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Sentenza

Sentenza n. 5309/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento della determina prot. n. 8689 del 28.11.2025, notificata via PEC in pari data, nella parte in cui, il Comune di Stimigliano, nell'autorizzare Inwit all'installazione della SRB NIN0683 per la telefonia mobile 5G prevista nel PNRR ex art. 44 CCE, ha dettato alcune prescrizioni realizzative per mascheramento a finto albero; di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché endoprocedimentale, tra cui il parere comunale prot. n. 6675 del 9.9.2025, anch'esso nella parte in cui indicata la prescrizione del mascheramento della SRB con un finto albero la nota del Comune di Stimigliano prot. n. 8453 del 18.11.2025;

Giustizia amministrativa202600589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina comunale di autorizzazione all'installazione di una stazione radio base 5G, limitatamente alla prescrizione di mascheramento mediante finto albero, nonché il presupposto parere comunale recante la medesima prescrizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la prescrizione comunale di mascheramento della stazione radio base, deducendo la violazione degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. 259/2003 e degli artt. 14 e 14-bis l. 241/1990, l'incompetenza, la violazione dell'art. 29 d.l. 77/2021, della disciplina del PNRR e del Piano Italia 5G, della convenzione e del bando Infratel, nonché eccesso di potere per irrazionalità, illogicità, travisamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare, ha sostenuto che, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica per l'impianto, l'unica autorità competente sul profilo paesaggistico fosse la Soprintendenza Speciale per il PNRR e che, non essendo intervenuto nel termine un dissenso espresso e motivato, si fosse formato il silenzio-assenso previsto dall'art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003. Tale assenso, secondo la ricorrente, sarebbe stato tacito e senza condizioni e avrebbe impedito al Comune di introdurre, nella determinazione conclusiva, prescrizioni di mascheramento derivanti dal proprio parere precedente. La ricorrente ha inoltre dedotto che la prescrizione fosse materialmente impossibile da attuare, rendesse ineseguibile l'autorizzazione e fosse stata adottata senza adeguata istruttoria e senza motivare il mancato esame delle osservazioni presentate in sede procedimentale. Le amministrazioni centrali costituite hanno aderito alla domanda di annullamento, dichiarandosi estranee all'adozione dell'atto comunale ma parti necessarie nel procedimento PNRR.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato la determina comunale e il precedente parere, limitatamente alla prescrizione di mascheramento della stazione radio base con un finto albero. Il giudice ha ritenuto dirimente il primo motivo: nel procedimento di autorizzazione unica disciplinato dagli artt. 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003, la Soprintendenza Speciale per il PNRR era l'autorità competente a esprimere la valutazione finale sul profilo paesaggistico e, non essendo intervenuto nei termini un diniego espresso, si era formato il silenzio-assenso. Tale assenso costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto e non può essere superato o modificato mediante un successivo provvedimento formale di diniego o mediante prescrizioni specifiche; per rimuoverlo l'amministrazione deve eventualmente esercitare il potere di autotutela, ove ne ricorrano i presupposti formali e sostanziali. Di conseguenza, il Comune non poteva subordinare l'efficacia dell'autorizzazione a condizioni riconducibili a valutazioni spettanti all'autorità paesaggistica. Il TAR ha inoltre accolto, in quanto rilevante per la riedizione del potere, la censura di difetto di istruttoria, poiché un'istruttoria adeguata avrebbe evidenziato l'impossibilità tecnica dell'accorgimento imposto. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003

    Disciplinano il procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica; nel caso esaminato, il procedimento ha condotto alla formazione del silenzio-assenso sul profilo paesaggistico.

  • art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003

    Prevede il rilievo del dissenso espresso e motivato dell'amministrazione competente alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali; in assenza di tale dissenso nel termine di legge, si forma il silenzio-assenso, che costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto.

  • artt. 14 e 14-bis l. 241/1990

    Regolano la conferenza di servizi e la formulazione di eventuali condizioni o prescrizioni; il giudice ha ritenuto illegittima la prescrizione comunale non giustificata dopo la formazione del silenzio-assenso paesaggistico.

  • art. 29 d.l. 77/2021

    È richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina acceleratoria e speciale applicabile all'intervento PNRR, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 12-bis d.l. 68/2022

    È richiamato per la partecipazione necessaria delle amministrazioni centrali nel giudizio relativo a un intervento PNRR; la decisione non ne sviluppa ulteriormente il contenuto.

  • art. 1 l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente con riferimento al principio di lealtà e collaborazione dell'amministrazione; la decisione non fonda autonomamente su tale disposizione la statuizione.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di buon andamento; la decisione non fonda autonomamente su tale disposizione la statuizione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di autorizzazione unica per infrastrutture di comunicazione elettronica disciplinato dall'art. 44 d.lgs. 259/2003, l'assenza nei termini di un dissenso espresso e motivato dell'autorità competente alla tutela paesaggistica determina la formazione del silenzio-assenso, che costituisce titolo abilitativo alla realizzazione dell'impianto.
  • Una volta formatosi il silenzio-assenso paesaggistico previsto dall'art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003, l'amministrazione procedente non può superarlo o modificarne gli effetti mediante un successivo diniego formale o mediante prescrizioni specifiche; la rimozione del titolo richiede l'esercizio dell'autotutela, ove ne ricorrano i presupposti.
  • Il Comune non può subordinare l'efficacia dell'autorizzazione unica a condizioni riconducibili a valutazioni paesaggistiche spettanti all'autorità competente, quando quest'ultima abbia già assentito, anche tacitamente, il progetto senza condizioni.
  • È illegittima la prescrizione tecnica imposta nell'autorizzazione amministrativa quando un'istruttoria adeguata avrebbe dovuto evidenziarne l'impossibilità materiale di esecuzione e la conseguente inidoneità a costituire una condizione realizzabile dell'intervento.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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