere la figura del fabbricante, nonché la gestione di non conformità formali e sostanziali, con attenzione alle procedure nazionali di vigilanza e alle possibili misure di richiamo, ritiro e divieto di commercializzazione.

Disposizioni principali

Obiettivo, campo di applicazione ed esclusioni

L’articolo 1 indica che la direttiva mira a garantire un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza e il corretto funzionamento del mercato interno. Si applica al materiale elettrico nei limiti di tensione indicati e rinvia all’allegato II per le esclusioni. L’articolo 4 impone agli Stati membri di non ostacolare la messa a disposizione sul mercato del materiale conforme, mentre l’articolo 5 vieta di subordinare il raccordo e la fornitura di elettricità a requisiti di sicurezza più rigorosi di quelli della direttiva.

Definizioni essenziali e riparto delle responsabilità

L’articolo 2 definisce nozioni centrali come messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, fabbricante, importatore, distributore, rappresentante autorizzato, specifica tecnica, norma armonizzata, valutazione della conformità, ritiro, richiamo e marcatura CE. La direttiva costruisce un modello di responsabilità per catena di fornitura: il fabbricante è responsabile della progettazione e produzione conformi; l’importatore verifica la conformità del prodotto proveniente da paesi terzi; il distributore esercita diligenza nella fase di commercializzazione.

Obblighi dei fabbricanti

L’articolo 6 impone ai fabbricanti di progettare e fabbricare il materiale conforme agli obiettivi di sicurezza dell’articolo 3 e dell’allegato I, di redigere la documentazione tecnica dell’allegato III, di eseguire la procedura di valutazione della conformità del modulo A, di redigere la dichiarazione di conformità UE e di apporre la marcatura CE. La documentazione tecnica e la dichiarazione devono essere conservate per dieci anni dall’immissione sul mercato. I fabbricanti devono inoltre assicurare la conformità della produzione in serie, effettuare controlli a campione se necessario, identificare il prodotto, indicare nome e indirizzo postale, fornire istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua richiesta dallo Stato membro interessato, adottare misure correttive in caso di non conformità o rischio e cooperare con le autorità competenti.

Rappresentante autorizzato

L’articolo 7 consente al fabbricante di nominare un rappresentante autorizzato mediante mandato scritto, ma esclude dal mandato gli obblighi sostanziali di progettazione conforme e di redazione della documentazione tecnica. Il rappresentante può tenere a disposizione la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per dieci anni, fornire informazioni alle autorità e cooperare nelle azioni volte a eliminare i rischi.

Obblighi di importatori e distributori

L’articolo 8 obbliga gli importatori a immettere sul mercato solo materiale conforme, a verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, predisposto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE e rispettato gli obblighi di identificazione e informazione. Gli importatori devono indicare sul materiale il proprio nome e indirizzo, garantire istruzioni e informazioni di sicurezza, custodire per dieci anni la dichiarazione di conformità UE e cooperare con le autorità. L’articolo 9 impone ai distributori di verificare, prima della messa a disposizione, marcatura CE, documenti, istruzioni e adempimenti identificativi; anche i distributori devono non commercializzare prodotti sospetti, attivare misure correttive e cooperare con le autorità.

Quando gli obblighi del fabbricante si estendono agli operatori a valle

L’articolo 10 prevede che importatore o distributore siano considerati fabbricanti, con conseguente applicazione degli obblighi dell’articolo 6, quando commercializzano il materiale con il proprio nome o marchio oppure lo modificano in modo tale da incidere sulla conformità.

Tracciabilità degli operatori economici

L’articolo 11 impone agli operatori economici di indicare, su richiesta delle autorità di vigilanza, il fornitore e il destinatario del materiale elettrico. Le informazioni devono poter essere presentate per dieci anni sia dal momento della fornitura ricevuta sia dal momento della fornitura effettuata.

Presunzione di conformità e norme tecniche

L’articolo 12 riconosce la presunzione di conformità per il materiale conforme a norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In assenza di tali norme, gli articoli 13 e 14 prevedono la presunzione di conformità anche per specifiche di sicurezza delle norme IEC notificate e non oggetto di obiezioni, nonché per norme nazionali applicate nello Stato di fabbricazione quando garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

Dichiarazione di conformità UE e marcatura CE

L’articolo 15 disciplina la dichiarazione di conformità UE, che attesta il rispetto degli obiettivi di sicurezza, deve seguire la struttura dell’allegato IV, contenere gli elementi del modulo A dell’allegato III, essere aggiornata continuamente e, se necessario, essere unica per più atti dell’Unione. Con essa il fabbricante assume la responsabilità della conformità. Gli articoli 16 e 17 rinviano ai principi generali della marcatura CE del regolamento (CE) n. 765/2008 e ne stabiliscono le regole di apposizione visibile, leggibile e indelebile prima dell’immissione sul mercato.

Vigilanza del mercato e controllo alle frontiere

L’articolo 18 applica al materiale elettrico le disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione. La direttiva coordina così la disciplina settoriale con il quadro orizzontale UE sulla sorveglianza dei prodotti.

Procedura nazionale in caso di rischio o non conformità

L’articolo 19 impone alle autorità nazionali, in presenza di motivi sufficienti per ritenere che il materiale presenti un rischio, di effettuare una valutazione completa e, se emerge la non conformità, di chiedere all’operatore economico misure correttive, ritiro o richiamo entro un termine ragionevole e proporzionato. Se il problema non è circoscritto al territorio nazionale, le autorità informano Commissione e altri Stati membri. Se non vi sono obiezioni entro tre mesi, la misura provvisoria si considera giustificata.

Procedura di salvaguardia dell’Unione

L’articolo 20 disciplina l’intervento della Commissione quando vi siano obiezioni alla misura nazionale o quando essa sembri contraria al diritto UE. La Commissione consulta gli Stati membri e gli operatori, valuta la misura e decide con atto di esecuzione se sia giustificata. Se è giustificata, gli Stati membri adottano le misure necessarie per ritirare il materiale non conforme; se è ingiustificata, lo Stato membro la revoca. Se la non conformità deriva da carenze di norme armonizzate, si applica la procedura dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Materiale conforme ma comunque rischioso

L’articolo 21 disciplina l’ipotesi in cui il materiale, pur conforme alla direttiva, presenti un rischio per salute, sicurezza o beni. Lo Stato membro può chiedere all’operatore economico misure correttive, ritiro o richiamo; la Commissione valuta la misura nazionale mediante atti di esecuzione, con procedura d’esame e, in caso di urgenza, atti immediatamente applicabili.

Non conformità formale

L’articolo 22 consente allo Stato membro di chiedere la cessazione di situazioni di non conformità formale, tra cui uso scorretto o assenza della marcatura CE, dichiarazione di conformità UE mancante o errata, documentazione tecnica assente o incompleta, informazioni identificative mancanti o false e altri obblighi amministrativi non rispettati. Se la non conformità persiste, lo Stato membro può limitare o proibire la messa a disposizione del materiale, ovvero chiederne il richiamo o ritiro.

Sanzioni, disposizioni transitorie e recepimento

L’articolo 24 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, eventualmente anche penali per violazioni gravi. L’articolo 25 tutela il materiale già immesso sul mercato e conforme alla direttiva 2006/95/CE prima del 20 aprile 2016. L’articolo 26 fissa il termine di recepimento al 19 aprile 2016 e la data di applicazione dal 20 aprile 2016, con obbligo di comunicazione alla Commissione; l’articolo 27 abroga la direttiva 2006/95/CE dal 20 aprile 2016, mentre l’articolo 28 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Come è indicizzato

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